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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 novembre 1956

Cassazione n. 31727/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/11/1956 avverso l'ordinanza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 12/10/2004 e lo ha condannato al pagamento di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Si evidenzia, in detta ordinanza, come la prova "nuova", individuata dal richiedente ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. e rappresentata dalla verifica circa la natura asseritamente contraffatta della firma apposta dall'imputato, nel verbale di riconferma nella carica di Presidente del Collegio sindacale del 16/01/2018, sia stata già oggetto di specifica valutazione, ad opera dei giudici del gravame.

2. Avverso tale ordinanza il Penna, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, a mezzo dei quali ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di norme processuali.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata sono estremamente logiche, sia in fatto che in diritto e fanno buon uso del dato normativo, avendo la Corte territoriale evidenziato come, nel caso di specie, si sia fuori delle ipotesi di revisione previste dall' art. 630 cod. proc. pen.

Invero, dal combinato disposto degli artt. 630, lett. c) e 631 cod. proc. pen., emerge che la prova posta a fondamento della richiesta di revisione deve essere "nuova" e che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono - a pena di inammissibilità della domanda - essere tali da dimostrare, laddove accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen..

Entrambi i profili sono stati affrontati dal provvedimento de quo, in termini esaustivi e coerenti, ai quali si oppongono i motivi del ricorso sopra riportati, che si limitano a contestare in modo generico le relative argomentazioni, o comunque a ripercorrere i rilievi ritenuti - in modo del tutto conforme al dato normativo - manifestamente infondati.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/11/1956 avverso l'ordinanza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 12/10/2004 e lo ha condannato al pagamento di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si evidenzia, in detta ordinanza, come la prova "nuova", individuata dal richiedente ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. e rappresentata dalla verifica circa la natura asseritamente contraffatta della firma apposta dall'imputato, nel verbale di riconferma nella carica di Presidente del Collegio sindacale del 16/01/2018, sia stata già oggetto di specifica valutazione, ad opera dei giudici del gravame. 2. Avverso tale ordinanza il Penna, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, a mezzo dei quali ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di norme processuali. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata sono estremamente logiche, sia in fatto che in diritto e fanno buon uso del dato normativo, avendo la Corte territoriale evidenziato come, nel caso di specie, si sia fuori delle ipotesi di revisione previste dall' art. 630 cod. proc. pen. Invero, dal combinato disposto degli artt. 630, lett. c) e 631 cod. proc. pen., emerge che la prova posta a fondamento della richiesta di revisione deve essere "nuova" e che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono - a pena di inammissibilità della domanda - essere tali da dimostrare, laddove accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.. Entrambi i profili sono stati affrontati dal provvedimento de quo, in termini esaustivi e coerenti, ai quali si oppongono i motivi del ricorso sopra riportati, che si limitano a contestare in modo generico le relative argomentazioni, o comunque a ripercorrere i rilievi ritenuti - in modo del tutto conforme al dato normativo - manifestamente infondati. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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