CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24800 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24800 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marco(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61C04 H282S) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C04 H501V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 5546/2021,pubblicata in data 27 luglio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camer a di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di crediti iscritti a ruolo. Ric. n. 24800/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615 c.p.c.. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Roma l’ha invece accolta. Ricorre l’AdER, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che la decisione impugnata fosse destinata ad essere cassata, con rinvio al giudice di primo grado. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, infatti, non ha partecipato, nei gradi di merito, il terzo pignorato ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), che non risulta del resto evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di le- gittimità. Questa Corte ha sancito, con decisione valida per tutte le op- posizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolaremetodologia organizzativa adotta- ta dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su que- stioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzio- Ric. n. 24800/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 ne forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021,Rv. 661412 – 01, al quale successivamen te risul- tano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021;Sez. 3 , Ord inanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01, nonché, con specifico riferimento alla riscossio- ne coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata e, quindi, la possibilità che al creditore venga definiti- vamente assegnato il credito pignorato, con conseguente sua possibilità di agire in via esecutiva nei confronti del predetto terzo: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono Ric. n. 24800/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo debitor debitoris. Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nulli- tà, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con con- seguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo grado. 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudi- ce di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi Ric. n. 24800/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 La Corte: decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata,con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo gra- do, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.,anche per le spese del giudizio d