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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07497/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10243/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1796/01/2015, depositata il 20 ottobre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. Con avvisi di accertamento n.

T8B011604214/2011 e n .

T8B011604215/2011 l’Agenzia delle Entrate – Direzione [OSCURATO:PERSONA] 2006-2007.

R.G.

N.10243/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Firenze rideterminava in via sintetica ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i redditi conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2006 e 2007.

2. Avverso tali avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 699/03/2014, emessa il 19 novembre 2013 e depositata il 27 maggio 2014, li accoglieva, annullando gli atti impositivi impugnati.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1796/01/2015, pronunciata l’8 giugno 2015 e depositata in segreteria il 20 ottobre 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi.

Non si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Rileva, in particolare, l’Agenzia che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto assolto dal contribuente l’onere della prova posto a suo carico, che invece doveva ritenersi assolto R.G.

N.10243/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] solo in parte, con la conseguenza che, al più, la corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad una rideterminazione del reddito accertato.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. si era pronunciata soltanto sull’assolvimento dell’onere probatorio in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, senza nulla rilevare in ordine alla disponibilità dei beni indice.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Come è noto, l’accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis), è un metodo di accertamento dei redditi basato sulla capacità di spesa del contribuente, dimostrata in un determinato anno e negli anni immediatamente antecedenti.

Tale accertamento si basa sia sulle spese per consumi o gestione ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione del reddito, sia sugli elementi patrimoniali del contribuente.

L’applicazione dell’accertamento sintetico determina l’onere per il contribuente di fornire la prova in ordine alla provenienza non reddituale delle somme utilizzate per gli acquisiti oggetto di esame (tra le altre, Cass. 30 settembre 2021, n. 26667; Cass. 10 settembre 2021, n. 24444; Cass. 29 settembre 2020, n. 20663).

R.G.

N.10243/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie la C.T.R. ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto –con accertamento di fatto insindacabile in questa sede –ha dato atto che l’acquisto della Mercedes è avvenuto ad un prezzo inferiore a quello indicato dall’Ufficio e con il corrispettivo in parte pagato con la vendita di altra autovettura, mentre, per quel che riguarda l’acquisto del fabbricato nel 2009, ha accertatoche esso è avvenuto tramite mutuo con successivo apporto finanziario da parte della madre, che ha determinato anche l’estinzione del mutuo.

2.2. Anche il secondo motivo è infondato.

La C.T.R., per quanto evidenziato in precedenza, ha adeguatamente motivato in ordine alla provenienza non reddituale delle disponibilità economiche utilizzate per gli incrementi patrimoniali, ritenendo, peraltro, irrilevante l’eventuale sussistenza di un giudicato esterno (sempre favorevole al contribuente) per altra annualità d’imposta, che quindi non è stato preso in considerazione ai fini del giudizio.

3. Consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della contribuente.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10243/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1796/01/2015, depositata il 20 ottobre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con avvisi di accertamento n. T8B011604214/2011 e n . T8B011604215/2011 l’Agenzia delle Entrate – Direzione [OSCURATO:PERSONA] 2006-2007. R.G. N.10243/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Firenze rideterminava in via sintetica ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i redditi conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2006 e 2007. 2. Avverso tali avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 699/03/2014, emessa il 19 novembre 2013 e depositata il 27 maggio 2014, li accoglieva, annullando gli atti impositivi impugnati. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1796/01/2015, pronunciata l’8 giugno 2015 e depositata in segreteria il 20 ottobre 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi. Non si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, l’Agenzia che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto assolto dal contribuente l’onere della prova posto a suo carico, che invece doveva ritenersi assolto R.G. N.10243/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] solo in parte, con la conseguenza che, al più, la corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad una rideterminazione del reddito accertato. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. si era pronunciata soltanto sull’assolvimento dell’onere probatorio in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, senza nulla rilevare in ordine alla disponibilità dei beni indice. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è infondato. Come è noto, l’accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis), è un metodo di accertamento dei redditi basato sulla capacità di spesa del contribuente, dimostrata in un determinato anno e negli anni immediatamente antecedenti. Tale accertamento si basa sia sulle spese per consumi o gestione ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione del reddito, sia sugli elementi patrimoniali del contribuente. L’applicazione dell’accertamento sintetico determina l’onere per il contribuente di fornire la prova in ordine alla provenienza non reddituale delle somme utilizzate per gli acquisiti oggetto di esame (tra le altre, Cass. 30 settembre 2021, n. 26667; Cass. 10 settembre 2021, n. 24444; Cass. 29 settembre 2020, n. 20663). R.G. N.10243/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie la C.T.R. ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto –con accertamento di fatto insindacabile in questa sede –ha dato atto che l’acquisto della Mercedes è avvenuto ad un prezzo inferiore a quello indicato dall’Ufficio e con il corrispettivo in parte pagato con la vendita di altra autovettura, mentre, per quel che riguarda l’acquisto del fabbricato nel 2009, ha accertatoche esso è avvenuto tramite mutuo con successivo apporto finanziario da parte della madre, che ha determinato anche l’estinzione del mutuo. 2.2. Anche il secondo motivo è infondato. La C.T.R., per quanto evidenziato in precedenza, ha adeguatamente motivato in ordine alla provenienza non reddituale delle disponibilità economiche utilizzate per gli incrementi patrimoniali, ritenendo, peraltro, irrilevante l’eventuale sussistenza di un giudicato esterno (sempre favorevole al contribuente) per altra annualità d’imposta, che quindi non è stato preso in considerazione ai fini del giudizio. 3. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio
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