CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30282/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello, a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, in riforma della sentenza appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 7.600 di multa, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver ceduto più volte sostanza stupefacente di tipo cocaina in quantità imprecisata a terzi. Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena pecuniaria. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale è partita dalla pena base prevista per il reato più grave di cui al capo RRR, determinandola in euro 5.000 di multa. A tale importo ha aggiunto, a titolo di continuazione, l'aumento di euro 400 di multa per ciascuno dei quattro capi PPP, QQQ, UUU, VVV e WWW, nonché di euro 200 di multa per ciascuno dei restanti ventiquattro reati satellite. La Corte è così pervenuta alla determinazione della pena finale in euro 7.600 di multa, da ridurre per effetto della scelta del rito. Si tratta di aumenti inferiori a quelli applicati dal giudice di primo grado e congrui rispetto alla concreta e differenziata gravità dei fatti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M