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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22531/2026

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arlo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90, rideterminato la pena in anni 2 mesi 4 di reclusione e euro 14,666,67 di multa e revocato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per avere coltivato in un terreno sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa, all'interno di serre, su una superficie di circa 2500 mq, n. 2700 piantine di canapa indiana, contenenti un principio attivo del 9,56 % corrispondente a circa 34.238 grammi di THC, da cui sono ricavabili 1.371.384 dosi medie singole.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nel meno grave delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Nonostante con l'atto di impugnazione fosse stata formulata una specifica richiesta in tale senso, la Corte ha omesso qualsivoglia motivazione sul punto.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la pena era stata determinata in misura prossima al massimo edittale.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5.11 primo motivo, incentrato sulla mancata derubricazione della fattispecie contestata nel reato di cui all'art. 73, comma, 5 d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato.

La Corte di appello, a fronte del rinvenimento di 2700 piantine di cannabis, ha ritenuto non configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, in quanto la perizia che aveva consentito di accertare il principio attivo su indicato era stata effettuata su un campionamento 2esiguo, pari solo a cinque piante.

Nell'escludere la configurabilità della circostanza aggravante, la Corte, ha, comunque, qualificato l'attività di coltivazione come "significativa" (pag. 6 della sentenza), richiamando l'offensività del fatto in ragione dell'estensione della piantagione, del principio attivo ricavabile dalle piante, delle modalità della condotta.

La valutazione di insussistenza della aggravante della ingente quantità, motivata in ragione della la scarsa significatività del campionamento, vale come motivazione anche della non configurabilità del fatto di lieve entità (in ordine alla possibilità che un motivo sia implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che ne compendiano la "ratio decidendi" si vedano: sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Rv. 253445).

6. Il secondo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia ,~914 superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

Nel caso in esame la Corte, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nel determinare la pena base in misura prossima al massimo edittale (anni 5 e mesi 3 di reclusione e euro 33.000 di multa) ha assolto all'onere di motivazione in maniera adeguata, richiamando i parametri su indicati, ovvero la gravità della condotta consistita nella coltivazione di sostanza stupefacente in misura particolarmente estesa.

Il ricorrente, di contro, lamenta la eccessività della pena senza contrapporre agli argomenti individuati dalla Corte alcuna ragione in fatto o in diritto tale da scardinarne la tenuta logica.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non 3sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, sorrima così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arlo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90, rideterminato la pena in anni 2 mesi 4 di reclusione e euro 14,666,67 di multa e revocato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per avere coltivato in un terreno sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa, all'interno di serre, su una superficie di circa 2500 mq, n. 2700 piantine di canapa indiana, contenenti un principio attivo del 9,56 % corrispondente a circa 34.238 grammi di THC, da cui sono ricavabili 1.371.384 dosi medie singole. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nel meno grave delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Nonostante con l'atto di impugnazione fosse stata formulata una specifica richiesta in tale senso, la Corte ha omesso qualsivoglia motivazione sul punto. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la pena era stata determinata in misura prossima al massimo edittale. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5.11 primo motivo, incentrato sulla mancata derubricazione della fattispecie contestata nel reato di cui all'art. 73, comma, 5 d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato. La Corte di appello, a fronte del rinvenimento di 2700 piantine di cannabis, ha ritenuto non configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, in quanto la perizia che aveva consentito di accertare il principio attivo su indicato era stata effettuata su un campionamento 2esiguo, pari solo a cinque piante. Nell'escludere la configurabilità della circostanza aggravante, la Corte, ha, comunque, qualificato l'attività di coltivazione come "significativa" (pag. 6 della sentenza), richiamando l'offensività del fatto in ragione dell'estensione della piantagione, del principio attivo ricavabile dalle piante, delle modalità della condotta. La valutazione di insussistenza della aggravante della ingente quantità, motivata in ragione della la scarsa significatività del campionamento, vale come motivazione anche della non configurabilità del fatto di lieve entità (in ordine alla possibilità che un motivo sia implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che ne compendiano la "ratio decidendi" si vedano: sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Rv. 253445). 6. Il secondo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia ,~914 superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). Nel caso in esame la Corte, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nel determinare la pena base in misura prossima al massimo edittale (anni 5 e mesi 3 di reclusione e euro 33.000 di multa) ha assolto all'onere di motivazione in maniera adeguata, richiamando i parametri su indicati, ovvero la gravità della condotta consistita nella coltivazione di sostanza stupefacente in misura particolarmente estesa. Il ricorrente, di contro, lamenta la eccessività della pena senza contrapporre agli argomenti individuati dalla Corte alcuna ragione in fatto o in diritto tale da scardinarne la tenuta logica. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non 3sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, sorrima così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M