CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09797/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osì come descritto nella sentenza impugnata e di proporne uno completamente diverso, attingendo a piene mani al materiale istruttorio che, solo a parole, eccepisce come travisato. processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della prova, è necessario ribadirlo, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, non mass. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Sul punto si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni. valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risultasse inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; l'accertamento di esso richiedeva, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione potesse, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207945; nello stesso senso, Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002, P.O. in proc. Min. Tesoro, Rv. 222217). L'art. 8, comma 1, legge n. 46 del 2006, ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Il legislatore ha così introdotto il "travisamento della prova" (e non del fatto) quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione ma ciò non muta, alla luce delle considerazioni che precedono, la natura dell'indagine di legittimità il cui oggetto resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un inammissibile e rinnovato esame dell'intero compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni. Il travisamento, insomma, deve riguardate uno o più specifici atti del processo, non il fatto nella sua interezza. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. E' agevole allora notare, dal confronto tra il motivo di ricorso e la motivazione della sentenza impugnata, che i ricorrenti eccepiscono il travisamento del fatto perché attingono a piene mani all'intero compendio probatorio onde dimostrare, in base ad una loro diversa valutazione, sollecitata mediante l'eccepito vizio di motivazione, che i medesimi avevano tenuto un comportamento radicalmente diverso da quello descritto nel provvedimento impugnato. La necessità di sostenere l'eccezione di manifesta illogicità della motivazione offrendo alla Corte di cassazione un fatto diverso da quello descritto denota la debolezza dell'argomentazione difensiva che implicitamente riconosce che il fatto posto dal giudice della riparazione a fondamento della impugnata decisione esclude la natura manifestamente illogica delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello. 2. È del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il secondo motivo, dovendosi considerare che la Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando, oltre che l’assenza di elementi da valutarsi positivamente per l’imputato, le caratteristiche della condotta tenuta dai ricorrenti, e in particolare una “non comune determinazione a compiere attività illecite” desunta dalla “dimostrata capacità di ordire una truffa articolata, che coinvolge svariato soggetti (chiamati anche a rendere testimonianze giudicate false), documentazione falsa ed infine una falsa denuncia alle autorità”. 3. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibile. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende; gli imputati, infine, devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile HDI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), spese che devono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile HDI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) che liquida in complessivi euro 3.686,