CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui è stato condannato per il delitto di furto aggravato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto come furto tentato, sia manifestamente in-fondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, come osservato dal giudice di me-rito (v. pagina 5 del provvedimento impugnato), il furto si perfeziona nel momento in cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevanti la durata del possesso e la circostanza che la condotta sia scoperta e frustrata nello stesso luogo di commissione del reato ovvero nelle sue vicinanze, trattandosi di fattori che non incidono sul requisito dell'impossessamento (Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Shehi, Rv. 279134); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con con-danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDEpos',,TATA •6 1142O.2* Funz