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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40089/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 21/9/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Noia il 14/1/2021 in ordine al reato di estorsione aggravata ascrittogli come consumato i danni di [OSCURATO:PERSONA] (classe 61), costretto a versare del denaro a [OSCURATO:PERSONA], per aver acquistato senza permesso del clan omonimo un terreno in località [OSCURATO:PERSONA], presso la residenza della famiglia Russo.

2. A sostegno del ricorso, il Sorrentino ha articolato nove motivi di impugnazione:

2.1. Con i primi quatto motivi, esposti in maniera congiunta, ha dedotto: a) la violazione degli artt. 2, 101 e 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.; b) la violazione dell'art. 125 comma 3 e 546 cod. proc. pen.; c) la violazione degli artt. 125 e 533 cod. proc. pen., per non essere stata rispettata la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; d) la violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente.

Assume il ricorrente che la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, nella parte in cui si indica il Sorrentino come la persona avvicinatasi per primo al Ferrara, non corrisponderebbe a quanto emergente dagli atti processuali, così i dati processuali smentirebbero anche l'assunto secondo cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], c1.61, sarebbero state riscontrate da quelle del cugino [OSCURATO:PERSONA] cl.

77. Si assume anche che non sarebbe stato il Sorrenl:ino il primo ad incontrare il Ferrara per parlare del terreno di cui si tratta, bensì [OSCURATO:PERSONA], ed altresì che nelle conversazioni captate quest'ultimo non avrebbe fatto riferimento al ruolo secondario del Sorrentino nell'episodio estorsivo, e si sarebbe, invece, riferito al figlio dello stesso Murano ed a quanto da questo appreso dal difensore del padre.

Analogamente, le indicazioni con le quali il Russo si riferiva al Sorrentino indicandolo quale marito della signora che ha due fratelli carabinieri evidenzierebbero la mancata conoscenza tra lo stesso Russo ed il ricorrente.

2.2. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 110 cod. pen. per essersi riconosciuto il concorso del Sorrentino nell'estorsione di cui si tratta sul presupposto che questo avrebbe contribuito all'azione illecita convocando [OSCURATO:PERSONA] ed anticipandogli che sarebbe stato chiamato da altri: ad avviso della difesa, invece, il Sorrentino si sarebbe solo limitato a chiedere informazioni circa la possibile vendita del terrer o e dall'acquisizione dei tabulati sarebbero emersi fitti contatti tra il Murano ed il Russo, a fronte dell'assenza di qualsiasi contatto del ricorrente con questi.

2.3. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 203 e 191 cd. proc. pen.: assume il ricorrente che "Sorrentino voleva acquistare il terreno e chiedeva tramite il cugino del 1997 un prezzo di favore a [OSCURATO:PERSONA] del 1961, avuta notizia che era stato venduto dallo stesso non se ne è parlato più, anche se i contenuti amicali sono perdurati nel tempo, circostanze tutte valutabili correttamente ex art. 192 cod. proc. pen. e su cui nemmeno un rigo di motivazione è stato speso".

La difesa ha richiamato tale contesto per affermare che il pubblico ministero non poteva acquisire i tabulati sulla base di una mera fonte confidenziale e . che, comunque, poiché l'acquisizione dei tabulati provava la falsità della delazione, non avrebbe potuto ricercare ulteriori prove a carico del Sorrentino.

2.4. Sono stati anche dedotti, con il settimo motivo di ricorso, la violazione di legge - in particolare degli artt. 187, 192 commi 1 e 2, 546 e 125 cod. proc. pen. - ed il vizio di motivazione, per non aver dato contezza la sentenza impugnata dei risultati probatori acquisiti e dei criteri adottati, in particolare per essersi ritenuto, al fl. 6 della sentenza, che il Ferrara avrebbe attribuito una precisa condotta al Sorrentino e che quest'ultimo si sarebbe recato da lui per parlare del terreno.

Si assume nel ricorso non potersi attribuire alcun significato alle contestazioni al teste Ferrara, durante la sua deposizione testimoniale, mediante lettura di precedenti dichiarazioni, nessuna certezza potendo emergere dalle affermazioni del teste secondo cui .."se sta scritto per amor di Dio..".

L'unica condotta attribuita al Sorrentino, infatti, sarebbe quella di essersi recato dal Ferrara per parlare del terreno.

Analogamente, si contesta l'affermazione secondo cui dalle intercettazioni delle conversazioni in carcere sarebbe emerso che il Murano aveva detto che il Sorrentino aveva fatto solo il mandato: a dire del ricorrente, invece, si trattava di conversazione nella quale era il figlio del Murano a riferire che il legale aveva "solo fatto il mandato".

2.5. Con l'ottavo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa: si assume, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'esame dibatl:imentale avrebbe cercato di far emergere una verità diversa da quella contenuta nel verbale delle dichiarazioni rese alla P.G., ma il pubblico ministero avrebbe nella sostanza trasfuso questo nel verbale dibattimentale.

Rilevando non potersi ritenere tutti gli imputati colpevoli del reato solo perché questo è stato commesso dai Russo, si assume nel ricorso che [OSCURATO:PERSONA] del 1961 ha confermato tutto ciò che dice di aver scritto, tra cui anche un incontro smentito dal cugino [OSCURATO:PERSONA] del 1977 che ha riferito di un solo incontro tra il primo ed il Sorrentino, avente ad oggetto la vendita del terreno.

2.6. Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, sono state dedotte la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al difetto di qualsiasi prova di un accordo del Sorrentino, facoltoso imprenditore agricolo, ed il Russo o il Murano, ed altresì dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 contestata, avendo riferito anche il Ferrara dell'assenza di qualsiasi minaccia implicita o esplicita da parte del Sorrentino. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato.

Va premesso che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando - come nel caso in esame - non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617).

1. Tanto premesso, deve rilevarsi in primo luogo l'inammissibilità dei motivi di ricorso volti a sostenere l'inutilizzabiltà di fonte confidenziale e dei tabulati acquisiti, atteso che in alcun modo i giudici di merito hanno fondato il giudizio di penale responsabilità del Sorrentino sulle risultanze di una fonte confidenziale che, invece, risulta soltanto aver dato impulso alle indagini né, in relazione al sesto motivo di ricorso, può riconoscersi alcun interesse del Sorrentino a dedurre l'asserita inutilizzabilità dei tabulati telefonici dai quali lo stesso ricorrente assume non essere emerso alcun elemento di prova a suo carico, bensì solo elementi a suo favore.

2. Allo stesso modo, dal percorso argomentativo delle sentenze di merito non emerge alcuna violazione dei principi posti dall'art. 500 cod. proc. pen., fondandosi la ricostruzione dei fatti non già sulle contestazioni di precedenti dichiarazioni della persona offesa, a questa rivolte durante l'esame dibattimentale, bensì sulle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso teste, sia pure a seguito di contestazioni volte a superare la sua reticenza.

Premesso, peraltro, che lo stesso ricorrente riconosce di essersi recato dalla persona offesa per parlare del terreno già di proprietà del Ferrara e dallo stesso venduto, senza incorrere in alcun vizio logico i giudici di merito hanno dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali - soprattutto alla luce delle dichiarazioni della persona offesa - deve ritenersi provato che in realtà il Sorrentino ebbe ad anticipargli che alcune persone, ad avviso del teste evidentemente "influenti", avevano urgenza di parlargli, per poi riferirgli anche che nei giorni successivi sarebbe passato un altro soggetto per accompagnarlo in un luogo prestabilito.

L'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stata desunta non illogicamente da una pluralità di convergenti elementi, quali: in primo luogo il rilievo che il Ferrara non ha denunciato alcunché spontaneamente, ma si è solo limitato a rispondere alle domande che gli venivano rivolte perché convocato dalla P.G.; inoltre, non vi era alcuna inimicizia del Ferrara con il Sorrentino, tale da lasciare ipotizzare intenti calunniatori, ma tra i due vi erano rapporti commerciali, peraltro continuati anche dopo tale episodio; dalle dichiarazioni del Sorrentino intercettate mentre questo era detenuto in carcere Io stesso risulta lamentarsi di essere stato coinvolto solo per fare un favore ad altri.

Per contro, soprattutto la sentenza di primo grado ha reso adeguatamente conto delle ragioni per cui, contrariamente all'assunto difensivo, le dichiarazioni del Ferrara non possono ritenersi smentite da quelle del cugino [OSCURATO:PERSONA], del 1977, che ha riferito di un solo incontro tra il primo ed il Sorrentino, avente ad oggetto la vendita del terreno, attesi sia il carattere di mero contorno delle circostanze su cui le dichiarazioni divergono, sia e soprattutto il minor coinvolgimento del predetto, limitatosi a riferire quanto da lui percepito, ovvero dei contatti tra il Sorrentino ed il cugino, con riferimento al terreno che quest'ultimo aveva acquistato e che al momento dei fatti in contestazione era già stato ceduto al Nunziata, Peraltro, la sentenza di primo grado ha spiegato anche come dalla deposizione testimoniale della persona offesa sia emerso con chiarezza ché l'incontro con i Russo fosse finalizzato. esclusivamente alla . formulazione della richiesta estorsiva, sicché ben si spiega perché il Ferrara si sia recato immediatamente ad avvisare l'acquirente Nunziata per avvisarlo che c'erano persone interessate al terreno da questo acquistato.

3. Deve, però, rilevarsi che la stessa sentenza della Corte territoriale in questa sede impugnata, per quanto estremamente sintetica nell'esposizione dei fatti, nell'evidenziare che dai colloqui tra il Sorrentino ed i suoi familiari captati in carcere era emerso che il primo lamentava di aver preso parte alla vicenda oggetto del processo solo su richiesta di altri, ha riferito, altresì, che lo stesso affermava anche "di non aver compreso la finalità delittuosa perseguita dai correi".

Si tratta di questione non adeguatamente affrontata né dalla sentenza del Tribunale di Noia, né da quella della Corte territoriale, in quanto anche dalla non illogica ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice non emerge se il Sorrentino abbia spiegato alla persona offesa quale sarebbe stato l'oggetto dell'incontro con i Russo (le persone influenti di cui il Ferrara ha parato). e Più in particolare, se l'annunciata presenza dei Russo, persone la cui fama criminale nella zona era nota, di per sé poteva lasciar supporre quantomeno una generica consapevolezza di finalità dell'incontro probabilmente non lecite, la sentenza impugnata non spiega da quali elementi la Corte territoriale abbia desunto con certezza la consapevolezza, da parte del Sorrentino, delle finalità estorsive dell'incontro che annunciava al Ferrara.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad all:ra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio volto a verificare la piena consapevolezza, da parte del ricorrente, delle finalità estorsive dell'incontro tra la persona offesa ed i Russo che lo stesso ha anticipato.

P.Q.MI.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 21/9/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Noia il 14/1/2021 in ordine al reato di estorsione aggravata ascrittogli come consumato i danni di [OSCURATO:PERSONA] (classe 61), costretto a versare del denaro a [OSCURATO:PERSONA], per aver acquistato senza permesso del clan omonimo un terreno in località [OSCURATO:PERSONA], presso la residenza della famiglia Russo. 2. A sostegno del ricorso, il Sorrentino ha articolato nove motivi di impugnazione: 2.1. Con i primi quatto motivi, esposti in maniera congiunta, ha dedotto: a) la violazione degli artt. 2, 101 e 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.; b) la violazione dell'art. 125 comma 3 e 546 cod. proc. pen.; c) la violazione degli artt. 125 e 533 cod. proc. pen., per non essere stata rispettata la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; d) la violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Assume il ricorrente che la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, nella parte in cui si indica il Sorrentino come la persona avvicinatasi per primo al Ferrara, non corrisponderebbe a quanto emergente dagli atti processuali, così i dati processuali smentirebbero anche l'assunto secondo cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], c1.61, sarebbero state riscontrate da quelle del cugino [OSCURATO:PERSONA] cl. 77. Si assume anche che non sarebbe stato il Sorrenl:ino il primo ad incontrare il Ferrara per parlare del terreno di cui si tratta, bensì [OSCURATO:PERSONA], ed altresì che nelle conversazioni captate quest'ultimo non avrebbe fatto riferimento al ruolo secondario del Sorrentino nell'episodio estorsivo, e si sarebbe, invece, riferito al figlio dello stesso Murano ed a quanto da questo appreso dal difensore del padre. Analogamente, le indicazioni con le quali il Russo si riferiva al Sorrentino indicandolo quale marito della signora che ha due fratelli carabinieri evidenzierebbero la mancata conoscenza tra lo stesso Russo ed il ricorrente. 2.2. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 110 cod. pen. per essersi riconosciuto il concorso del Sorrentino nell'estorsione di cui si tratta sul presupposto che questo avrebbe contribuito all'azione illecita convocando [OSCURATO:PERSONA] ed anticipandogli che sarebbe stato chiamato da altri: ad avviso della difesa, invece, il Sorrentino si sarebbe solo limitato a chiedere informazioni circa la possibile vendita del terrer o e dall'acquisizione dei tabulati sarebbero emersi fitti contatti tra il Murano ed il Russo, a fronte dell'assenza di qualsiasi contatto del ricorrente con questi. 2.3. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 203 e 191 cd. proc. pen.: assume il ricorrente che "Sorrentino voleva acquistare il terreno e chiedeva tramite il cugino del 1997 un prezzo di favore a [OSCURATO:PERSONA] del 1961, avuta notizia che era stato venduto dallo stesso non se ne è parlato più, anche se i contenuti amicali sono perdurati nel tempo, circostanze tutte valutabili correttamente ex art. 192 cod. proc. pen. e su cui nemmeno un rigo di motivazione è stato speso". La difesa ha richiamato tale contesto per affermare che il pubblico ministero non poteva acquisire i tabulati sulla base di una mera fonte confidenziale e . che, comunque, poiché l'acquisizione dei tabulati provava la falsità della delazione, non avrebbe potuto ricercare ulteriori prove a carico del Sorrentino. 2.4. Sono stati anche dedotti, con il settimo motivo di ricorso, la violazione di legge - in particolare degli artt. 187, 192 commi 1 e 2, 546 e 125 cod. proc. pen. - ed il vizio di motivazione, per non aver dato contezza la sentenza impugnata dei risultati probatori acquisiti e dei criteri adottati, in particolare per essersi ritenuto, al fl. 6 della sentenza, che il Ferrara avrebbe attribuito una precisa condotta al Sorrentino e che quest'ultimo si sarebbe recato da lui per parlare del terreno. Si assume nel ricorso non potersi attribuire alcun significato alle contestazioni al teste Ferrara, durante la sua deposizione testimoniale, mediante lettura di precedenti dichiarazioni, nessuna certezza potendo emergere dalle affermazioni del teste secondo cui .."se sta scritto per amor di Dio..". L'unica condotta attribuita al Sorrentino, infatti, sarebbe quella di essersi recato dal Ferrara per parlare del terreno. Analogamente, si contesta l'affermazione secondo cui dalle intercettazioni delle conversazioni in carcere sarebbe emerso che il Murano aveva detto che il Sorrentino aveva fatto solo il mandato: a dire del ricorrente, invece, si trattava di conversazione nella quale era il figlio del Murano a riferire che il legale aveva "solo fatto il mandato". 2.5. Con l'ottavo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa: si assume, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'esame dibatl:imentale avrebbe cercato di far emergere una verità diversa da quella contenuta nel verbale delle dichiarazioni rese alla P.G., ma il pubblico ministero avrebbe nella sostanza trasfuso questo nel verbale dibattimentale. Rilevando non potersi ritenere tutti gli imputati colpevoli del reato solo perché questo è stato commesso dai Russo, si assume nel ricorso che [OSCURATO:PERSONA] del 1961 ha confermato tutto ciò che dice di aver scritto, tra cui anche un incontro smentito dal cugino [OSCURATO:PERSONA] del 1977 che ha riferito di un solo incontro tra il primo ed il Sorrentino, avente ad oggetto la vendita del terreno. 2.6. Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, sono state dedotte la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al difetto di qualsiasi prova di un accordo del Sorrentino, facoltoso imprenditore agricolo, ed il Russo o il Murano, ed altresì dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 contestata, avendo riferito anche il Ferrara dell'assenza di qualsiasi minaccia implicita o esplicita da parte del Sorrentino. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato. Va premesso che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando - come nel caso in esame - non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617). 1. Tanto premesso, deve rilevarsi in primo luogo l'inammissibilità dei motivi di ricorso volti a sostenere l'inutilizzabiltà di fonte confidenziale e dei tabulati acquisiti, atteso che in alcun modo i giudici di merito hanno fondato il giudizio di penale responsabilità del Sorrentino sulle risultanze di una fonte confidenziale che, invece, risulta soltanto aver dato impulso alle indagini né, in relazione al sesto motivo di ricorso, può riconoscersi alcun interesse del Sorrentino a dedurre l'asserita inutilizzabilità dei tabulati telefonici dai quali lo stesso ricorrente assume non essere emerso alcun elemento di prova a suo carico, bensì solo elementi a suo favore. 2. Allo stesso modo, dal percorso argomentativo delle sentenze di merito non emerge alcuna violazione dei principi posti dall'art. 500 cod. proc. pen., fondandosi la ricostruzione dei fatti non già sulle contestazioni di precedenti dichiarazioni della persona offesa, a questa rivolte durante l'esame dibattimentale, bensì sulle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso teste, sia pure a seguito di contestazioni volte a superare la sua reticenza. Premesso, peraltro, che lo stesso ricorrente riconosce di essersi recato dalla persona offesa per parlare del terreno già di proprietà del Ferrara e dallo stesso venduto, senza incorrere in alcun vizio logico i giudici di merito hanno dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali - soprattutto alla luce delle dichiarazioni della persona offesa - deve ritenersi provato che in realtà il Sorrentino ebbe ad anticipargli che alcune persone, ad avviso del teste evidentemente "influenti", avevano urgenza di parlargli, per poi riferirgli anche che nei giorni successivi sarebbe passato un altro soggetto per accompagnarlo in un luogo prestabilito. L'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stata desunta non illogicamente da una pluralità di convergenti elementi, quali: in primo luogo il rilievo che il Ferrara non ha denunciato alcunché spontaneamente, ma si è solo limitato a rispondere alle domande che gli venivano rivolte perché convocato dalla P.G.; inoltre, non vi era alcuna inimicizia del Ferrara con il Sorrentino, tale da lasciare ipotizzare intenti calunniatori, ma tra i due vi erano rapporti commerciali, peraltro continuati anche dopo tale episodio; dalle dichiarazioni del Sorrentino intercettate mentre questo era detenuto in carcere Io stesso risulta lamentarsi di essere stato coinvolto solo per fare un favore ad altri. Per contro, soprattutto la sentenza di primo grado ha reso adeguatamente conto delle ragioni per cui, contrariamente all'assunto difensivo, le dichiarazioni del Ferrara non possono ritenersi smentite da quelle del cugino [OSCURATO:PERSONA], del 1977, che ha riferito di un solo incontro tra il primo ed il Sorrentino, avente ad oggetto la vendita del terreno, attesi sia il carattere di mero contorno delle circostanze su cui le dichiarazioni divergono, sia e soprattutto il minor coinvolgimento del predetto, limitatosi a riferire quanto da lui percepito, ovvero dei contatti tra il Sorrentino ed il cugino, con riferimento al terreno che quest'ultimo aveva acquistato e che al momento dei fatti in contestazione era già stato ceduto al Nunziata, Peraltro, la sentenza di primo grado ha spiegato anche come dalla deposizione testimoniale della persona offesa sia emerso con chiarezza ché l'incontro con i Russo fosse finalizzato. esclusivamente alla . formulazione della richiesta estorsiva, sicché ben si spiega perché il Ferrara si sia recato immediatamente ad avvisare l'acquirente Nunziata per avvisarlo che c'erano persone interessate al terreno da questo acquistato. 3. Deve, però, rilevarsi che la stessa sentenza della Corte territoriale in questa sede impugnata, per quanto estremamente sintetica nell'esposizione dei fatti, nell'evidenziare che dai colloqui tra il Sorrentino ed i suoi familiari captati in carcere era emerso che il primo lamentava di aver preso parte alla vicenda oggetto del processo solo su richiesta di altri, ha riferito, altresì, che lo stesso affermava anche "di non aver compreso la finalità delittuosa perseguita dai correi". Si tratta di questione non adeguatamente affrontata né dalla sentenza del Tribunale di Noia, né da quella della Corte territoriale, in quanto anche dalla non illogica ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice non emerge se il Sorrentino abbia spiegato alla persona offesa quale sarebbe stato l'oggetto dell'incontro con i Russo (le persone influenti di cui il Ferrara ha parato). e Più in particolare, se l'annunciata presenza dei Russo, persone la cui fama criminale nella zona era nota, di per sé poteva lasciar supporre quantomeno una generica consapevolezza di finalità dell'incontro probabilmente non lecite, la sentenza impugnata non spiega da quali elementi la Corte territoriale abbia desunto con certezza la consapevolezza, da parte del Sorrentino, delle finalità estorsive dell'incontro che annunciava al Ferrara. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad all:ra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio volto a verificare la piena consapevolezza, da parte del ricorrente, delle finalità estorsive dell'incontro tra la persona offesa ed i Russo che lo stesso ha anticipato. P.Q.MI. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezio
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