Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24090/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARI4 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 614 cod. pen.

«perché, con l'ausilio di una scala si introduceva clandestinamente nel cortile dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la volontà di questi ultimi.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al 4 febbraio 2021».

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

In particolare contesta la riconducibilità del cortile (interessato dalla introduzione clandestina) alla nozione di pertinenza di luogo di privata dimora dato che "secondo le risultanze istruttorie non è emerso" che la proprietaria e querelante [OSCURATO:PERSONA] si recasse in detto immobile, neppure saltuariamente, e che il querelante [OSCURATO:PERSONA], nipote della proprietaria, ne avesse il compossesso, disponendo, costui, di un doppione delle chiavi solo al fine di gestire il contatore dell'acqua di quella abitazione.

Sostiene che questo era il punto devoluto con il gravame, su cui il giudice di appello non avrebbe fornito alcuna risposta salvo un mero riferimento astratto alla massima elaborata dalla Corte di cassazione, n. 21062 del 2004.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. La censura proposta non è lineare e risulta il frutto di una linea difensiva che, nel corso del giudizio, si è via via trasposta dalla contestazione del diritto del Mameli ad ottenere il risarcimento del danno (cfr. pag. 14 trascrizioni prodotte in allegato al ricorso), alla legittimazione a proporre querela, sino a contestare la sussistenza dell'elemento materiale del reato, evocando però, non un quesito giuridico, ma, di fatto, l'assenza di prove circa le caratteristiche del cortile e così fatalmente debordando nella inammissibile devoluzione al giudice di legittimità di profili probatori.

Occorre fare chiarezza.

5.1. In diritto è pacifico che: - il cortile di pertinenza di un'abitazione rientra nella sfera di tutela dell'art.614 cod. pen., trattandosi di "appartenenza"; - la legittimazione a sporgere querela spetta sia al proprietario sia al soggetto avente la materiale disponibilità dell'immobile (Sez. 1, n. 864 del 05/12/1995, dep. 1996, Brigida, Rv. 203684; Sez. 5, n, 5592 del 19/11/2014, dep. 2015, Mallamo, Rv. 262813).5.2.

In fatto è altrettanto pacifico, secondo la ricostruzione offerta, in modo conforme, dai giudici di merito, che: - l'imputato si è introdotto, invito domino, in un cortile, recintato e chiuso a chiave, di pertinenza di una abitazione privata, dunque in un luogo certamente coperto dalla tutela dell'art. 614 cod. pen. (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389; - quella abitazione era di proprietà della anziana [OSCURATO:PERSONA] ed era nella disponibilità del nipote di questa, [OSCURATO:PERSONA], al quale la proprietaria aveva consegnato un doppione delle chiavi di accesso; - poco importa che la proprietaria, deceduta nel 2015, vivesse altrove, poiché secondo ius receptum non è necessaria ad integrare la nozione di "privata dimora" la permanenza continuativa nell'immobile dell'avente diritto, esse n d o sufficiente un suo utilizzo "stabilmente ricorrente" per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637). - sia Rivano sia Mameli hanno sporto querela e ne avevano la legittimazione.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARI4 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 614 cod. pen. «perché, con l'ausilio di una scala si introduceva clandestinamente nel cortile dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la volontà di questi ultimi. Con la recidiva reiterata infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al 4 febbraio 2021». 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. In particolare contesta la riconducibilità del cortile (interessato dalla introduzione clandestina) alla nozione di pertinenza di luogo di privata dimora dato che "secondo le risultanze istruttorie non è emerso" che la proprietaria e querelante [OSCURATO:PERSONA] si recasse in detto immobile, neppure saltuariamente, e che il querelante [OSCURATO:PERSONA], nipote della proprietaria, ne avesse il compossesso, disponendo, costui, di un doppione delle chiavi solo al fine di gestire il contatore dell'acqua di quella abitazione. Sostiene che questo era il punto devoluto con il gravame, su cui il giudice di appello non avrebbe fornito alcuna risposta salvo un mero riferimento astratto alla massima elaborata dalla Corte di cassazione, n. 21062 del 2004. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. La censura proposta non è lineare e risulta il frutto di una linea difensiva che, nel corso del giudizio, si è via via trasposta dalla contestazione del diritto del Mameli ad ottenere il risarcimento del danno (cfr. pag. 14 trascrizioni prodotte in allegato al ricorso), alla legittimazione a proporre querela, sino a contestare la sussistenza dell'elemento materiale del reato, evocando però, non un quesito giuridico, ma, di fatto, l'assenza di prove circa le caratteristiche del cortile e così fatalmente debordando nella inammissibile devoluzione al giudice di legittimità di profili probatori. Occorre fare chiarezza. 5.1. In diritto è pacifico che: - il cortile di pertinenza di un'abitazione rientra nella sfera di tutela dell'art.614 cod. pen., trattandosi di "appartenenza"; - la legittimazione a sporgere querela spetta sia al proprietario sia al soggetto avente la materiale disponibilità dell'immobile (Sez. 1, n. 864 del 05/12/1995, dep. 1996, Brigida, Rv. 203684; Sez. 5, n, 5592 del 19/11/2014, dep. 2015, Mallamo, Rv. 262813).5.2. In fatto è altrettanto pacifico, secondo la ricostruzione offerta, in modo conforme, dai giudici di merito, che: - l'imputato si è introdotto, invito domino, in un cortile, recintato e chiuso a chiave, di pertinenza di una abitazione privata, dunque in un luogo certamente coperto dalla tutela dell'art. 614 cod. pen. (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389; - quella abitazione era di proprietà della anziana [OSCURATO:PERSONA] ed era nella disponibilità del nipote di questa, [OSCURATO:PERSONA], al quale la proprietaria aveva consegnato un doppione delle chiavi di accesso; - poco importa che la proprietaria, deceduta nel 2015, vivesse altrove, poiché secondo ius receptum non è necessaria ad integrare la nozione di "privata dimora" la permanenza continuativa nell'immobile dell'avente diritto, esse n d o sufficiente un suo utilizzo "stabilmente ricorrente" per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637). - sia Rivano sia Mameli hanno sporto querela e ne avevano la legittimazione. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore d
Sentenza Cassazione n. 24090/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris