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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48501/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 29 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato consumato in abitazione e due reati di furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, è inammissibile perché il ricorrente, affermando che la recidiva non doveva applicarsi perché i precedenti penali erano remoti nel tempo, invoca una valutazione di merito non consentita a questa Corte di legittimità, e comunque la Corte di appello ha reso sul punto un'adeguata motivazione; - che il secondo motivo dì ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 29 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato consumato in abitazione e due reati di furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, è inammissibile perché il ricorrente, affermando che la recidiva non doveva applicarsi perché i precedenti penali erano remoti nel tempo, invoca una valutazione di merito non consentita a questa Corte di legittimità, e comunque la Corte di appello ha reso sul punto un'adeguata motivazione; - che il secondo motivo dì ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i