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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 25127/2026

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i sorveglianza di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2026 il Tribunale disorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di concessione della detenzionedomiciliare ai sensi dell'art. 16-novies d.l. n. 8/1991, conv, con legge n. 82 del1991, presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di una condannaad anni trenta di reclusione per omicidio e detenzione di armi, aggravati dallafinalità di agevolazione mafiosa.Il Tribunale ha ricordato che un'analoga istanza è stata respinta in data 22ottobre 2024, con provvedimento la cui impugnazione è stata rigettata dallaCorte di cassazione, Sez. 1, n. 8336 del 13/02/2025, con motivazione che vieneampiamente riportata, in quanto ha confermato la correttezza dell'applicazione,anche nel caso di istanza formulata da un collaboratore di giustizia, del requisitodel ravvedimento e del principio di gradualità nella concessione di misurepremiali.

Il Tribunale ha preso atto del parere favorevole della DNA, stantel'importanza della collaborazione prestata dall'istante, ma ha ribadito laeccessiva brevità degli esperimenti premiali, in corso solo da un anno e cinquemesi, e soprattutto l'assenza di ravvedimento dell'istante, avendo anche l'ultimarelazione di sintesi evidenziato la mancanza di accenni al dolore causato allevittime, cioè l'ucciso e i suoi familiari.

Anche la più recente relazione di sintesievidenzia che il soggetto si mostra rammaricato per i problemi causati allapropria famiglia con la sua scelta criminale, ma non mostra alcun rammarico perla vittima dell'omicidio commesso e per i suoi familiari.

Il Tribunale ha perciòritenuto ancora prematura la concessione della misura richiesta.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione.L'ordinanza ha ritenuto l'istanza non meritevole di accoglimento solo perchépresentata a distanza di circa tre mesi dalla precedente, respinta dal medesimoTribunale con provvedimento ritenuto legittimo dalla Corte di cassazione, ma inrealtà l'istanza precedente era stata avanzata in data 20/10/2023, quindi circadue anni prima di quella oggetto del presente procedimento, ed era fondata supresupposti oggettivi e soggettivi del tutto diversi.

Infatti il ricorrente, all'epoca,aveva beneficiato di un solo permesso premio, tanto che l'istanza era statarigettata ritenendo prematura la concessione della detenzione domiciliare, enecessaria una maggiore gradualità nell'accesso alle misure premiali.L'istanza oggetto del presente procedimento non è meramente reiterativadella precedente, perché nel frattempo il ricorrente ha beneficiato di ulterioridieci permessi premio, godendo di ben 85 giorni con ampi spazi di libertà, ed haulteriormente approfondito il processo di revisione critica, tanto da avereottenuto, nell'ultima relazione di sintesi, il parere favorevole alla concessione delbeneficio richiesto.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione, per l'erronea valutazione del requisito del ravvedimento.L'ordinanza ha dedotto la mancanza di ravvedimento solo dall'assenza di unrisarcimento o di una manifestazione di rammarico per il dolore provocato allevittime del delitto di omicidio, basandosi però su una relazione di sintesi nonaggiornata, risalente al 2021, ed esprimendo una valutazione in contrasto conquella del giudice della cognizione.Allo stato sussistono, infatti, tutti i requisiti richiesti dall'art. 16-novies d.l. n.8/1991, quali in particolare l'importanza della collaborazione e il ravvedimento,tale da escludere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, comericonosciuto dalla DNA.

La nozione di ravvedimento, secondo la giurisprudenzadi legittimità, comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzatidal condannato, che siano idonei a dimostrare una convinta revisione critica delproprio passato criminale e a formulare un giudizio prognostico di applicazione,nel futuro, di una condotta di vita rispettosa delle leggi e delle regole diconvivenza sociale, ma tale valutazione deve tenere conto del beneficio richiesto,e cioè, in questo caso, della richiesta di applicazione di un regime detentivomeno severo, ma ugualmente contenitivo.

Il mero inadempimento delleobbligazioni civili derivanti dal reato, poi, non è ostativo alla concessione delbeneficio, stanti la deroga prevista dall'art. 16-novies d.l. n. 8/1991 el'impossibilità, per il collaboratore di giustizia, di contattare le vittime.L'ordinanza afferma erroneamente che il ricorrente non ha manifestatorammarico per il dolore causato alle sue vittime, dal momento che lo ha fatto sindal 2021, come riportato nella relazione di sintesi dell'epoca.

L'ordinanzaafferma che tale manifestazione era generica e non riferita alla vittimadell'omicidio per il quale egli è stato condannato, ma il ricorrente non ha maidetto che l'ucciso era appartenente ad un clan rivale, bensì che fu assassinatonell'ambito di una guerra tra clan; inoltre in un processo ancora in corso èemerso che questi avrebbe commesso un omicidio per conto di alcuni mafiosi,potendo perciò apparire come un killer legato alla mafia.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione perl'inosservanza dei principi stabiliti dall'art. 16-novies legge n. 82/1991.L'ordinanza ha omesso di valutare che nell'ultimo anno il ricorrente habeneficiato di ben dieci permessi premio, concessi ritenendo sussistente ilrequisito del ravvedimento.

Inoltre essa non ha valutato che, secondo lagiurisprudenza di legittimità, tale requisito deve essere dimostrato con certezzanel caso di concessione della liberazione condizionata, ma solo in termini diragionevole probabilità per la concessione degli altri benefici, dei permessipremio come della detenzione domiciliare.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.4.

In data 22/05/2026 il ricorrente ha depositato un breve scritto di suopugno, già trasmesso in data 24 aprile 2026 al difensore delle parti civili, con cuisi dichiara pentito per l'omicidio commesso e chiede perdono alla famiglia dellasua vittima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

Nel primo motivo il ricorrente lamenta che la sua istanza sarebbe stataerroneamente ritenuta reiterativa di una precedente, respinta pochi mesi prima,ma tale doglianza è infondata.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non hadichiarato l'istanza in esame inammissibile perché meramente reiterativa, né l'haritenuta non meritevole di accoglimento perché fondata sui medesimipresupposti oggettivi e soggettivi di quella da poco respinta, ma l'ha valutataapprofonditamente, alla luce degli elementi sopravvenuti, conformandosi peraltroai principi dettati dalla sentenza Sez. 1, n. 8336 del 13/02/2025 nel respingere ilricorso avverso il rigetto della precedente istanza di concessione di analogamisura alternativa alla detenzione carceraria.

L'ordinanza, infatti, dopo avererichiamato detti principi, in particolare quello della necessaria sussistenza, anchenel caso del collaboratore di giustizia, del requisito del ravvedimento, daaccertare in concreto e mediante elementi diversi e ulteriori rispetto allacollaborazione, e quello della legittima applicazione del criterio della gradualitànella concessione dei benefici penitenziari, ha dato atto della sopravvenutaconcessione di altri nove permessi premio.Sulla base di tale maggiore applicazione di esperimenti premiali, in ordine alcui godimento non sono emerse criticità, il Tribunale di sorveglianza ha ritenutosoddisfatto il criterio del rispetto di una gradualità nel trattamento premialestesso, nonostante la sua brevità essendo il medesimo iniziato da appena unanno e cinque mesi, tanto da valutare che «ciò che continua a difettare è ilravvedimento».Questo primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato, in quanto le ragionidel rigetto dell'istanza sono del tutto diverse e autonome rispetto a quelle chehanno determinato il rigetto della istanza precedente.3.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, contenendo entrambi doglianzerelative alla ritenuta insussistenza del requisito del ravvedimento, possonoessere trattati unitariamente, e vanno dichiarati infondati.Deve in primo luogo ribadirsi che l'ordinanza si è conformata al principio diquesta Corte, da ultimo ribadito con la sentenza n. 8336/2025 sopra citata,secondo cui il requisito del ravvedimento è richiesto anche ai fini dellaconcessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, e che la suasussistenza non può essere presunta ovvero dedotta solo dall’avvenutacollaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con lacriminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi chevalgano a dimostrarla in concreto, sia pure in termini di ragionevole probabilità(vedi anche Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Rv. 245945).La sentenza sopra citata ha ritenuto corretta l'affermazione della necessitàdi accertare, per la concessione al ricorrente della misura alternativa richiesta, lasussistenza di un maggior grado di ravvedimento, stante la estrema gravità deidelitti da lui commessi e le loro motivazioni, elementi ritenuti dimostrativi di unrilevante passato criminale e di una forte inclinazione a delinquere, ed haritenuto corretta la previsione di un supplemento di osservazione, anchefinalizzato a verificare i progressi del percorso rieducativo.

L'ordinanzaimpugnata, pertanto, ha valutato l'esito dell'ulteriore periodo di osservazionetrascorso dal rigetto della precedente istanza, ma ha ritenuto che esso non abbiaconsentito di verificare il raggiungimento di un maggior grado di ravvedimento,dal momento che l'atteggiamento descritto nella prima relazione di sintesi,risalente al 24/05/2021, non risulta essersi modificato.

Secondo l'ordinanza,infatti, anche nell'ultimo aggiornamento di tale relazione, emesso il 31/01/2026,l'équipe trattamentale parla solo genericamente di un approfondimento dellarevisione, ma senza accennare a fatti concreti ed anzi ribadendo che, ancoraoggi, il ricorrente mostra un senso di colpa per avere condizionatonegativamente la vita dei propri familiari, con le sua scelte criminali, e unavolontà di impegnarsi a sostenere il proprio nucleo familiare, senza però che unsimile senso di colpa e una volontà di impegno per riparare ai propri errori vengaesteso ai familiari dell'uomo da lui ucciso.

L'ordinanza sottolinea, anzi, che nonemerge alcun tentativo di avvicinamento a questi ultimi, né un sinceroravvedimento per il dolore provocato a costoro: la sua conclusione circal'assenza di un compiuto ravvedimento, pertanto, è logica e fondatasull'osservazione intramuraria, mancando ancora oggi un approfondimento delravvedimento, da parte del ricorrente, tale da estendere la sua revisione criticaanche agli effetti che il suo passato criminale ha comportato per le vittime deisuoi reati, e non solo per la sua famiglia.

Pur ribadendosi che l'inadempimentodelle obbligazioni civili derivanti dal reato non è ostativo alla concessione di unbeneficio (vedi Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360), appare legittimala valutazione negativa, ai fini dell'accertamento del grado di ravvedimentoraggiunto, della mancata dimostrazione di un sincero pentimento per il dolorecausato alle proprie vittime e di una almeno astratta volontà di rimediare aldanno provocato ad esse.In ordine a tale aspetto non può tenersi conto dello scritto del ricorrentetrasmesso alle parti civili solo in data 24 aprile 2026 e depositato presso questaCorte in prossimità dell'udienza, non avendo il giudice di legittimità il potere divalutare la rilevanza ovvero la strumentalità della dichiarazione di pentimentoche esso contiene, ed essendo il sindacato della Corte di cassazione limitato averificare l'assenza di vizi della decisione impugnata intrinseci al provvedimentostesso, senza poter attingere elementi di raffronto da atti esterni ad esso eaddirittura sopravvenuti.Il requisito del ravvedimento è esplicitamente previsto dall'art. 16-novies,comma 4, del d.l. n. 08/1991, conv, con legge n. 82 del 1991, secondo cui lamisura alternativa della detenzione domiciliare può essere concessa «sempre chesussista il ravvedimento».

La valutazione della sua sussistenza, peraltro,logicamente può essere diversa in relazione al beneficio richiesto, potendo quindirichiedersi, per concedere una misura alternativa che comporta la stabilefuoriuscita del soggetto dal circuito penitenziario, la prova non solo di unallontanamento certo e irreversibile da contesti criminali, ma anche dellapresenza di una volontà di riscatto morale e di una sicura e convinta adesionealle regole e ai valori della convivenza sociale, adesione che allo stato è stataritenuta assente nel percorso rieducativo del ricorrente.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i sorveglianza di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2026 il Tribunale disorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di concessione della detenzionedomiciliare ai sensi dell'art. 16-novies d.l. n. 8/1991, conv, con legge n. 82 del1991, presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di una condannaad anni trenta di reclusione per omicidio e detenzione di armi, aggravati dallafinalità di agevolazione mafiosa.Il Tribunale ha ricordato che un'analoga istanza è stata respinta in data 22ottobre 2024, con provvedimento la cui impugnazione è stata rigettata dallaCorte di cassazione, Sez. 1, n. 8336 del 13/02/2025, con motivazione che vieneampiamente riportata, in quanto ha confermato la correttezza dell'applicazione,anche nel caso di istanza formulata da un collaboratore di giustizia, del requisitodel ravvedimento e del principio di gradualità nella concessione di misurepremiali. Il Tribunale ha preso atto del parere favorevole della DNA, stantel'importanza della collaborazione prestata dall'istante, ma ha ribadito laeccessiva brevità degli esperimenti premiali, in corso solo da un anno e cinquemesi, e soprattutto l'assenza di ravvedimento dell'istante, avendo anche l'ultimarelazione di sintesi evidenziato la mancanza di accenni al dolore causato allevittime, cioè l'ucciso e i suoi familiari. Anche la più recente relazione di sintesievidenzia che il soggetto si mostra rammaricato per i problemi causati allapropria famiglia con la sua scelta criminale, ma non mostra alcun rammarico perla vittima dell'omicidio commesso e per i suoi familiari. Il Tribunale ha perciòritenuto ancora prematura la concessione della misura richiesta.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione.L'ordinanza ha ritenuto l'istanza non meritevole di accoglimento solo perchépresentata a distanza di circa tre mesi dalla precedente, respinta dal medesimoTribunale con provvedimento ritenuto legittimo dalla Corte di cassazione, ma inrealtà l'istanza precedente era stata avanzata in data 20/10/2023, quindi circadue anni prima di quella oggetto del presente procedimento, ed era fondata supresupposti oggettivi e soggettivi del tutto diversi. Infatti il ricorrente, all'epoca,aveva beneficiato di un solo permesso premio, tanto che l'istanza era statarigettata ritenendo prematura la concessione della detenzione domiciliare, enecessaria una maggiore gradualità nell'accesso alle misure premiali.L'istanza oggetto del presente procedimento non è meramente reiterativadella precedente, perché nel frattempo il ricorrente ha beneficiato di ulterioridieci permessi premio, godendo di ben 85 giorni con ampi spazi di libertà, ed haulteriormente approfondito il processo di revisione critica, tanto da avereottenuto, nell'ultima relazione di sintesi, il parere favorevole alla concessione delbeneficio richiesto.2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione, per l'erronea valutazione del requisito del ravvedimento.L'ordinanza ha dedotto la mancanza di ravvedimento solo dall'assenza di unrisarcimento o di una manifestazione di rammarico per il dolore provocato allevittime del delitto di omicidio, basandosi però su una relazione di sintesi nonaggiornata, risalente al 2021, ed esprimendo una valutazione in contrasto conquella del giudice della cognizione.Allo stato sussistono, infatti, tutti i requisiti richiesti dall'art. 16-novies d.l. n.8/1991, quali in particolare l'importanza della collaborazione e il ravvedimento,tale da escludere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, comericonosciuto dalla DNA. La nozione di ravvedimento, secondo la giurisprudenzadi legittimità, comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzatidal condannato, che siano idonei a dimostrare una convinta revisione critica delproprio passato criminale e a formulare un giudizio prognostico di applicazione,nel futuro, di una condotta di vita rispettosa delle leggi e delle regole diconvivenza sociale, ma tale valutazione deve tenere conto del beneficio richiesto,e cioè, in questo caso, della richiesta di applicazione di un regime detentivomeno severo, ma ugualmente contenitivo. Il mero inadempimento delleobbligazioni civili derivanti dal reato, poi, non è ostativo alla concessione delbeneficio, stanti la deroga prevista dall'art. 16-novies d.l. n. 8/1991 el'impossibilità, per il collaboratore di giustizia, di contattare le vittime.L'ordinanza afferma erroneamente che il ricorrente non ha manifestatorammarico per il dolore causato alle sue vittime, dal momento che lo ha fatto sindal 2021, come riportato nella relazione di sintesi dell'epoca. L'ordinanzaafferma che tale manifestazione era generica e non riferita alla vittimadell'omicidio per il quale egli è stato condannato, ma il ricorrente non ha maidetto che l'ucciso era appartenente ad un clan rivale, bensì che fu assassinatonell'ambito di una guerra tra clan; inoltre in un processo ancora in corso èemerso che questi avrebbe commesso un omicidio per conto di alcuni mafiosi,potendo perciò apparire come un killer legato alla mafia.2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione perl'inosservanza dei principi stabiliti dall'art. 16-novies legge n. 82/1991.L'ordinanza ha omesso di valutare che nell'ultimo anno il ricorrente habeneficiato di ben dieci permessi premio, concessi ritenendo sussistente ilrequisito del ravvedimento. Inoltre essa non ha valutato che, secondo lagiurisprudenza di legittimità, tale requisito deve essere dimostrato con certezzanel caso di concessione della liberazione condizionata, ma solo in termini diragionevole probabilità per la concessione degli altri benefici, dei permessipremio come della detenzione domiciliare.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.4. In data 22/05/2026 il ricorrente ha depositato un breve scritto di suopugno, già trasmesso in data 24 aprile 2026 al difensore delle parti civili, con cuisi dichiara pentito per l'omicidio commesso e chiede perdono alla famiglia dellasua vittima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Nel primo motivo il ricorrente lamenta che la sua istanza sarebbe stataerroneamente ritenuta reiterativa di una precedente, respinta pochi mesi prima,ma tale doglianza è infondata. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non hadichiarato l'istanza in esame inammissibile perché meramente reiterativa, né l'haritenuta non meritevole di accoglimento perché fondata sui medesimipresupposti oggettivi e soggettivi di quella da poco respinta, ma l'ha valutataapprofonditamente, alla luce degli elementi sopravvenuti, conformandosi peraltroai principi dettati dalla sentenza Sez. 1, n. 8336 del 13/02/2025 nel respingere ilricorso avverso il rigetto della precedente istanza di concessione di analogamisura alternativa alla detenzione carceraria. L'ordinanza, infatti, dopo avererichiamato detti principi, in particolare quello della necessaria sussistenza, anchenel caso del collaboratore di giustizia, del requisito del ravvedimento, daaccertare in concreto e mediante elementi diversi e ulteriori rispetto allacollaborazione, e quello della legittima applicazione del criterio della gradualitànella concessione dei benefici penitenziari, ha dato atto della sopravvenutaconcessione di altri nove permessi premio.Sulla base di tale maggiore applicazione di esperimenti premiali, in ordine alcui godimento non sono emerse criticità, il Tribunale di sorveglianza ha ritenutosoddisfatto il criterio del rispetto di una gradualità nel trattamento premialestesso, nonostante la sua brevità essendo il medesimo iniziato da appena unanno e cinque mesi, tanto da valutare che «ciò che continua a difettare è ilravvedimento».Questo primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato, in quanto le ragionidel rigetto dell'istanza sono del tutto diverse e autonome rispetto a quelle chehanno determinato il rigetto della istanza precedente.3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, contenendo entrambi doglianzerelative alla ritenuta insussistenza del requisito del ravvedimento, possonoessere trattati unitariamente, e vanno dichiarati infondati.Deve in primo luogo ribadirsi che l'ordinanza si è conformata al principio diquesta Corte, da ultimo ribadito con la sentenza n. 8336/2025 sopra citata,secondo cui il requisito del ravvedimento è richiesto anche ai fini dellaconcessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, e che la suasussistenza non può essere presunta ovvero dedotta solo dall’avvenutacollaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con lacriminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi chevalgano a dimostrarla in concreto, sia pure in termini di ragionevole probabilità(vedi anche Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Rv. 245945).La sentenza sopra citata ha ritenuto corretta l'affermazione della necessitàdi accertare, per la concessione al ricorrente della misura alternativa richiesta, lasussistenza di un maggior grado di ravvedimento, stante la estrema gravità deidelitti da lui commessi e le loro motivazioni, elementi ritenuti dimostrativi di unrilevante passato criminale e di una forte inclinazione a delinquere, ed haritenuto corretta la previsione di un supplemento di osservazione, anchefinalizzato a verificare i progressi del percorso rieducativo. L'ordinanzaimpugnata, pertanto, ha valutato l'esito dell'ulteriore periodo di osservazionetrascorso dal rigetto della precedente istanza, ma ha ritenuto che esso non abbiaconsentito di verificare il raggiungimento di un maggior grado di ravvedimento,dal momento che l'atteggiamento descritto nella prima relazione di sintesi,risalente al 24/05/2021, non risulta essersi modificato. Secondo l'ordinanza,infatti, anche nell'ultimo aggiornamento di tale relazione, emesso il 31/01/2026,l'équipe trattamentale parla solo genericamente di un approfondimento dellarevisione, ma senza accennare a fatti concreti ed anzi ribadendo che, ancoraoggi, il ricorrente mostra un senso di colpa per avere condizionatonegativamente la vita dei propri familiari, con le sua scelte criminali, e unavolontà di impegnarsi a sostenere il proprio nucleo familiare, senza però che unsimile senso di colpa e una volontà di impegno per riparare ai propri errori vengaesteso ai familiari dell'uomo da lui ucciso. L'ordinanza sottolinea, anzi, che nonemerge alcun tentativo di avvicinamento a questi ultimi, né un sinceroravvedimento per il dolore provocato a costoro: la sua conclusione circal'assenza di un compiuto ravvedimento, pertanto, è logica e fondatasull'osservazione intramuraria, mancando ancora oggi un approfondimento delravvedimento, da parte del ricorrente, tale da estendere la sua revisione criticaanche agli effetti che il suo passato criminale ha comportato per le vittime deisuoi reati, e non solo per la sua famiglia. Pur ribadendosi che l'inadempimentodelle obbligazioni civili derivanti dal reato non è ostativo alla concessione di unbeneficio (vedi Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360), appare legittimala valutazione negativa, ai fini dell'accertamento del grado di ravvedimentoraggiunto, della mancata dimostrazione di un sincero pentimento per il dolorecausato alle proprie vittime e di una almeno astratta volontà di rimediare aldanno provocato ad esse.In ordine a tale aspetto non può tenersi conto dello scritto del ricorrentetrasmesso alle parti civili solo in data 24 aprile 2026 e depositato presso questaCorte in prossimità dell'udienza, non avendo il giudice di legittimità il potere divalutare la rilevanza ovvero la strumentalità della dichiarazione di pentimentoche esso contiene, ed essendo il sindacato della Corte di cassazione limitato averificare l'assenza di vizi della decisione impugnata intrinseci al provvedimentostesso, senza poter attingere elementi di raffronto da atti esterni ad esso eaddirittura sopravvenuti.Il requisito del ravvedimento è esplicitamente previsto dall'art. 16-novies,comma 4, del d.l. n. 08/1991, conv, con legge n. 82 del 1991, secondo cui lamisura alternativa della detenzione domiciliare può essere concessa «sempre chesussista il ravvedimento». La valutazione della sua sussistenza, peraltro,logicamente può essere diversa in relazione al beneficio richiesto, potendo quindirichiedersi, per concedere una misura alternativa che comporta la stabilefuoriuscita del soggetto dal circuito penitenziario, la prova non solo di unallontanamento certo e irreversibile da contesti criminali, ma anche dellapresenza di una volontà di riscatto morale e di una sicura e convinta adesionealle regole e ai valori della convivenza sociale, adesione che allo stato è stataritenuta assente nel percorso rieducativo del ricorrente.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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