CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40280/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato Riace (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2020 della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi idifensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato quella emessa il 6 marzo 2019 dalla Corte di assise di Locri e, rigettato l'appello proposto dal P.m. nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 22 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui ai capi 1 (organizzazione e direzione della cosca Ruga/Gallace/Leuzzi, dopo la morte del fratello Andrea, con l'aggravante dell'essere l'associazione armata); 4 (intestazione fittizia del [OSCURATO:PERSONA] dapprima a [OSCURATO:PERSONA] e poi alla figlia [OSCURATO:PERSONA], aggravata dalla finalità di agevolare la cosca), 5 (estorsione continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravata dalla finalità di agevolare la cosca), 8 e 9 (danneggiamento continuato e rapina ai danni del distributore di carburanti di [OSCURATO:PERSONA], aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la cosca e dall'uso di armi) e 10 (concorso, in qualità di mandante, nelle lesioni cagionate a due rumeni, aggravate dalla finalità agevolativa della cosca e dall'uso di armi); ha, inoltre, riconosciuto le attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato in 2 anni di reclusione la pena inflitta per il reato di interposizione fittizia, contestato al capo 4), già esclusa l'aggravante contestata, concesso il beneficio della sospensione condizionale e revocata la pena accessoria applicata; ha rideterminato in 2 anni di reclusione la pena inflitta al Certomà per il reato di lesioni aggravate, contestato al capo 10) dell'imputazione, commesso in concorso con il Ruga e altri. I giudici di appello hanno confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto esponente apicale della omonima cosca Ruga/Gallace/Leuzzi, dominante in Monasterace e zone limitrofe nel periodo gennaio 2011-dicembre 2014, la cui esistenza risultava già accertata da sentenze irrevocabili, che ne avevano attestato l'operatività a partire dalla fine degli anni 80 nella gestione di svariate attività illecite con conseguente crescita economica, militare e affermazione del controllo territoriale. In particolare, la sentenza del Tribunale di Locri del 9 dicembre 96 aveva accertato l'appartenenza alla cosca di 'ndrangheta di esponenti della famiglia Ruga ed altri e la posizione di vertice dei fratelli Andrea e Giuseppe CosimoRuga;anche la più recente sentenza emessa nel processo cd "Faida dei Boschi" aveva confermato l'esistenza della cosca, individuandone i vertici in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo ritenuto il reggente della cosca in assenza del fratello [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto, ma ricollocatosi al vertice della stessa dopo la morte del fratello Andrea, avvenuta il 13 gennaio 2011. Pur confermando l'assoluzione dell'imputato dall'accusa di omicidio del fratello Andrea, i giudici di appello ne hanno ritenuto provato il ruolo apicale in base alle piane risultanze intercettative, alle convergenti dichiarazioni di ben tre collaboratori di giustizia, alle vicende emerse nel corso delle indagini ed alle dichiarazioni rese dai protagonisti delle stesse nonché dallo stesso imputato nel corso dei colloqui intercettati, ritenute dimostrative della posizione dominante riacquisita, del controllo esercitato sul territorio mediante la commissione di azioni criminose, attuate da un gruppo di fedelissimi, disponibili e pronti ad eseguirne gli ordini, connotate da violenza e da forte carica intimidatoria, chiaramente avvertita dalle vittime. L'operatività della cosca è stata, infatti, desunta dai reati fine contestati, commessi su input dell'imputato, al quale si erano rivolti soggetti interessati ad ottenerne l'intervento e la protezione. Emblematica è stata ritenuta la vicenda dei ripetuti danneggiamenti del distributore di carburanti di [OSCURATO:PERSONA], oggetto dei capi 8) e 9) dell'imputazione, costretto a chiudere l'attività per aver contestato e contrastato la gestione del Lamberti, rivoltosi al Ruga per essere tutelato; analoga significatività i giudici hanno riconosciuto all'episodio, oggetto del capo 10), risultato una spedizione punitiva in danno di due rumeni, ordinata dal Ruga e dal Certomà, su richiesta della ex fidanzata di uno dei due stranieri, che la perseguitava e minacciava. Ulteriormente espressiva dell'esistenza della cosca, del potere di controllo e di intimidazione è stata ritenuta la vicenda dell'intestazione fittizia del supermercato Nino, dapprima a [OSCURATO:PERSONA] e poi alla figlia [OSCURATO:PERSONA]: attività commerciale che le intercettazioni rivelavano essere, invece, dell'imputato, risultato il vero dominus ed il reale titolare della stessa, ad onta della posizione formale di mero dipendente rivestita; il supermercato risultava inoltre, il luogo di convergenza dei sodali e dei soggetti interessati ad incontrare il Ruga per esporgli problemi e richiederne l'intervento nonché uno strumento per affermare la posizione di primazia, anche economica, sul territorio, imponendo alla clientela di acquistare merci solo presso il supermercato Nino, ricorrendo anche a concreti atti intimidatori, come verificatosi nei confronti della Barberis negli episodi, oggetto del capo 5). Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato i seguenti motivi: 2.1 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi della motivazione. L'esistenza della consorteria mafiosa è stata ritenuta in base a precedenti giudiziari senza verificarne l'attuale operatività: il riferimento alla condanna dell'imputato per il reato di associazione mafiosa trascura che la permanenza del reato era circoscritta al 21 novembre 1982; che il processo c.d. Stilaro 1 la circoscriveva al 6 novembre 1993 e il processo c.d. Faida dei Boschi sino al 28 settembre 2011. Si evidenzia che, sebbene la sentenza del processo c.d. Stilaro 1 abbia accertato l'esistenza della cosca Ruga, la Corte non ha considerato che:l'imputato è stato assolto in appello; nel processo c.d. Faida dei Boschi non fu neppure indagato; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono detenuti dal 2010 e [OSCURATO:PERSONA] è deceduto nel gennaio 2011, cosicché non vi è prova di operatività attuale della cosca se non in forza di elementi sintomatici, dei quali si contesta la valenza. Il rilievo attribuito alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alias "[OSCURATO:PERSONA]", intercettata nel c.d. processo Crimine, non tiene conto del fatto che il ricorrente non è stato indagato in quel processo; che lo stesso colloquio è stato diversamente interpretato nel processo c.d. Faida dei Boschi, risultando dalle sentenze acquisite nel presente che il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] è stato inteso come relativo al figlio di [OSCURATO:PERSONA], nipote del ricorrente, e non a questi. Ancora, la Corte non ha tenuto conto delle motivazioni della sentenza n. 9001/2020 con la quale è stata annullata con rinvio la sentenza di appello emessa nei confronti dei coimputati, giudicati con il rito abbreviato, proprio in relazione al reato associativo, né ha considerato che le dichiarazioni dei collaboratori sono precedenti all'epoca di operatività della cosca. Anche per i reati fine, ritenuti prova dell'esistenza dell'associazione, i giudici di appello non hanno tenuto contodell'annullamento disposto da questa Corte nella fase cautelare per la vicenda estorsiva in danno della Barberis, escludendo la gravità indiziaria ed ogni forma di condizionamento e di assoggettamento della donna; hanno reso una motivazione apparente per la vicenda dell'intestazione fittizia del supermercato e per il pestaggio dei rumeni, i quali nell'immediatezza avevano identificato gli aggressori in tal modo dimostrando l'assenza della condizione di assoggettamento edi omertà derivante dal vincolo associativo. Si è trascurato inoltre, che sia per tale episodio che per il danneggiamento del distributore di carburanti è stata esclusa per i correi la sussistenza dell'aggravante agevolativa dell'associazione. Si sostiene, pertanto, che la sentenza impugnata fa discendere la mafiosità del gruppo dalla fama criminale del ricorrente, già condannato per fatti dell'82, senza motivare sull'attuale operatività del gruppo e sulla concreta esteriorizzazione della capacità di intimidazione. 2.2 inosservanza e erronea applicazione dell'art. 12 quinquies I. 356/92 (oggi 512 bis cod. pen.) e vizio di motivazione. Relativamente al capo 4) dell'imputazione la sentenza non risponde al motivo di appello, con il quale si contestava il mancato accertamento sulla provenienza illecita delle risorse usate per acquistare il bene né dà atto di eventuali apporti economici del ricorrente, di cui si siano avvalsi il Franco e la figlia; nulla è detto sulla capacità elusiva dell'operazione patrimoniale;illogicamente si reputa irrilevante la circostanza che il Franco e la figlia avessero disponibilità economica per avviare l'attività, affidando la valutazione alle intercettazioni telefoniche e ambientali unicamente per dimostrare la fittizia attribuzione della titolarità del supermercato o la cogestione, inidonei a sostanziare il reato. 2.3 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e vizi della motivazione. In ordine alla vicenda contestata al capo 5) la sentenza impugnata non tiene conto delle valutazioni espresse da questa Corte nella sentenza di annullamento emessa in fase cautelare, non ravvisando la natura estorsiva delle condotte contestate; non tiene conto delle dichiarazioni della Barberis secondo le quali nel gennaio 2015 il ricorrente le aveva riferito che non avrebbe più potuto fare la spesa presso il supermercato né spiega in base a quali elementi gli episodi intimidatori del febbraio successivo siano collegabili al ricorrente. Non considera, inoltre, che la presunta vittima in dibattimento ha escluso di essere stata costretta al rapporto negoziale esclusivo con il ricorrente. 2.4 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 bis cod. pen., inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto correttamente contestata l'aggravante, in quanto il fatto sarebbe stato commesso all'interno del supermercato ovvero in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa, trattandosi di ambiente sul quale il ricorrente vantava il dominio, mentre nell'imputazione si contestava l'aggravante per essere stato il fatto commesso nei luoghi di cui all'art. 624 bis cod. pen. ovvero nelle pertinenze dell'abitazione della figlia della Barberis. Vi è, quindi, modifica a sorpresa della contestazione e violazione del diritto di difesa. 2.5 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 610, 424 e 635 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al capo 8) dell'imputazione. La Corte avrebbe omesso ogni valutazione degli argomenti difensivi, limitandosi a richiamare la conversazione del 23 dicembre 2013, dalla quale risulterebbe il coinvolgimento del ricorrente. 2.6 violazione o erronea applicazione degli artt.110, 628, comma 3 n. 1 e 3, cod. pen., 2,4,7 legge n. 895/67 in relazione all'art. 116 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al capo 9). La sentenza non risponde ai motivi di appello e non dà atto delle ragioni per le quali l'evento diverso, ovvero la rapina, rientrasse nell'originaria deliberazione di danneggiare il distributore e di fare in modo che nessuno vi potesse più lavorare né valuta la consapevolezza o meno del ricorrente circa la presenza di due soggetti da rapinare presso il distributore; non spiega né dà conto del concorso e del dolo di partecipazione del ricorrente. 2.7 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 582-585 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al capo 10). La motivazione non spiega quale sia stato il contributo del ricorrente al pestaggio posto in essere dai correi Demasi e Leotta, atteso che il Demasi aveva già deciso di procedere al pestaggio, nonostante il diverso approccio, solo verbale, richiesto dal ricorrente né spiega in che modo questi ne avrebbe rafforzato il proposito. 2.8 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e vizi della motivazione. E apparente la motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante nella forma soggettiva con riferimento al capo 4), in quanto non è spiegato in che termini il supermercato poteva rappresentare una risorsa economica per la cosca, non essendo sufficiente ritenerlo la base operativa del sodalizio. L'aggravante oggettiva relativa al capo 5) è ritenuta senza considerare che la condotta del ricorrente nel presentarsi alla Barberis non è stata intimidatoria né può ricollegarsi al momento della presentazione la presunta costrizione, avvenuta a distanza di tempo. Apparente è la motivazione sull'aggravante relativamente ai capi 8) e 9), in quanto non tiene conto della reale finalità delle condotte poste in essere nell'interesse del Lamberti, assolto dal reato associativo ed estraneo al gruppo;non si è tenuto conto che nel giudizio abbreviato per i correi è stata esclusa l'aggravante nella forma agevolativa né che per tale vicenda non è stata contestata l'aggravante nella forma oggettiva con conseguente erroneità del riferimento ai metodi del ricorrente. Neppure il riferimento all'interessamento del ricorrente per la nomina dei difensori del Demasi e del Leotta, arrestati per il pestaggio dei rumeni, valorizzato quale elemento indicativo della riconducibilità del reato commesso dai due alla cosca è giustificato, in quanto il ricorrente si limitò a segnalare il nome di un difensore, il cui compenso sarebbe stato sostenuto dal Demasi e non dall'associazione. 3. Con unico, articolato motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza per contraddittorietà e carenza di motivazione nonché per erronea applicazione dell'art. 12 quinquies d.l. n. 306/92 e omessa valutazione delle prove indicate dalla difesa. Si segnala che la condotta della ricorrente riguarda solo un segmento dell'operazione commerciale fittizia posta in essere dal padre ovvero a far data dal 24 gennaio 2014 e l'affermazione di responsabilità è fondata solo su intercettazioni telefoniche e ambientali tra terzi, senza alcun coinvolgimento dell'imputata e tutte precedenti all'intestazione dell'attività commerciale alla stessa. La consapevolezza della ricorrente della finalità elusiva perseguita dal padre è affidata ad una presunzione alla luce della storia familiare dei Ruga, già colpiti da procedure di prevenzione, senza alcuna verifica delle prove offerte, relative alla capacità finanziaria del nucleo familiare della ricorrente ed alle dichiarazioni dei fornitori e dipendenti del supermercato sui rapporti tenuti esclusivamente con la Ruga. Manca, quindi, la prova del dolo specifico, non emergendo dai colloqui riportati in sentenza tra il padre e [OSCURATO:PERSONA], precedente intestatario fittizio del supermercato, la prova dell'accordo con la ricorrente finalizzato ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione ed è del tutto assente la valutazione della consulenza tecnica, attestante la disponibilità economica necessaria per l'avvio dell'attività commerciale [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 4.1 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 6,15,21 e 23 cod.proc. pen. in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia derivante da connessione, erroneamente ritenuta tardiva. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non tempestiva l'eccezione, pur proposta in via preliminare alla prima udienza dinanzi alla Corte di assise, sostenendo che non era stata proposta in udienza preliminare. La motivazione è illogica, in quanto onera la parte di un dovere di segnalazione dell'assenza dei presupposti della connessione con conseguente richiesta di separazione dei procedimenti per l'incidenza del dato sulla competenza del giudice, che è,in primo luogo giudice, della propria competenza. La decisione assunta non considera che, pur ritenendo la difesa insussistenti i presupposti della connessione tra il reato di omicidio, contestato a [OSCURATO:PERSONA], e il reato di lesioni aggravate, contesto al ricorrente, non trattandosi né di ipotesi di concorso formale né di continuazione né di connessione teleologica tra i reati, solo all'esito dell'udienza preliminare ha avuto contezza dell'unicità del procedimento e della individuazione di un unico giudice competente per il dibattimento né avrebbe dovuto formulare l'eccezione prima della decisione del G.u.p. per quanto già detto. Pertanto, l'eccezione, proposta in via preliminare alla prima udienza dibattimentale era tempestiva e in tal senso si è espressa questa Corte. Si segnala tuttavia, il diverso orientamento, che subordina la proponibilità dell'eccezione nella fase degli atti preliminari al dibattimento alla condizione che la stessa sia stata già formulata dinanzi al giudice dell'udienza preliminare e, alla luce del contrasto, si sollecita di rimettere la questione alle Sezioni Unite. 4.2 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110-582-585 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al concorso di persone nel reato di cui al capo 10) dell'imputazione. La sentenza non spiega in che modo il ricorrente abbia rafforzato il proposito criminoso degli altri o abbia agevolato l'esecuzione del delitto, risultando dalle intercettazioni l'intento del ricorrente di risolvere bonariamente la questione; non considera che al momento del colloquio avvenuto dinanzi al supermercato non erano presenti gli esecutori materiali del pestaggio, che pertanto, non hanno tratto dalla condotta dell'imputato alcuna spinta all'azione o un rafforzamento del proposito; non considera che all'atto dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente si era allontanato e che non ha istigato in alcun modo gli esecutori materiali. 4.3 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bís.1 cod. pen. e dell'art. 521 cod. proc. pen. nonché mancanza della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante nella forma soggettiva. Non solo la motivazione non dà atto della direzione finalistica del dolo di agevolare la cosca Ruga, ma non considera che per i correi, che hanno definito la posizione con giudizio abbreviato, l'aggravante è stata esclusa. 5. In data 10 settembre 2021 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi aggiunti: con il primo motivo si eccepiva la violazione dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa, già eccepita dall'imputato nel corso delle dichiarazioni spontanee rese il 5 febbraio 2020 e nei motivi dallo stesso redatti nei quali segnalava l'impossibilità di effettuare i colloqui con il difensore a causa del malfunzionamento del telefono installato presso il carcere di Sassari: malfunzionamento protrattosi sino a maggio 2019 e dunque, per l'intera durata del processo di primo grado con conseguente incidenza sull'esercizio effettivo del diritto di difesa. Venivano, inoltre, richiamati e nuovamente illustrati i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.1.1 Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, formulata nei motivi aggiunti, ma non dedotta nel ricorso. E' noto che la facoltà conferita al ricorrente di presentare motivi nuovi o aggiunti deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Sez. 1, n. 46950 del 2 novembre 2004, Sisic, Rv. 230181); i motivi nuovi devono,pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i puntidella decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21 settembre 2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780). Ne deriva che in tema di termini perl'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuoviincontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali imotivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o miglioreesposizione, con la conseguenza che sonoammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del"petitum" già proposto nei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridicodiverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargarel'ambito del predetto "petitum", introducendo censure nuove, in deroga ai termini tassativi entro i quali va presentato il ricorso (Sez.2, n. 1417, del 11 ottobre 2012, dep. 2013, P.c. in proc.Platamone ed altro, Rv. 254301). Nel caso di specie, l'eccezione non era stata proposta nel ricorso principale, ma solo con i motivi aggiunti, recuperando l'eccezione già respinta in sentenza con motivazione che, peraltro, dà conto dei diversi termini in cui era stata formulata in appello. L'imputato lamentava allora la violazione del diritto di difesa, in quanto non aveva potuto colloquiare con il difensore 1'11 ottobre 2019 a causa di un malfunzionamento della linea telefonica, come attestato anche dal magistrato di sorveglianza (p.60), ma i giudici di appello avevano escluso ogni lesione del diritto di difesa, rilevando che, pur essendo emerse difficoltà tecniche sino al maggio 2019, sia l'imputato personalmente che i difensori avevano presentato nei termini memorie e articolati atti di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, emessa il 6 marzo 2019 e depositata il 2 settembre 2019, sicché nel periodo successivo al deposito non si erano verificati ostacoli nei contatti con i difensori, tali da non consentire di predisporre la linea difensiva (p. 72). Ne deriva che il motivo non solo è nuovo, ma persino diverso da quello proposto nel giudizio di merito, risultandone ampliato il raggio d'incidenza oltre il fatto episodico segnalato, con estensione all'intero giudizio di primo grado.2. ['invece, fondato il primo motivo relativo al reato associativo. Ed infatti, se risultaindubbia l'esistenza della cosca Ruga, dominante in Monasterace, in quanto accertata e riconosciuta come organizzazione 'ndranghetistica in diverse sentenze definitive, che ne hanno ricostruito l'operatività a partire dagli anni 80 sino al 2011, delineato la struttura e le alleanze con gruppi ed esponenti di vertice delle cosche confinanti, descritto le attività criminali, individuato i settori di interesseed accertato la progressiva espansione territoriale sino in Lombardia, ove avveniva l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo del locale di Legnano), eseguito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (collaboratori di giustizia, che hanno reso dichiarazioni in questo processo) su ordine di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a causa dei contrasti avuti dalla vittima con la famiglia Gallace, non altrettanto può dirsi per il periodo successivo, in particolare, per il periodo dal gennaio 2011 al dicembre 2014 cui si riferisce l'imputazione. E ciò in quanto gli elementi sui quali è stata fondata la perdurante attività e vitalità della cosca nel periodo in cuiil ricorrente ne avrebbe ripreso il comando e la direzione dopo la morte del fratello Andrea, non risultano univoci né indicativiin modo inequivoco e convergente dell'esistenza di un'associazione mafiosa. Peraltro, la stessa sentenza tradisce una debolezza di impostazione, muovendodall'assunto che è irrealistico ipotizzare che un'organizzazione criminale, di elevatissima portata, da tempi risalenti radicata sul territorio e operativa sino alla vigilia dei fatti in esame, potesse dissolversi improvvisamente, trovando conferma della persistenza dell'associazione nelle vicende emerse nel giudizio e nelle conversazioni intercettate che, oltre a provare i reati fine, avevano fatto emergere la figura del Ruga, non come un precedente boss, che ritorna sul territorio e vive di una passata fama criminale, bensì di un capo, che rientra sul campo e rinnova il suo agire, ponendo in essere attività criminose altamente sintomatiche, coadiuvato da soggetti di cui può avvalersi, sfruttando una fama e un potere di intimidazione già guadagnato nel corso di un trentennio, che però, prosegue e reitera, fornendo ulteriori indici rivelatori di assoluta pregnanza (così, p. 121 sentenza impugnata). Tale premessa, logica in astratto ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale, che reputa non necessaria l'esteriorizzazione della forza di intimidazione quando l'associazione si ricolleghi ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111), risulta assertiva e finisce per affidare a più blandi criteri probatori l'individuazione degli elementi costitutivi del reato, senza risolvere in modo chiaro e netto il tema centrale posto dalla difesa del ricorrente ovvero quello dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione dal gennaio 2011 al 10 //' I dicembre 2014, indipendentemente dalla indiscussa caratura criminale del Ruga, che non è elemento sufficiente ed idoneo a qualificare l'associazione come mafiosa. Il nodo che la sentenza non risolve, al di là di quanto asserisce, è se possa dirsi ricostituito dal Ruga, noto capo mafia ritornato in campo dopo una lunga detenzione, un gruppo costituente nuova articolazione di un'associazione, dotata di una risalente e dimostrata capacità di aggressione di persone e patrimoni, che non aveva bisogno di atti esteriori per confermare la forza di intimidazione, essendo sufficiente il richiamo, anche implicito, al capitale criminale accumulato. La sentenza ritiene indubbio che i comportamenti del Ruga siano espressivi del ruolo di vertice nuovamente assunto, ponendosi a capo di un gruppo di fedelissimi, disposti ad eseguirne gli ordini e ad avvalersi della pregressa e notoria fama criminale della cosca, quale strumento per piegare la volontà delle vittime e mantenere inalterato il controllo del territorio, senza possibilità di considerarli, anche alla luce delle obiezioni difensive, espressione del suo spessore delinquenziale, della fama criminale nota nell'ambiente e su cui fa leva per realizzare propri interessi. Come detto in premessa, il giudizio ha ad oggetto l'esistenza e l'attività della cosca nel periodo successivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA], che ne era stato n reggente durante la detenzione del ricorrente, il quale, già condannato per associazione mafiosa per fatti del lontano 82 ed esponente di rango elevato L/ nella gerarchia 'ndranghetista, ne avrebbe ripreso il comando e la direzione, assicurando la prosecuzione dell'associazione mediante la commissione di reati posti in essere dai sodali con modalità ritenute chiaramente espressive del potere intimidatorio mafioso e con la finalità di mantenere salda la primazia territoriale. Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito la posizione apicale del ricorrente e la perdurante vitalità dell'associazione sarebbero fondate sui seguenti elementi: 1) le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, la cui affidabilità è stata riconosciuta in altri processi conclusisi con sentenze definitive, convergenti nel tributare e riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] una posizione di assoluto rilievo nella 'ndrangheta e non solo nella cosca; 2) il colloquio intercettato nel processo Crimine, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA], detto "il Mastro", soggetto apicale non solo dell'omonima cosca di Siderno, ma anche della 'ndrangheta unitariamente considerata, riferendosi al ricorrente affermava "...è buono quello che è dentro, Cosimino. A quello lo rispettano tanto a quello. [OSCURATO:PERSONA] è.."; 3) le convergenti dichiarazioni del collaboratore Cretarola sul rispetto di cui godeva [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione; 4) le dichiarazioni rese dai collaboratori Belnome e Panajia, vicini ,- ad [OSCURATO:PERSONA], sulla posizione di vertice di [OSCURATO:PERSONA], sulle differenze tra i due fratelli nella gestione del locale, ma sulla loro posizione paritaria all'interno del gruppo; 5) il colloquio del 22 maggio 2012 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale questi sottolineava le differenti modalità di azione dei due fratelli nell'affrontare le vicende coinvolgenti soggetti operanti nel territorio controllato dalla cosca; 6) la vicenda del commerciante di carne, esercente attività ambulante in Monasterace, rivoltosi al Ruga per accertare se fosse a lui riconducibile l'intimidazione subita, e la pronta smentita del Ruga, che, al contempo, precisava che se si fosse ritenuto danneggiato dall'attività commerciale del concorrente, non avrebbe esitato a convocarlo; 7) la destinazione del supermercato, fittiziamente intestato al Franco e poi alla figlia, a base operativa del gruppo; 8) l'uso del plurale, con ovvio riferimento ad un gruppo di persone, nel corso del colloquio con la Barberis per negare la paternità delle intimidazioni dalla stessa subite; 9) i danneggiamenti al distributore del Crea, costretto a chiudere l'attività, riconducibili al Ruga, intervenuto a tutela del Lamberti, precedente gestore del distributore; 10) il pestaggio di due rumeni,eseguito dal Demasi e dal Leotta su ordine del Ruga al quale si era rivolta l'ex fidanzata di uno dei due stranieri per chiedere tutela. Da tali elementi la Corte territoriale ha desunto l'esistenza di un gruppo di persone fidate, che opera alle dipendenze del Ruga, ne segue le direttive e assicura la concreta esternazione della supremazia territoriale. Tuttavia, come detto in precedenza, la sentenza opera una trasposizione dei dati accertati nei procedimenti conclusisi con sentenze definitive, che avevano fotografato la vita pregressa dell'associazione, e definisce la cosca Ruga una mafia storica, in possesso di un "capitale criminale", che ne aveva determinato il riconoscimento all'esterno della capacità di sopraffazione, operando un automatismo che non tiene conto, anche alla luce dei rilievi difensivi, del diverso ambito temporale osservato nel presente giudizio e della diversa struttura dell'associazionein detto periodo, avuto riguardo allo stato detentivo degli altri esponenti apicali dell'associazione, alla mancata emersione di rapporti con altri gruppi di territori confinanti, alla mancata individuazione di settori economici di elezione del gruppo, a fronte di quelli indicati nell'imputazione (settore edilizio, movimento terra, ristorazione, appalti pubblici e privati) e delle attività imprenditoriali, le uniche, in concreto infiltrate tramite il Franco e il Lamberti, nonché al modesto numero di associati, già ridimensionato dalle assoluzioni in primo grado del Franco e del Vertolo ed ulteriormente vulnerato dalla sentenza di questa Corte, che ha annullato con rinvio quella emessa nel separato giudizio abbreviato per il Demasi, il Leotta e il Sorgiovanni proprio in ordine al reato associativo, ed ancora, alla discontinua commissione dei reati fine con sporadico ricorso al metodo mafioso, che ne rendono non immediato l'inserimento nel programma criminoso dell'associazione. E' noto che il metodo mafioso è l'elemento qualificante dell'associazione mafiosa, costituendo lo strumento tramite il quale l'associazione persegue e realizza i suoi scopi, e che è l'associazione a dover avere conseguito un prestigio criminale, di cui i sodali si avvalgono e che sfruttano per perseguire gli obiettivi illeciti rientranti nel programma associativo. Altrettanto pacifico è che la forza di intimidazione debba derivare dall'associazione, dalla fama criminale acquisita nel tempo dalla stessa, affermatasi sul territorio con pregressi delitti a base violenta ed idonei a ingenerare timore nei consociati, e non dalla fama criminale del singolo associato, in quanto la forza di intimidazione richiesta dalla norma incriminatrice è la riserva dell'associazione, accumulata e spendibile, e deve ricondursi al vincolo associativo ed all'associazione in quanto tale, sicché è soltanto quest'ultima, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte degli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Nel caso in esame risulta sì valorizzata la storica presenza dell'associazione sul territorio e il ruolo apicale nella stessa ricoperto dal Ruga, ma la motivazione ruota attorno a quest'ultimo, attribuendo massimo rilievo al prestigio criminale del ricorrente piuttosto che soffermarsi sulla struttura e sulle caratteristiche dell'associazione nel periodo esaminato, nettamente diverse, per condizioni ed equilibri, da quella accertata nei processi definiti. Va, infatti, rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori guardano al passato, riferendosi le stesse al periodo in cui era ancora in vita il fratello Andrea e il ricorrente detenuto, sicché era affidata al primo la reggenza del locale; anche il colloquio intercettato nel processo Crimine, ritenuto decisivo per la qualificazione della fonte, si riferisce alla stessa epoca, in quanto "il Mastro" poneva a confronto i due fratelli, esprimendo considerazione e apprezzamento per Cosimino detenuto piuttosto che per Andrea. Sul punto la Corte ha risposto in modo lineare e corretto all'obiezione difensiva circa l'identificazione del Cosimino di cui parla il Commisso, ritenendo indubbio il riferimento al ricorrente sia per il contestuale riferimento al fratello Andrea, sia al rispetto riconosciutogli in carcere, perfettamente in linea con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cretarola (p. 120 della sentenza impugnata), ma sul rilievo di tale risultanza permane la sussistenza di uno iato temporale rispetto all'ambito della contestazione, che non risulta colmato da ulteriori emergenze, attestanti la continuità dell'azione.Né può risultare sufficiente ad attualizzare l'esistenza della cosca il rilievo attribuito in sentenza al colloquio tra il ricorrente e l'Anania, atteso che, pur trattandosi di un colloquio del maggio 2012, il riferimento dell'interlocutore ai differenti metodi dei due fratelli non può ritenersi inequivocabilmente relativo alla gestione del locale ed alla soluzione di situazioni di interesse della cosca, risultando troppo generico il fatto commentato dai due, relativo all'arresto di due persone del luogo, e meramente ipotetico il riferimento al diverso modo in cui i fratelli avrebbero agito in presenza di detta situazione. Analoga criticità si riscontra per la vicenda del commerciante di carne, ritenuta emblematica del potere del Ruga, che non avrebbe avuto alcun titolo per convocare un concorrente e vietargli di esercitare l'attività di sabato nel comune di Monasterace. In realtà, anche tale episodio non si presta ad una lettura univoca né la sentenza si fa carico di chiarire le ragioni per le quali l'episodio costituisca sicura espressione del dominio assoluto della cosca sulle attività commerciali esercitate sul territorio e non piuttosto del prestigio criminale del Ruga, riconosciuto dall'interlocutore, che, infatti, lo aveva individuato quale possibile mandante. Ma, proprio il riferimento del Ruga al suo metodo autoritario di risolvere le questioni, abbinato all'espresso riferimento ad un suo interesse economico, nell'occasione non minacciato dalla congruità dei prezzi praticati dal concorrente ("le cose, se mi interessa a me, io vi chiamavo e ve lo dicevo., se non mi interessa a me e può darsi che interessa a qualcun altro, non è che siamo solo quelli che vendono solo carne qua a Monasterace, qua vicino la carne,.., tanto i prezzi.. però uno lo trova chi è stato"; "tanto i prezzi... più o meno"), sembrano spostare il fuoco della valutazione su un piano diverso da quello associativo. Di ciò vi è traccia anche nella vicenda Barberis, alla quale il Ruga si era presentato come il boss del paese, ritornato libero dopo una lunga detenzione, evocando fieramente il proprio passato quale elemento su cui far leva nei rapporti con i consociati; né può trascurarsi che l'estorsione in danno della stessa riguardava l'attività commerciale del Ruga, fittiziamente intestata al Franco e poi alla figlia, non l'associazione, per quanto si dirà. Né può risultare sufficiente la circostanza che il piazzale del supermercato fosse il luogo di convergenza dei sodali o dei richiedenti tutela per qualificarlo come base operativa dell'associazione e trarne prova dell'esistenza della stessa, atteso che ufficialmente il Ruga vi lavorava come dipendente e lì era sempre reperibile; né può trascurarsi il ridotto numero di associati ed il coinvolgimento solo episodico nella commissione dei reati fine, ascritti, per lo più, al ricorrente in concorso con ignoti.Sul punto, se può risultare comprensibile il costante riferimento nel ricorso alla sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte (n. 9001/2020) per i partecipi, separatamente giudicati, proprio in ordine al reato associativo, e se è corretta la risposta contenuta in sentenza (p.128), laddove si ritiene detta decisione non pregiudicante, essendo rimesso alla autonoma valutazione del giudice del rinvio l'accertamento della sussistenza del reato per il Demasi, il Leotta e il Sorgiovanni, tuttavia, il dato non potrà risultare del tutto neutro per la valutazione richiesta in questo giudizio, atteso il frequente riferimento operato in sentenza alle risultanze del separato giudizio abbreviato, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante nella duplice forma oggettiva e soggettiva per l'estorsione commessa ai danni del Capone ed alle valutazioni del G.u.p. relative all'esistenza dell'associazione e alla finalità di agevolarla (p. 127-128). Anche per i reati fine, dalla cui realizzazione è stata desunta la prova dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione, pur non essendo condivisibile la prospettazione difensiva, che parcellizza il materiale probatorio e ne propone una lettura alternativa e riduttiva, non può non rilevarsi che fatti del tutto eterogenei, sporadici e rispondenti alle esigenze di persone di volta in volta rivoltesi al Ruga per ottenerne l'aiuto nonché ad interessi dello stesso Ruga vengono inseriti nel programma associativo senza risolvere il problema a monte dell'esistenza di un gruppo mafioso con le caratteristiche indicate in precedenza ovvero di un gruppo che si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, che ne fa uso concreto, non solo potenziale, con metodo oggettivamente percepibile all'esterno ed in grado di produrre una condizione di assoggettamento e di omertà sufficientemente diffusa, anche se non generale: condizione questa, affatto illustrata e poco compatibile con l'atteggiamento delle vittime, che hanno denunciato e anche riconosciuto gli aggressori, determinandone l'arresto (i due rumeni vittime del pestaggio, oggetto del capo 10), avevano riconosciuto nel Demasi e nel Leotta gli autori dell'azione lesiva), sicché anche per i reati fine risulta irrisolto il tema esposto in precedenza, non essendo chiarito se la loro commissione trovasse ragione nella forza di intimidazione del sodalizio e fosse funzionale al mantenimento dell'egemonia della cosca sul territorio o se fosse riconducibile alla notoria fama criminale del Ruga e al consolidamento del prestigio personale del Ruga. Per le ragioni esposte la sentenza va annullata con rinvio sul punto, rimettendo al giudice del rinvio il compito di accertare la sussistenza dell'associazione con le caratteristiche di cui all'art. 416bis cod. pen. Tale soluzione impone il rinvio anche relativamente all'aggravante contestata nella forma soggettiva dell'agevolazione mafiosa per alcuni reati fine (capi 5, 9 e 10), atteso che, a differenza dell'aggravante oggettiva del metodo mafioso, configurabile anche a carico di chi non fa parte di un'associazionedi tipo mafioso ed è integrata dal ricorso a modalità della condotta, che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 27113; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella,Rv. 263525), l'aggravante agevolativa presuppone la prova dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione, in quanto,postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta dell'associazione erichiede, altresì, la prova della oggettiva finalizzazionedell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante (Sez. 6, n. 1738 de114/11/2018,dep. 2019, Mancuso, Rv. 274842). 3. Le considerazioni che precedono rilevano per l'esame del motivo relativo all'intestazione fittizia del supermercato Nino, prima al Franco e poi alla figlia del ricorrente. A differenza di quanto dedotto nel ricorso, i colloqui intercettati, riportati in sentenza, escludono ogni dubbio sugli apporti economici del Ruga nell'attività commerciale, stante l'esplicita ammissione dello stesso di aver investito capitali e soldi suoi; analoga conferma proviene dalla moglie, che limpidamente ammette che l'esercizio è del marito ("deve vedere le cose sue.. è il suo", p. 73), intenzionato a rimettere in ordine i conti prima che la figlia si intestasse l'attività (p. 87). Se quindi, dai colloqui intercettati risulta pacifica la programmazione dell'operazionee dell'avvicendamento dei fittizi intestatari del supermercato nonché la circostanza che il Franco si fosse consapevolmente prestato a schermare la reale titolarità dell'attività, spettante al Ruga, al quale ammetteva di aver fatto un favore, trattandosi di soggetto già condannato per associazione mafiosa e destinatario di misure di prevenzione, non altrettanto piana può ritenersi la sussistenza dell'aggravante, contestata nella forma dell'agevolazione mafiosa. La sentenza la collega alla posizione di assoluta preminenza del Ruga all'interno della cosca e attribuisce alla disponibilità del supermercato non solo la valenza di importante risorsa economica, ma anche di base operativa per una serie di attività criminali riconducibili alla cosca, che ne avevano consentito un più agevole controllo del territorio e l'accrescimento della capacità operativa. La motivazione è apparente perché non chiarisce in che modo l'attività commerciale avvantaggiava la cosca e non solo il Ruga, che vi aveva investito risorse proprie e si attendeva un ritorno economico, tanto da concordare il ripianamento delle perdite con il Franco prima di affidarne la gestione alla figlia per evitare il fallimento; non risulta la destinazione, anche parziale, dei ricavi alla cosca né la funzionalità dell'attività commerciale agli obiettivi criminali della cosca può essere sufficientemente spiegata dalla circostanza che presso il supermercato si recassero le persone interessate a parlare con il Ruga, che ufficialmente vi lavorava come dipendente, o i suoi collaboratori. L'apodittica motivazione resa a fronte delle chiare conversazioni, che rivelano l'interesse economico, esclusivamente personale del Ruga, conduce ad escludere l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata al capo 4) dell'imputazione e, per l'effetto, a dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 12 quinquies I. n. 356/92, corrispondente all'attuale art. 512-bis cod. pen., essendo maturato il termine massimo, calcolati anche 36 giorni di sospensione per l'emergenza Covid, non emergendo, per quanto detto in precedenza, evidenti cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 4. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il motivo relativo alla vicenda estorsiva in danno della Barberis, contestata al capo 5), in quanto il ricorso propone una lettura alternativa dei fatti e delle prove, senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che, invece, analizza puntualmente le dichiarazioni della persona offesa, non costituita parte civile e ritenuta attendibile. La sentenza valorizzasia le modalità con le quali il Ruga si era presentato alla donna (come boss del paese a lungo detenuto), sia la tempistica e la ripetizione degli atti intimidatori, verificatisi dopo Io sgarbo ovvero dopo che la figlia e il genero si erano recati in un altro supermercato a fare la spesa, sia la cessazione degli stessi dopo il nuovo accordo raggiunto con il Ruga, affatto libero e vantaggioso, stante l'ammissione della donna di aver ceduto per paura che potessero fare ancora qualcosa, per stare tranquilla (p.91 sentenza impugnata). L'analisi parcellizzata del materiale probatorio e delle dichiarazioni della Barberis proposta nel ricorso cede a fronte della lineare ricostruzione contenuta in sentenza anche quanto alla riferibilità degli atti intimidatori al ricorrente, logicamente desunta dalla immediata presa di distanze del Ruga, che aveva negato ogni responsabilità ancor prima che la donna facesse riferimento agli attentati verificatisi, invece, dalla stessa immediatamente collegati al Ruga, all'evidenza in ragione della sua notoria fama criminale; analoga coerenza argomentativa sorregge l'esclusione della spontaneità del nuovo accordo concluso, con il quale la Barberis si impegnava ad avere un rapporto negoziale esclusivo con il ricorrente, avendo la Corte rimarcato che proprio il timore aveva indotto la donna addirittura a promuovere il nuovo accordo, a dimostrazione della efficacia degli atti intimidatori. 5. Del tutto infondato è il motivo connesso con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis cod. pen. e il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. La sentenza dà atto che la condotta intimidatoria era iniziata con l'intrusione di ignoti presso l'abitazione della figlia della Barberis con conseguente correttezza della contestazione ed aggiunge l'argomentazione contestata nel ricorso solo al fine di dimostrare che,quand'anche si volesse seguire la tesi difensiva, secondo la quale l'intimidazione avvenne nel supermercato, la contestazione sarebbe ugualmente corretta erispondente alla ratiodell'aggravante. 6. Anche il motivo relativo al capo 8) dell'imputazione è inammissibile perché formulato in modo generico; peraltro, il motivo ripropone la tesi dell'erronea interpretazione del colloquio tra il Ruga e il cugino, già respinta dal primo giudice, che dava atto di aver ascoltato la conversazione e l'espressione utilizzata dal ricorrente con la quale si attribuiva il fatto avvenuto poche ore prima (danneggiamento del distributore del Crea posto in essere nel corso della notte); risulta inoltre, linearmente confutata in sentenza (p.105), in base alla sequenza del dialogo, l'interpretazione alternativa proposta dal ricorrente. 7. Segue analoga sorte il motivo relativo al capo 9) avente ad oggetto il secondo danneggiamento commesso ai danni del distributore di carburanti del Crea con contestuale rapina dell'incasso. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza risponde con argomento logico alla censura difensiva, spiegando che la rapina dell'incasso non fu un'iniziativa estemporanea ed imprevista, bensì un'azione programmata, di ulteriore e precisa valenza simbolica per il Crea, che in poco tempo aveva incrementato i ricavi, a differenza di quanto in precedenza incassato dal Lamberti durante la gestione del distributore. Secondo i giudici di merito, la ricostruzione e la sequenza dei fatti consentivano di ritenere che la rapina costituiva un messaggio specifico e preciso nei confronti del Crea, che aveva osato contrastare gli interessi del Lannberti, rivoltosi al Ruga per ottenere tutela, e del fratello del Ruga, ugualmente interessato ai lavori del distributore: quindi, secondo i giudici, un'azione punitiva mirata e non un'iniziativa occasionale ed autonoma degli esecutori materiali, peraltro, incompatibile con il mandato dagli stessi ricevuto da un personaggio di elevato spessore criminale come il Ruga (p. 104 sentenza impugnata). 8. Parimenti inammissibile è il motivo relativo al capo 10), avente ad oggetto il pestaggio di due rumeni, risolvendosi le censure in una mera lettura alternativa dell'episodio. La contestazione del ruolo concorsuale del ricorrente è del tutto infondata a fronte della motivazione resa in sentenza sulla scorta delle risultanze dei colloqui intercettati, che, contrariamente all'assunto difensivo, dimostrano il ruolo direttivo del ricorrente, al quale si era rivolta la Diaconu per chiederne l'intervento, e danno conto delle precise indicazioni date dal Ruga agli esecutori materiali del pestaggio, con specifico mandato di intervenire in modo deciso nei confronti dell'ex convivente della donna, indicando persino la localizzazione dei colpi da infliggere ("quello va scuscinato nelle gambe e nelle braccia uno scemo", p.111). Per le ragioni esposte relativamente ai capi 5), 8), 9) e 10) deve ritenersi definitivo l'accertamento di responsabilità del Ruga ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., spettando al giudice del rinvio la relativa determinazione della pena all'esito della valutazione sul capo e sui punti annullati. 9. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di intestazione fittizia del supermercato Nino, divenuto [OSCURATO:SOCIETA], non può non tenersi conto delle argomentazioni già esposte per il padre né trascurare che per la ricorrente già il primo giudice aveva escluso l'aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa. In presenza di un ricorso non inammissibile, ma in assenza di prove evidenti dell'innocenza dell'imputata alla luce delle risultanze intercettative, che dimostrano la programmazione dell'operazione di avvicendamento e l'onere economico sostenuto dal padre, va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. 10. Il ricorso del Certomà è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. 10.1 E' del tutto infondato il primo motivo, con il quale si reitera l'eccezione processuale, respinta con corretta motivazione dai giudici di merito, trascurando che l'incompetenza derivante da connessione è disciplinata autonomamente dall'art. 21, comma 3, cod. proc. pen., che espressamente rinvia al secondo comma relativamente ai termini entro i quali, a pena di 19 A decadenza, può essere rilevata o eccepita detta incompetenza. Il legislatore ha, infatti, tenuto ben distinto il regime della competenza per connessione da quello della competenza per materia, anche nel caso in cui si sovrappongano,e ha fissato termini ben precisi per rilevare o eccepire detto tipo di incompetenza, individuando nell'udienza preliminare il primo momento utile per l'eccezione di parte e nel termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. quello in cui il giudice del dibattimento può vagliare la fondatezza dell'eccezione di parte (o rilevare d'ufficio l'incompetenza), sempre che la parte abbia già formulato la relativa eccezione al G.u.p. e questi l'abbia rigettata. Ravvisata la connessione tra i reati oggetto del giudizio in base alla stessa prospettazione accusatoria, che inseriva sia l'omicidio ascritto al Ruga che i reati fine dell'associazione mafiosa, tra cui l'episodio lesivo ascritto al ricorrente in concorso con il Ruga e con gli esecutori materiali, in un ambito unitario, trattandosi di reati posti in essere per affermare la presenza e realizzare gli obiettivi della cosca, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola processuale suindicata e dei principi ripetutamente affermati da questa Corte. Ed infatti, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, i giudici non hanno aderito ad un isolato e risalente orientamento, ma ai principi ribaditi in più occasioni ed ancora di recente in numerose sentenze (Sez. 1, n.14988 del13/03/2019, Tribunale Cremona, Rv. 276180; Sez. 1, n.30964 del28/05/2019, Tribunale Brescia, Rv. 276439 ;Sez. 2, n. 2662 dell5/10/2013,dep. 2014,Galiano, Rv. 258592) nelle quali si fa espresso riferimento alla norma indicata, affermando che ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen. nei procedimenti con udienza preliminare l'incompetenza per territorio e quella per connessione anche per l'aspetto di attribuzione per materia vanno rilevate o eccepite, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare. La deduzione della questione in dibattimento, entro il termine dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, è allora possibile solo per via di una riproposizione dell'eccezione, a condizione che la parte sia stata tempestiva nel proporla all'udienza preliminare. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, statuendo il principio per il quale "nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare" (Sez.1, n. 31845 del 18/03/2011, D. e altri, Rv. 250770; Sez. 6, n. 34472 del 14/06/2007, Apreda e altri, Rv. 237548). Ne deriva la manifesta infondatezza dell'eccezione e l'insussistenza di un contrasto, che giustifichi un intervento delle Sezioni Unite per comporlo. 11. Anche il secondo motivo è del tutto infondato nonché generico, in quanto meramente reiterativo di censure disattese dai giudici di merito con motivazione più che esaustiva, con la quale il ricorso non si confronta affatto. Il ricorso non tiene minimamente conto della chiarezza dei colloqui intercettati in ambientale e della sequenza dei fatti, precisamente ricostruita in sentenza anche in base alle videoriprese effettuate nel piazzale antistante il supermercato Nino sin dal momento della richiesta di tutela e di intervento, rivolta da [OSCURATO:PERSONA] al Ruga ed al ricorrente affinché la proteggessero dal suo ex fidanzato, del quale descriveva la pericolosità. Ebbene, a differenza di quanto si assume nel ricorso, il ricorrente, lungi dal limitarsi a proporre una soluzione bonaria della vicenda, espressamente caldeggiava un intervento deciso sull'ex compagno della donna, esortando i correi a farlo. Risulta, infatti, esplicita e precisa l'indicazione della necessità di "pestare" il rumeno ("devo pestarlo,.. nella strada poi. .e... torno a 20 anni sai"), trattandosi di persone con le quali non si poteva ragionare ("vuole affrontato dopo, e...questi....non sanno ragionare"; "gli devi dare una bastonata e basta"); altrettanto esplicito è il rammarico di non poterlo fare di persona per non esporsi e anche in ragione dell'età, contestualmente delegando il compito ai correi ("va boh, dai ve la vedete voi, che ve lo devo dire?"), fornendo al Demasi la descrizione delle fattezze dell'uomo ("è brunetto snello, intorno a un metro e settanta, ha i denti un poco mangiati e può avere intorno ai trentacinque anni") ed assicurandogli la propria disponibilità nel caso in cui avesse avuto bisogno (v. p.192 sentenza di primo grado, p. 108-111 della sentenza impugnata). A fronte della chiarezza e della specificità di tali indicazioni, concretamente idonee a rafforzare il proposito e l'azione punitiva posta in essere dagli esecutori materiali del pestaggio dei due rumeni, risulta francamente insostenibile la tesi della mancanza di responsabilità concorsuale del ricorrente. 12. Parimenti è destituito di ogni fondamento l'ultimo motivo, non essendosi la difesa avveduta che l'aggravante agevolativa era stata già esclusa in primo grado (p.195 sentenza di primo grado), sicché l'unica aggravante ritenuta, sulla quale equivoca il ricorso, è quella di cui all'art. 585 cod. pen. per l'uso di una mazza ferrata nel corso dell'azione.Per le ragioni esposte il ricorso del Certomà va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione di cui al capo 1) ed in ordine alle imputazioni di cui ai capi 5),9) e 10) quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. c