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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 novembre 1977

Cassazione n. 16711/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Come è noto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e di apportare un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998; Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264672; Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Alesiani, Rv. 225661), contributo che, come congruamente rilevato dalla Corte, nella specie non è stato ravvisato.

In particolare, si è messo in evidenza che non solo le informazione devono avere il carattere della novità, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e che non è sufficiente la mera indicazione del nominativo del fornitore e del destinatario dello stupefacente, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822).

Nel caso in esame, come bene evidenziato dai Giudici di merito (a pagina 8 della sentenza), l'imputato dopo avere reso spontanee dichiarazioni con le quali indicava il nome del suo fornitore, si era avvalso della facoltà di non rispondere successivamente, sicchè non la sua collaborazione non aveva portato ad alcun risultato utile alle indagini.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Come è noto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e di apportare un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998; Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264672; Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Alesiani, Rv. 225661), contributo che, come congruamente rilevato dalla Corte, nella specie non è stato ravvisato. In particolare, si è messo in evidenza che non solo le informazione devono avere il carattere della novità, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e che non è sufficiente la mera indicazione del nominativo del fornitore e del destinatario dello stupefacente, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822). Nel caso in esame, come bene evidenziato dai Giudici di merito (a pagina 8 della sentenza), l'imputato dopo avere reso spontanee dichiarazioni con le quali indicava il nome del suo fornitore, si era avvalso della facoltà di non rispondere successivamente, sicchè non la sua collaborazione non aveva portato ad alcun risultato utile alle indagini. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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