CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 01964/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2628/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. TORLONIA 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOVARA n. 362/2022 depositata il 23/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- Il ricorrente ha sottoscritto un buono fruttifero postale nel 1983, sul retro del quale erano stabiliti gli interessi che quel buono fruttifero, negli anni, avrebbe prodotto. Nel 2014 ha riscosso il buono, ma, anziché avere 4.612,70 euro, secondo quanto previsto nella tabella scritta sul retro, ha ricevuto la minore somma di 2.125, 29 euro: somma che è stata l’esito dei tassi di interesse di volta in volta, nel corso di questi anni, stabilito con decreto ministeriale. Va osservato che il potere per l’amministrazione di intervenire sul contratto, prevedendo interessi diversi da quelli pattuiti è previsto dall’articolo 173 del DPR 156 del 1973, poi abrogato. In attuazione di tale norme, il DM del 1986 ha previsto che il nuovo regime, ossia il tasso di interesse stabilito dai decreti, in deroga a quanto pattuito, si applicasse anche ai buoni della serie “O”, poco prima acquistati dal ricorrente. 2.- Costui ha però ottenuto un decreto ingiuntivo dal Giudice di pace di Novara per la differenza tra quanto avrebbe dovuto avere e quanto ha effettivamente riscosso. Al decreto ingiuntivo ha proposto opposizione [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti ed è intervenuta nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa. 3.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha dichiarato carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] e prestiti ed accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] spa, revocando il decreto ingiuntivo con decisione confermata dal Tribunale di Novara, che viene qui impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spa si sono costituite con controricorso, e [OSCURATO:PERSONA] ha altresì depositato memoria. Considerato che La questione appartiene alla competenza della prima sezione di questa Corte, che ha già deciso casi analoghi. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, rimette