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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05615/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo per un verso si replicano le censure spese con l'appello dirette a contestare il dolo dell'evasione ascritta alla ricorrente in considerazione del rilevato stato di necessita addotto con il gravame e puntualmente escluso dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e per altro verso si sollecita l'applicazione dell'ad 131 bis senza contrastare la valutazione pregiudiziale resa dalla sentenza di merito nel rimarcare l'inammissibilità della medesima richiesta veicolata con l'appello per la genericità che ebbe a connotarla; con il secondo motivo si contesta la valutazione resa nel negare le generiche quando di contro, anche sul punto, attraverso l'assorbente riferimento reso ai precedenti della ricorrente, la decisione gravata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo per un verso si replicano le censure spese con l'appello dirette a contestare il dolo dell'evasione ascritta alla ricorrente in considerazione del rilevato stato di necessita addotto con il gravame e puntualmente escluso dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e per altro verso si sollecita l'applicazione dell'ad 131 bis senza contrastare la valutazione pregiudiziale resa dalla sentenza di merito nel rimarcare l'inammissibilità della medesima richiesta veicolata con l'appello per la genericità che ebbe a connotarla; con il secondo motivo si contesta la valutazione resa nel negare le generiche quando di contro, anche sul punto, attraverso l'assorbente riferimento reso ai precedenti della ricorrente, la decisione gravata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 05615/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris