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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 23697/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'ordinanza del 14 luglio 2022, il giudice dell'esecuzione dispose la trasmissione degli atti al pubblico ministero per gli adempimenti di sua competenza ai sensi degli artt. 656 cod. proc. pen., 90 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che il pubblico ministero, lo stesso giorno, emise un nuovo ordine di carcerazione con il quale, revocato il provvedimento di cumulo adottato 1'8 giugno 2022, pose in esecuzione la sola pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell'Il gennaio 2012, non sospendendola in ragione dell'intervenuto rigetto, con ordinanza dell'8 novembre 2018, dell'istanza del condannato di ammissione a misure alternative alla detenzione; che il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento qui impugnato, ha dato atto della correttezza del percorso seguito dal Procuratore della Repubblica con l'ordine di carcerazione del 14 luglio 2022 e della sua complessiva coerenza con l'ordinanza emessa dallo stesso giudice dell'esecuzione il 14 luglio 2022, avuto riguardo, vieppiù, al tenore del dispositivo che, a differenza della parte motiva, non menziona espressamente il comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., specificamente dedicato alla sospensione dell'ordine di carcerazione; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, segnala che la motivazione dell'ordinanza del 14 luglio 2022 stabiliva — in termini, a suo modo di vedere, univoci e vincolanti — la necessità di disporre, al cospetto di tutte le condizioni di legge, la sospensione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti dell'8 giugno 2022, indicazione che il pubblico ministero, prima, e lo stesso giudice dell'esecuzione, poi, avrebbero illegittimamente disatteso; che la doglianza appare manifestamente infondata, apparendo ineccepibile il modus operandi del pubblico ministero il quale, revocato il provvedimento di cumulo, ha posto in esecuzione la sola pena irrogata a Tommasini con la condanna meno recente, non più sospendibile stante il rigetto della richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione, ed ha riservato l'emissione di ulteriori provvedimenti con riferimento alla pena di più recente inflizione in relazione alla quale — ha lucidamente osservato il giudice dell'esecuzione nel provvedimento qui impugnato — non può ritenersi, stante la revoca del cumulo in precedenza disposto, che sia stata avviata la fase esecutiva, sicché non v'è luogo a discutere, allo stato, di sospensione della sua esecuzione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'ordinanza del 14 luglio 2022, il giudice dell'esecuzione dispose la trasmissione degli atti al pubblico ministero per gli adempimenti di sua competenza ai sensi degli artt. 656 cod. proc. pen., 90 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che il pubblico ministero, lo stesso giorno, emise un nuovo ordine di carcerazione con il quale, revocato il provvedimento di cumulo adottato 1'8 giugno 2022, pose in esecuzione la sola pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell'Il gennaio 2012, non sospendendola in ragione dell'intervenuto rigetto, con ordinanza dell'8 novembre 2018, dell'istanza del condannato di ammissione a misure alternative alla detenzione; che il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento qui impugnato, ha dato atto della correttezza del percorso seguito dal Procuratore della Repubblica con l'ordine di carcerazione del 14 luglio 2022 e della sua complessiva coerenza con l'ordinanza emessa dallo stesso giudice dell'esecuzione il 14 luglio 2022, avuto riguardo, vieppiù, al tenore del dispositivo che, a differenza della parte motiva, non menziona espressamente il comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., specificamente dedicato alla sospensione dell'ordine di carcerazione; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, segnala che la motivazione dell'ordinanza del 14 luglio 2022 stabiliva — in termini, a suo modo di vedere, univoci e vincolanti — la necessità di disporre, al cospetto di tutte le condizioni di legge, la sospensione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti dell'8 giugno 2022, indicazione che il pubblico ministero, prima, e lo stesso giudice dell'esecuzione, poi, avrebbero illegittimamente disatteso; che la doglianza appare manifestamente infondata, apparendo ineccepibile il modus operandi del pubblico ministero il quale, revocato il provvedimento di cumulo, ha posto in esecuzione la sola pena irrogata a Tommasini con la condanna meno recente, non più sospendibile stante il rigetto della richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione, ed ha riservato l'emissione di ulteriori provvedimenti con riferimento alla pena di più recente inflizione in relazione alla quale — ha lucidamente osservato il giudice dell'esecuzione nel provvedimento qui impugnato — non può ritenersi, stante la revoca del cumulo in precedenza disposto, che sia stata avviata la fase esecutiva, sicché non v'è luogo a discutere, allo stato, di sospensione della sua esecuzione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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