CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 2025 della Corte d'appello di Roma;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammissibilità o comunqueper il rigetto del ricorso;letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, che ha concluso perl'accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6 novembre 2025 la Corte d’appello di Roma harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la riparazionedell’ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari dal 31 luglio 2019(data in cui fu tratta in arresto) al 17 novembre 2019 (data in cui la misura fusostituita con altra non detentiva), per poi essere assolta con le sentenze emessein data 20 luglio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al reato di cui all’art. 480 cod. pen.) e in data 24 settembre2024 dalla Corte di appello di Roma (in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 319e 321 cod. pen.).La misura cautelare nei suoi confronti fu infatti disposta in quantogravemente indiziata dei reati di cui ai capi D, E, ed N dell’ordinanza di custodiacautelare, poiché, quale funzionario istruttore presso il Municipio V del [OSCURATO:PERSONA], in cambio di somme di denaro, rilasciò certificati di residenza in favoredi soggetti stranieri, con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],prescindendo dalla prenotazione ufficiale.Tali certificazioni presentavano inoltre profili di falsità materiale oideologica, poiché rilasciate sulla base di residenze fittizie.1.1. Il giudice della riparazione ha ritenuto sussistente una condottagravemente colposa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, valorizzando unaserie di elementi fattuali tratti dal compendio investigativo e dagli atti deiprocedimenti penali definiti con le sentenze assolutorie.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico complesso motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art.314 cod. proc. pen., nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione, inrelazione alla ritenuta sussistenza di una condotta gravemente colposa, cometale ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione.La ricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui la Corteterritoriale ha individuato la causa ostativa facendo riferimento a una pluralità dielementi che risultano, da un lato, estranei al titolo cautelare e, dall’altro,espressamente neutralizzati dalle sentenze assolutorie.Più in particolare, viene evidenziata la contraddizione logica nell’averconsiderato indice di colpa grave: 1) la pretesa esistenza di chat WhatsApp trala [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati, laddove la sentenza assolutoria di appello ha accertatol’assenza di qualsivoglia contatto telefonico o informatico tra l’imputata e talisoggetti; 2) l’episodio del febbraio 2019, desunto dall’intercettazione ambientale,nonostante il giudice della cognizione abbia qualificato tale episodio comeespressivo di un diniego netto della ricorrente a prestare favori o ricevere denaro;3) condotte riferibili a terzi (coimputati o soggetti intercettati), erroneamenteutilizzate come indici sintomatici della colpa grave della ricorrente.Piuttosto, si sottolinea in ricorso che le intercettazioni ambientalidocumentano, secondo la stessa sentenza assolutoria, il diniego della [OSCURATO:PERSONA] adaccogliere pratiche senza prenotazione, nonché il rifiuto di ricevere denaro.La stessa prassi censurata dal giudice della riparazione, consistente nelloscambio di valori bollati, è stata valutata come neutra ai fini della responsabilitàpenale, e comunque non fu in alcun modo presa in considerazione al momentodell’emissione del provvedimento cautelare.Neppure il possesso di moduli e deleghe presso la postazione di lavoro dellaLavenia può assumere rilievo, essendo circostanza coerente con l’attivitàlavorativa svolta e non sintomatica di colpa grave, al pari della presenza dicertificati rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA] a nome di terzi (essendo prassi ordinariadell’ufficio in cui svolgeva la sua attività).La Corte della riparazione avrebbe così travalicato i limiti entro i quali puòesplicarsi l’autonomia del giudizio ex art. 314 cod. proc. pen., attribuendo rilievoostativo a fatti che il giudice della cognizione ha ritenuto insussistenti, nonprovati o comunque privi di rilevanza penale.Viene altresì dedotta la manifesta illogicità della motivazione nella parte incui l’ordinanza impugnata valorizza condotte riferibili a soggetti terzi o a prassiorganizzative dell’ufficio di appartenenza della ricorrente, senza dar conto delnecessario nesso eziologico tra tali condotte e l’adozione della misura cautelare.Il ricorso lamenta, infine, l’erronea applicazione della nozione di colpagrave, avendo il giudice della riparazione valorizzato comportamenti che, ancheove irregolari o disinvolti, non integrerebbero quella macroscopica negligenza oimprudenza che sola può assumere rilievo ostativo ai sensi dell’art. 314 cod.proc. pen.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Essendo stata dedotta un’ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compitodel giudice della riparazione valutare se il richiedente abbia tenuto una condottadolosa o gravemente colposa, tale da indurre in inganno l’autorità giudiziaria -anche in relazione concausale - quanto alla sussistenza dei presupposti perl'adozione di una misura cautelare.In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene a esserecontemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati (cfr.,Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, in motivazione; Sez. U, n. 43 del13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del06/05/2025, Zampaglione, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, Totaro,non mass. sul punto).3. Ciò posto, allo scrutinio delle doglianze è utile premettere inoltre che lamisura cautelare fu applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 319 e 321,nonché al reato di cui all’art. 480 cod. pen. (rispettivamente, capi D, E ed Ndell’ordinanza di custodia cautelare).Nell’ambito di una più ampia indagine è emerso che [OSCURATO:PERSONA] (dettoDider) aveva curato, nell’interesse di altri soggetti, una serie di pratiche perottenere, presso il Comune di Roma, il rilascio di certificati di residenza,instaurando un rapporto illecito con la funzionaria [OSCURATO:PERSONA], alla qualefurono corrisposte delle somme di denaro per il compimento di atti contrari aisuoi doveri d’ufficio, e che fu quindi condannata per i reati di cui al capo A.[OSCURATO:PERSONA], impiegata presso il Municipio V di Roma e preposta al rilasciodi certificati di residenza, è stata invece assolta dai reati di corruzione e falso dicui ai capi D ed E (pp. 13 e ss. ordinanza impugnata).Esclusa l’esistenza di contatti telefonici diretti con [OSCURATO:PERSONA] (dettoSharif), e con [OSCURATO:PERSONA], i giudici hanno evidenziato che le conversazioniintercettate il 25 febbraio 2019 – documentate anche con riprese video - nonconsentivano di ritenere provato l’accordo corruttivo, non essendo stata provatala consegna della banconota, e in considerazione della indisponibilità mostratadalla ricorrente, con il pretesto di essere stata ripresa dal suo direttore.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta dal reato di falso ideologico incertificato, per non aver commesso il fatto: i giudici di merito hanno ritenuto chenon fosse possibile attribuire, oltre ogni ragionevole dubbio, la paternità delcertificato di residenza alla ricorrente, essendo emersa la prassi degli operatoridi scambiarsi i valori bollati nei momenti di maggiore affluenza o durantel’assenza della responsabile.Nella disponibilità della ricorrente furono trovati inoltre due moduli, di cuiuno relativo ad un soggetto che aveva avuto la residenza nell’immobile cheveniva utilizzato per attestare falsamente le residenze (simulando, con l’aiuto delcoimputato Ponzani, l’esistenza di contratti di locazione); l’altro certificato,invece, con delega al ritiro in favore di [OSCURATO:PERSONA] (detto Sharif), strettocollaboratore di [OSCURATO:PERSONA] (detto Dider), quest’ultimo coinvolto nellagestione delle pratiche false e nei connessi episodi corruttivi.4. Venendo allo scrutinio dei motivi di ricorso, questa Corte, nella sua piùautorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazionedeve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispettoal giudice penale.Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condottecostituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattorecondizionante - anche nel concorso dell'altrui errore - alla produzione dell'evento"detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638– 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 – 01).L'autonomia tra i due giudizi riguarda però la valutazione dei fatti, nonl'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi alriconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte chela sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientementeprovate (cfr., Sez. U, Sarnataro, cit., secondo cui il giudice dell'equa riparazionedeve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempreriferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svoltoun ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014,dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011,Vaccarella, Rv. 250385 – 01).4.1. Nella specie la Corte territoriale non ha fatto buon governo di taliconsolidati principi.Nel descrivere la condotta ostativa i giudici della riparazione hannoinnanzitutto valorizzato una serie di contatti con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] eHossain [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero “comprovati dalle chat WhatsApp” (p. 4 ordinanzaimpugnata), nonostante la Corte di appello, nella sentenza di assoluzione, abbiaescluso l’esistenza di contatti telefonici tra la ricorrente e gli altri soggetticoinvolti nella vicenda processuale (cfr., sentenza del 24 settembre 2024, p. 15).Nella sentenza di assoluzione si fa riferimento piuttosto ai contattiintrattenuti dalla ricorrente con la collega [OSCURATO:PERSONA], che sono stati peròritenuti non rilevanti ai fini del diniego dell’indennizzo.Allo stesso modo, il provvedimento impugnato richiama i dialoghi in cui laricorrente è indicata come “la signora dello sportello 5” (p. 5 ordinanzaimpugnata), ma i giudici della cognizione hanno escluso che sia stata raggiuntala prova che i conversanti stessero facendo riferimento proprio alla [OSCURATO:PERSONA] (pp.14 e 15 sentenza del 24 settembre 2024).Nella circostanza in cui, invece, è stata intercettata in ambientale (prog.237 e 238), la ricorrente esortò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsipoiché era stata richiamata dal direttore: i giudici della riparazione hanno ritenutol’episodio indicativo di una pregressa disponibilità quantomeno ambigua, ma ildialogo è oggetto di diversa ricostruzione da parte del giudice dell’assoluzione,alla luce delle prove orali assunte in dibattimento, dal cui esame è emerso che sitrattò di un pretesto, di una scusa che la ricorrente, infastidita dal continuoafflusso di stranieri, utilizzò per allontanare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pp. 13 e 14sentenza del 24 settembre 2024).Così argomentando, quindi, la Corte della riparazione è incorsa in un erroredi metodo, consistito nella valorizzazione, al fine di ritenere provata la condottaostativa, di fatti esclusi o ritenuti non provati dal giudice della cognizione.4.2. Osserva inoltre il Collegio che il carattere colposo della condotta tenutadalla ricorrente, che si assume contrassegnata da trascuratezza e superficialità,è stato fondato sul rilascio di certificati a soggetti delegati dagli effettividestinatari, anche senza prenotazioni (pp. 5 - 7 ordinanza impugnata, anche inrelazione alle condotte collocate nell’aprile 2019).Al riguardo occorre evidenziare che i giudici dell’assoluzione hanno inveceaccertato che le richieste di residenza non dovevano essere necessariamentepresentate dall'interessato, ma potevano essere inoltrate tramite terzi, ed anchesenza delega; inoltre, alle richieste accompagnate dalla prenotazione potevanoaggiungersi quelle contrassegnate da “urgenza” e i “numeri prioritari” (p. 14sentenza del 24 settembre 2024).Anche su questo aspetto, quindi, la motivazione del provvedimentoimpugnato non resiste alle critiche difensive: la Corte territoriale avrebbe dovutoconfrontarsi, da un lato, con l’esito del giudizio assolutorio e, dall’altro, con ilconsolidato principio di diritto secondo il quale deve ritenersi ostativa alriconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altririsultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza,trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, unasituazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di interventodell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, Biancolillo,non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, Capelletto, non mass.; Sez. 4, n.43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034 - 01).4.3. Da ultimo, il diniego dell’indennizzo è stato motivato facendo levaanche sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] era solita scambiare con altri dipendenti i valoribollati, secondo una prassi definita “idonea a favorire le falsificazioni”, ecomunque “non regolamentata” (pp. 5 e 6 ordinanza impugnata); ancora, igiudici della riparazione hanno evidenziato che in esito alle perquisizioni eseguiteal momento dell’esecuzione della misura cautelare, furono rinvenuti, nella suadisponibilità, dei moduli per il rilascio di certificati a nome di alcuni coimputati.Come puntualmente rilevato in ricorso (p. 8), si tratta di elementi di fattoche, seppure accertati nel giudizio di merito, non furono valutati in sede diemissione del provvedimento restrittivo (all. 1 ricorso), essendo peraltro in parteemersi successivamente alla sua esecuzione.In tal modo la Corte territoriale ha erroneamente attribuito a tali elementivalenza sinergica rispetto all’emissione dell’ordinanza cautelare.Per analoghe ragioni, anche le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corsodel procedimento, pure richiamate nell’ordinanza impugnata (p. 5), avrebbero alpiù potuto assumere rilievo quanto al mantenimento della misura, non certo inordine alla sua adozione.5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio,per nuovo esame, alla Corte di appello di Roma, che si atterrà ai principirichiamati, e provvederà anche a regolamentare tra le parti le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte diappello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]