CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 14455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Trieste [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1454/21 della Corte di appello di Trieste del 27/10/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 4.600,00 di multa in ordine a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ritenuti di lieve entità ed unificati dal vincolo della continuazione ai sensi degli artt. 81 cpv. e 99, comma quarto, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un primo motivo ne deduce la nullità per la mancata formulazione delle conclusioni del Procuratore Generale distrettuale ai sensi dell'art. 23 del decreto - legge n. 137 del 2020, essendosi il giudizio di appello svolto secondo il rito cartolare previsto dalla disciplina emergenziale dettata per il contrasto alla pandemia da Covid-19. All'udienza fissata per il giorno 27 ottobre 2021 la parte pubblica non faceva pervenire le proprie conclusioni scritte e di ciò la Corte territoriale dava atto nel frontespizio della sentenza, dove è scritto: "Conclusioni del pubblico ministero: non risultano". La mancata presentazione delle conclusioni è riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da cui la denunciata nullità. Con un secondo motivo deduce, inoltre, vizi plurimi della motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità riguardo al capo d) dell'imputazione ed alla riaffermata valenza delle risultanze probatorie acquisite nonostante il mancato sequestro della sostanza stupefacente. Con un terzo e ultimo motivo deduce lo stesso vizio in relazione ai residui capi della sentenza (a, b, c) ed alla ribadita attendibilità dei soggetti sedicenti acquirenti delle sostanze droganti dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta che, nell'ambito della procedura cartolare prevista dalla disciplina emergenziale dettata per il contrasto alla pandemia da Covid-19, con cui si è svolto il giudizio di appello, si sarebbe determinata una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. a causa della mancata presentazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale distrettuale. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è già occupata del tema dedotto, affermando il principio secondo cui la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera e) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni. (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282175). Posta in questi termini, la deduzione difensiva appare, dunque, tardiva, dal momento che il difensore ben avrebbe potuto proporla tempestivamente in forma scritta per la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, il che non sembra essere avvenuto nel caso in esame. In altro arresto si è, invece, affermato il diverso principio che la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307). [OSCURATO:PERSONA] dichiara la propria adesione a tale ultimo indirizzo interpretativo, con l'aggiunta della considerazione che la mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero non può mai riverberarsi in uno svantaggio per la difesa dello imputato. 3. Quanto ai restanti motivi di censura, essi attengono strettamente al merito del processo e risultano, pertanto, improponibili in sede di legittimità. Il secondo chiede, infatti, indebitamente al giudice di legittimità di rivalutare il compendio probatorio il cui apprezzamento è rimesso in via esclusiva ai giudici dei gradi merito; il terzo postula a sua volta lo stesso procedimento, allorquando chiede in questa sede di legittimità di procedere ad una revisione del giudizio di attendibilità dei testimoni — cessionari delle sostanze stupefacenti, sulle cui dichiarazioni riposa la ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi a), b) e c) dell'editto d'accusa. Come, infatti, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, risulta estranea al perimetro del vizio di motivazione in sede di legittimità (ove non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà - intrinseca con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante - su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo) ogni doglianza che investa la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quella che solleciti una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzi ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (tra molte e fra le più recenti v. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e