Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01238/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12586/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, in virtù di procura a margine del controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella PUGLIA, n. 3220/2017, depositata in data 6 novembre 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in data 28 dicembre 2012 aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . la notifica dell’intimazione di pagamento n. 024 20129050405108, di euro 202.631,08 , che scaturiva dalla cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi che, con sentenza n. 190/01/2007 , depositata il 22 novembre 2007 , passata in giudicato, aveva accolto le doglianze del la società contribuente.

2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Brindisi, adita dalla società contribuente, con sentenza n. 216/04/2013, depositata il 22 agosto 2013, aveva accolto il ricorso ed annullato l’atto impugnato.

3. L'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno proposto appelli separati e la Commissione tributaria regionale, riuniti i gravami, li ha rigettati, confermando la sentenza di primo grado. 4.I giudici di secondo grado hanno affermato che: -) l'Ufficio non aveva impugnato la sentenza n. 190/01/07 del la Commissione tributaria provincialedi Brindisi, passata in giudicato; -) l'Ufficio, a torto,riteneva di poter muovere nel processo le doglianze relative alla cartella di pagamento contenente l’iscrizione in relazione alla quale era stata emessa la sentenza 190/01/07 , passata in giudicato; -) nel giudizio avverso l’intimazione di pagamento n. 2009/0006597, in cui l’Agenzia delle Entrate, unitamente ad [OSCURATO:SOCIETA], era parte processuale, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con sentenza n.47/02/10, depositata il 16 marzo 2010, senza entrare nel merito, in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. , tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato di fatto la cartella di pagamento posta a base dell’intimazione, aveva annullato l’intimazione di pagamento impugnata perché basata su un titolo inesistente; -) in relazione all’appello di [OSCURATO:SOCIETA] i giudici di prim o grado avevano correttamente rilevato che la stessa eraincorsa nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 3, del decreto legislativo n.546/1992, e 167, comma 2, cod. proc. civ., per aver formulato per la prima volta le sue difese, eccezioni e domande in sede di memoria ex art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 546/ 19 92, anziché nel proprio atto di controdeduzioni ex art. 23, comma 3, del medesimo decreto; -) apparivaevidente che [OSCURATO:SOCIETA]. cercava una giustificazione del proprio modus operandi, sostenendo che, in mancanza di sgravio da parte dell’Agenzia, era tenuta, per non incorrere in responsabilità nei confronti dell’Ente c reditore, a procedere alla riscossione, anche coattiva, di ciò che telematicamente risultava non sgravato, a nulla rilevando (quindi ignorando) l’esistenza di una sentenza passata in giudicato che aveva annullato la cartella esattoriale posta a base dell’intimazione; -) la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non poteva ignorare la sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato la cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, posta a base delle diverse intimazioni di pagamento che a loro volta erano state annullate da altre sentenze (nn. 135/2008 e 47/2010), sempre sul presupposto della mancanza di un titolo esecutivo; -) la sentenza passata in giudicato aveva efficacia diretta nei confronti delle partied efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo e, tuttavia, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva scientemente attivato tutte le procedure per la riscossione anche coattiva, così concretizzando la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in forza del generico richiamo al codice di procedura civile operato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 546/1997. 5.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi.

6. La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce il vizio di motivazione apparente in violazione degli artt.111, comma 6, Cost, 132, comma secondo , n. 4, c od. proc. civ., 118 disp. a tt. e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'articolo 2909 cod. civ.e 360, primo comma, nn. 3 o 4, cod. proc. civ., avendo lasentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia immotivatamente disatteso i motivi di appello articolati dall'Ufficio e le argomentazioni di fatto e di diritto volte a sostenere la piena legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento.[OSCURATO:SOCIETA]., anche la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale non è stato notificato il ricorso per cassazione. 3.1 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa,anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione. (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364). 3.2Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc.civ., nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, a cura dell 'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

P.Q.M.

La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a cura dell'Agenziaricorrente, nel ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12586/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, in virtù di procura a margine del controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella PUGLIA, n. 3220/2017, depositata in data 6 novembre 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in data 28 dicembre 2012 aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . la notifica dell’intimazione di pagamento n. 024 20129050405108, di euro 202.631,08 , che scaturiva dalla cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi che, con sentenza n. 190/01/2007 , depositata il 22 novembre 2007 , passata in giudicato, aveva accolto le doglianze del la società contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Brindisi, adita dalla società contribuente, con sentenza n. 216/04/2013, depositata il 22 agosto 2013, aveva accolto il ricorso ed annullato l’atto impugnato. 3. L'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno proposto appelli separati e la Commissione tributaria regionale, riuniti i gravami, li ha rigettati, confermando la sentenza di primo grado. 4.I giudici di secondo grado hanno affermato che: -) l'Ufficio non aveva impugnato la sentenza n. 190/01/07 del la Commissione tributaria provincialedi Brindisi, passata in giudicato; -) l'Ufficio, a torto,riteneva di poter muovere nel processo le doglianze relative alla cartella di pagamento contenente l’iscrizione in relazione alla quale era stata emessa la sentenza 190/01/07 , passata in giudicato; -) nel giudizio avverso l’intimazione di pagamento n. 2009/0006597, in cui l’Agenzia delle Entrate, unitamente ad [OSCURATO:SOCIETA], era parte processuale, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con sentenza n.47/02/10, depositata il 16 marzo 2010, senza entrare nel merito, in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. , tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato di fatto la cartella di pagamento posta a base dell’intimazione, aveva annullato l’intimazione di pagamento impugnata perché basata su un titolo inesistente; -) in relazione all’appello di [OSCURATO:SOCIETA] i giudici di prim o grado avevano correttamente rilevato che la stessa eraincorsa nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 3, del decreto legislativo n.546/1992, e 167, comma 2, cod. proc. civ., per aver formulato per la prima volta le sue difese, eccezioni e domande in sede di memoria ex art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 546/ 19 92, anziché nel proprio atto di controdeduzioni ex art. 23, comma 3, del medesimo decreto; -) apparivaevidente che [OSCURATO:SOCIETA]. cercava una giustificazione del proprio modus operandi, sostenendo che, in mancanza di sgravio da parte dell’Agenzia, era tenuta, per non incorrere in responsabilità nei confronti dell’Ente c reditore, a procedere alla riscossione, anche coattiva, di ciò che telematicamente risultava non sgravato, a nulla rilevando (quindi ignorando) l’esistenza di una sentenza passata in giudicato che aveva annullato la cartella esattoriale posta a base dell’intimazione; -) la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non poteva ignorare la sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato la cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, posta a base delle diverse intimazioni di pagamento che a loro volta erano state annullate da altre sentenze (nn. 135/2008 e 47/2010), sempre sul presupposto della mancanza di un titolo esecutivo; -) la sentenza passata in giudicato aveva efficacia diretta nei confronti delle partied efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo e, tuttavia, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva scientemente attivato tutte le procedure per la riscossione anche coattiva, così concretizzando la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in forza del generico richiamo al codice di procedura civile operato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 546/1997. 5.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 6. La società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce il vizio di motivazione apparente in violazione degli artt.111, comma 6, Cost, 132, comma secondo , n. 4, c od. proc. civ., 118 disp. a tt. e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'articolo 2909 cod. civ.e 360, primo comma, nn. 3 o 4, cod. proc. civ., avendo lasentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia immotivatamente disatteso i motivi di appello articolati dall'Ufficio e le argomentazioni di fatto e di diritto volte a sostenere la piena legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento.[OSCURATO:SOCIETA]., anche la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale non è stato notificato il ricorso per cassazione. 3.1 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa,anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione. (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364). 3.2Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc.civ., nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, a cura dell 'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M. La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a cura dell'Agenziaricorrente, nel ter
Sentenza Cassazione n. 01238/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris