CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.MANZO Danilo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente. 2. Ricorre personalmente l'imputato chiedendo venga pronunciato l'annulla- mento della sentenza trattandosi di uso personale dello stupefacente e in ragione della dosimetria della pena. 3. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente dal ricorrente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giu- dice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. le quali consentono la proposizione del ri- corso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cas- sazione 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (suc- cessivo alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il