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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36433/2022

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pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Medaglie d’Oro 219, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 760 / 202 1 del la Corte d’appell o di Napoli depositata il 10 febbraio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoli ha acco lto parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare di assegno sociale, in ordine alla richiesta di restituzione di indebito avanzata dall’I.N.P.S. per superamento della soglia di reddito;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha giustificato l’accoglimento parziale della domanda – sotto il profilo della conoscibilità da parte dell’ente previdenziale delle condizioni ostative all’erogazione della prestazione –con la produzione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2012, 2013,2014, ma non per gli anni 2015 e 2016, per i quali l’interessato non aveva prodotto le relative dichiarazioni («non possono ritenersiripetibili le prestazioni effettuate con riferimento agli anni dal 2012 al 2014, in quanto per tali anni la condizione reddituale dell’appellante e del coniuge era conosciuta o comunque conoscibile dell’I.N.P.S.

Invero parte appellante ha fornito la prova, relativamente a tali anni, di aver presentato rituale dichiarazione dei redditi unitamente al coniuge, per cui era onere dell’Inps verificare la sua situazione reddituale prima di erogargli l’assegno sociale.

Le dichiarazioni dei redditi per tali anni risultano ritualmente inserite nella produzione di primo grado di parte ricorrente, mentre le successive, relative agli anni 2015 e 2016, non risultano prodotte, per cui l’accoglimento della domanda non può riguardare anchegli indebiti relativi a tali anni»);

3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad unico motivo;

4. l’I.N.P.S. nonha svolto attività difensiva ;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con l’unico motivo parte ricorrente deduce , in relazione all’art.360 comma 1,n.3, cod. proc. civ. , la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per mancata valutazione dei fatti pacifici e dell’intera documentazione prodotta dalle parti, atteso che la Corte d’appello non aveva considerato che l’I .

N .

P .

S . , lungi dal contestare l ’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi , avevaaddirittura pr odotto tutte le dichiarazioni (ivi comprese quelle per gli anni in contestazione) in allegato all a memori a di costituzione in primo grado, produzione reiterata in appello, in allegato alla memoria di costituzione;

2. il ricorso è fondato, posto che, nel rispetto del principio di autosufficienza (rif.

Cass. Sez. 6-3, 22/05/2017, n. 12840; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, 04/04/2022, n. 10761), il ricorrente ha dedotto e documentato che l’I.N.P.S. aveva allegato alla memoria di primo grado erichiamato in appello le dichiarazioni dei redditi de gli anni 2015 e 2016, sicché sussiste la denunciata violazione, per non avere il giudice di merito considerato tutte lerisultanze processuali e, in particolare, lecircostanze pacifiche fra le parti ;

3. pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Medaglie d’Oro 219, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 760 / 202 1 del la Corte d’appell o di Napoli depositata il 10 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha acco lto parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare di assegno sociale, in ordine alla richiesta di restituzione di indebito avanzata dall’I.N.P.S. per superamento della soglia di reddito; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha giustificato l’accoglimento parziale della domanda – sotto il profilo della conoscibilità da parte dell’ente previdenziale delle condizioni ostative all’erogazione della prestazione –con la produzione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2012, 2013,2014, ma non per gli anni 2015 e 2016, per i quali l’interessato non aveva prodotto le relative dichiarazioni («non possono ritenersiripetibili le prestazioni effettuate con riferimento agli anni dal 2012 al 2014, in quanto per tali anni la condizione reddituale dell’appellante e del coniuge era conosciuta o comunque conoscibile dell’I.N.P.S. Invero parte appellante ha fornito la prova, relativamente a tali anni, di aver presentato rituale dichiarazione dei redditi unitamente al coniuge, per cui era onere dell’Inps verificare la sua situazione reddituale prima di erogargli l’assegno sociale. Le dichiarazioni dei redditi per tali anni risultano ritualmente inserite nella produzione di primo grado di parte ricorrente, mentre le successive, relative agli anni 2015 e 2016, non risultano prodotte, per cui l’accoglimento della domanda non può riguardare anchegli indebiti relativi a tali anni»); 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad unico motivo; 4. l’I.N.P.S. nonha svolto attività difensiva ; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1.con l’unico motivo parte ricorrente deduce , in relazione all’art.360 comma 1,n.3, cod. proc. civ. , la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per mancata valutazione dei fatti pacifici e dell’intera documentazione prodotta dalle parti, atteso che la Corte d’appello non aveva considerato che l’I . N . P . S . , lungi dal contestare l ’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi , avevaaddirittura pr odotto tutte le dichiarazioni (ivi comprese quelle per gli anni in contestazione) in allegato all a memori a di costituzione in primo grado, produzione reiterata in appello, in allegato alla memoria di costituzione; 2. il ricorso è fondato, posto che, nel rispetto del principio di autosufficienza (rif. Cass. Sez. 6-3, 22/05/2017, n. 12840; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, 04/04/2022, n. 10761), il ricorrente ha dedotto e documentato che l’I.N.P.S. aveva allegato alla memoria di primo grado erichiamato in appello le dichiarazioni dei redditi de gli anni 2015 e 2016, sicché sussiste la denunciata violazione, per non avere il giudice di merito considerato tutte lerisultanze processuali e, in particolare, lecircostanze pacifiche fra le parti ; 3. pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di
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