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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 44670/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Dac s.r.I.; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza del 2/05/2022 del tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 2 maggio 2022 il tribunale di Torino adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] rappresentante legale), avverso il decreto di sequestro probatorio di accessori per automobili emesso dalla locale Procura in data 23 marzo 2022, con riguardo all'art. 517 cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 comma 49 L. 350/03, rigettava il ricorso.

2. Avverso l'ordinanza suindicata, [OSCURATO:PERSONA] e il procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]. tramite i difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. ?‹-t 3.Deducono i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione della ordinanza impugnata, essendosi limitato il tribunale del riesame ad affermare l'avvenuto assolvimento dei principi posti a presidio della corretta effettuazione del sequestro probatorio sul mero rilievo per cui la Procura avrebbe descritto i beni da sequestrare quali corpo del reato, senza però fornire giustificazioni in merito alla indiscriminata apprensione della generalità degli oggetti, tra loro eguali, nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]..

Con violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Non si comprenderebbe altresì, il motivo per cui ai fini probatori sarebbe stato necessario sottoporre a vincolo indiscriminatamente tutti i beni, seppur tra loro eguali, quali articoli identici derivanti dalla medesima produzione.

Con richiesta, in via principale, di annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio ma con conservazione del provvedimento coercitivo limitatamente alla documentazione e a singoli campioni di ciascun prodotto sequestrati e prelevati e„ in via subordinata, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Torino per nuovo esame.

4. In data 22 settembre 2022 è stata depositata regolare rinunzia al ricorso da parte dei due suindicati ricorrenti.

5. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti a mezzo dei rispettivi difensori, al riguardo muniti di procura speciale, prima dell'udienza di discussione.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti, la condanna degli stessi al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascuno in Euro 500,00.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Dac s.r.I.; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza del 2/05/2022 del tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 2 maggio 2022 il tribunale di Torino adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] rappresentante legale), avverso il decreto di sequestro probatorio di accessori per automobili emesso dalla locale Procura in data 23 marzo 2022, con riguardo all'art. 517 cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 comma 49 L. 350/03, rigettava il ricorso. 2. Avverso l'ordinanza suindicata, [OSCURATO:PERSONA] e il procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]. tramite i difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. ?‹-t 3.Deducono i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione della ordinanza impugnata, essendosi limitato il tribunale del riesame ad affermare l'avvenuto assolvimento dei principi posti a presidio della corretta effettuazione del sequestro probatorio sul mero rilievo per cui la Procura avrebbe descritto i beni da sequestrare quali corpo del reato, senza però fornire giustificazioni in merito alla indiscriminata apprensione della generalità degli oggetti, tra loro eguali, nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA].. Con violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. Non si comprenderebbe altresì, il motivo per cui ai fini probatori sarebbe stato necessario sottoporre a vincolo indiscriminatamente tutti i beni, seppur tra loro eguali, quali articoli identici derivanti dalla medesima produzione. Con richiesta, in via principale, di annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio ma con conservazione del provvedimento coercitivo limitatamente alla documentazione e a singoli campioni di ciascun prodotto sequestrati e prelevati e„ in via subordinata, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Torino per nuovo esame. 4. In data 22 settembre 2022 è stata depositata regolare rinunzia al ricorso da parte dei due suindicati ricorrenti. 5. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti a mezzo dei rispettivi difensori, al riguardo muniti di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti, la condanna degli stessi al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascuno in Euro 500,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa del
Decreto Cassazione n. 44670/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris