CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 39994/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28809-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 2474 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 182/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/04/2018 R.G.N. 19/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 28809/18 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza n.173\16 del Tribunale di Bologna che, accogliendo l'opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva revocato il decreto ingiuntivo che la obbligava a pagargli la somma di euro 2.694,80 per retribuzione non corrispostagli nel febbraio 2015, a seguito della dichiarazione giudiziale di nullità della cessione del ramo d'azienda alla TNT Logistics (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) ove il Pancaldi era di fatto occupato, con ordine di ripristino del rapporto. Il Tribunale, ritenne pacifico che la Telecom non avesse ripristinato il rapporto di lavoro, proseguito con la cessionaria, né corrisposto le retribuzioni, e tuttavia, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla Telecom, dichiarò l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione. Con sentenza depositata il 17.4.18, la Corte d'appello di Bologna accertava e riteneva che la transazione in questione (inerente la risoluzione del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA].) non riguardasse affatto la Telecom, e che quest'ultima era dunque tenuta al risarcimento del danno nei confronti del Morelli per effetto dell'accertata nullità del trasferimento di ramo d'azienda. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Telecom, affidato a duplice motivo, cui resiste il Pancaldi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Deve pregiudizialmente rilevarsi che è stato prodotto verbale di conciliazione della presente lite, venendo così meno l'interesse della ricorrente all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, dovendosi valutare la sussistenza dell'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche a quello della decisione (ex plurimis, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341). Il menzionato accordo giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.RG 28809/18 P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 14 settembre 2021 Il Presidente (dr.[OSCURATO:PERSONA]) CORTE SitIP:''JI--11A 2