CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25628/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OSE,[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrente -3267 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoROSSANO PONTI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 50/2023 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 159/2022;Numero registro generale 12149/2023Numero sezionale 3267/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 25628/2026Data pubblicazione 21/09/202607/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza del giorno 24.3.2023 n. 50, la Corte d’appellodi Perugia accoglieva parzialmente il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale diSpoleto che aveva rigettato l’opposizione all’avviso di addebitoproposta da quest’ultimo, volto a chiedere che fosse accertatal’insussistenza del suo obbligo di versare contributi alla gestioneartigiani presso l’Inps, in rapporto ai redditi derivanti dallapartecipazione alla [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra il 2011e il 2019.2. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda,perché il contribuente non aveva proposto tempestivaopposizione e la domanda era, pertanto, divenuta tardiva ed ilcredito irretrattabile.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentoparzialmente del gravame del [OSCURATO:PERSONA], da una parte haritenuto che, effettivamente, l’opposizione all’avviso di addebitofosse tardiva, per le annualità dal 2011 al 2015, ma per ilperiodo dal 2016 al 2019, l’avviso di addebito non era statoancora emesso e, pertanto, la domanda andava qualificatacome diretta ad ottenere l’accertamento negativo dell’obbligocontributivo e, per quella parte era una domanda ammissibile,perché l’omessa impugnazione di un avviso di addebito nonpreclude al contribuente di contestare provvedimentiNumero registro generale 12149/2023Numero sezionale 3267/2026riguardanti periodi successivi, seppur basati sul meNduemseriom di ora ccolta generale 25628/2026Data pubblicazione 21/09/2026presupposto. Secondo la Corte d’appello, non sussisteval’obbligo contributivo per l’iscritto a una gestione commercianti,in ragione della sua partecipazione, nell’anno di riferimento, auna società di capitali, per la quota di utili di partecipazione asrl, non distribuiti, trattandosi di reddito da capitale investito alsolo scopo di ricavarne un utile, mentre erano dovuti i contributiper il solo svolgimento di attività lavorativa.4. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla basedi un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Il ricorso è stato rimesso all’udienza pubblica con ordinanzan.4531 del 2026La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte nel sensodell’accoglimento del ricorso.Il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 diconversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e dell’art.81 del DPR n. 917/86 e dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c.2. Erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la baseimponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare lapropria contribuzione, in quanto iscritto alla [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto che si dovesse tenere contosolo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa enon di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno diriferimento e, quindi, anche di quelli derivanti dallapartecipazione agli utili non distribuiti dalla medesima società,Numero registro generale 12149/2023Numero sezionale 3267/2026nella quale egli svolgeva sia attività lavorativa che attNiuvmiteàro ddi rai ccolta generale 25628/2026Data pubblicazione 21/09/2026amministratore: infatti, non si potrebbe rimettere alla sceltadell’obbligato la determinazione della base imponibile deicontributi, che è anche il criterio della misura dell’importo di uneventuale trattamento pensionistico, in contrasto con il principiosolidaristico, che costituisce uno dei fondamenti del dirittoprevidenziale.3. Il motivo di ricorso è infondato.4. Nel presente giudizio, si controverte di un socio eamministratore di società a responsabilità limitata, iscritto allagestione artigiani commercianti, in virtù della partecipazioneabituale e prevalente al lavoro aziendale della società.La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nellabase imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cuisi esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberatodi accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditi“per trasparenza”.5.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione delladisciplina che ha individuato la base imponibile dellacontribuzione dovuta alla gestione speciale.L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233(Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi),a decorrere dal 1° luglio 1990, ha commisurato «l’ammontaredel contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestionidei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani edegli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti ecoadiutori» al «12 per cento del reddito annuo derivante dalladichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente».Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanitàNumero registro generale 12149/2023e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dallaN umero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25628/2026legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatoreData pubblicazione 21/09/2026ha scelto di rapportare il contributo annuo dovuto dagli iscrittialle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degliartigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari,coadiuvanti e coadiutori «alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi siriferiscono».6.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata«soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa chedà titolo all’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità deiredditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto),anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligod’iscrizione.Ne discende l’ampliamento della base imponibilecontributiva (da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n.11208) e, specularmente, della base pensionabile, «conevidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e,dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicuratadall’art. 38, secondo comma, della Costituzione» (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 5 delConsiderato in diritto).7.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresadenunciati ai fini IRPEF impone al lavoratore iscritto allagestione artigiani e commercianti di computare nella baseimponibile i redditi percepiti in qualità di socio accomandante diuna società in accomandita semplice (Cass., sez. lav., 12dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass.,sez. lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando inNumero registro generale 12149/2023relazione a tali redditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizioneN umero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25628/2026alla gestione speciale.Data pubblicazione 21/09/2026L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica,difatti, come redditi di impresa «[i] redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonteprovengano e quale che sia l’oggetto sociale» e negli stessitermini dispone oggi l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizionilegislative in materia di imposte sui redditi» e applicabile dalprimo gennaio 2027.I redditi delle società in nome collettivo e delle società inaccomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sonoimputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione,proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili»(art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizioneconfermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2026).Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice edalla società in nome collettivo è, dunque, un reddito propriodel socio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, siapure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra societàpartecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).8.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, illavoratore già iscritto alla gestione artigiani e commercianti, invirtù della collaborazione al lavoro aziendale, non deve includerenella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazionea una società di capitali in cui non presti alcuna attivitàlavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9delle Ragioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizioneNumero registro generale 12149/2023del socio fondatore della società che non collabori al lavoroN umero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25628/2026aziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).Data pubblicazione 21/09/2026Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligoassicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessipartecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità eprevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società dicapitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributivada parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attivitàprevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non puògiustificare il meccanismo di imposizione contributivaprefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n.23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il «sempliceapporto di ciascuno al capitale sociale», avulso dallosvolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale,sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato indiritto), esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore aifini dell’estensione della base imponibile.Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare lacontribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo allagestione artigiani e commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav.,19 agosto 2024, n. 22901, e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n.11206 e n. 11156, con orientamento recepito anche dallaCircolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021).9.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un meroapporto al capitale. Il controricorrente svolge l’attività lavorativanella società a responsabilità limitata e da tale attività scaturiscel’obbligo assicurativo.A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nellaprospettiva di una tutela previdenziale adeguata del lavoroprestato nel contesto della società di capitali, ha puntualizzatoNumero registro generale 12149/2023che «I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commerciantNi umero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25628/2026devono versare il contributo previdenziale sulla base del redditoData pubblicazione 21/09/2026di impresa […] L’imponibile contributivo, per ciascun sociolavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresadichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita inragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass.,S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi delladecisione).10.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il redditod’impresa dichiarato dalla società di capitali si debbaconsiderare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendaledi tale società, confluendo così nella base imponibilecontributiva.11.– Condizione imprescindibile è che il reddito siadichiarato ai fini IRPEF.Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo chela società di capitali opti per il regime della imputazione “pertrasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, in applicazionedegli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 117 del 2026).Solo con la percezione degli utili o con la sceltadell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socioe può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di talipresupposti, il reddito è riconducibile alla società.12.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il datoletterale.L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la baseimponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi diimpresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.Tale richiamo promana da una scelta consapevole dellegislatore e si connota per una puntuale accezione tecnica,Numero registro generale 12149/2023come conferma il raffronto con la disciplina pregressaN, umero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25628/2026contraddistinta da un analogo tenore.Data pubblicazione 21/09/2026Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercentidel 1975 identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa inquello accertato ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche.Successivamente, per gli artigiani e gli esercenti attivitàcommerciali, anche il già citato art. 1 della legge n. 233 del 1990non manca di richiamare il reddito denunciato ai fini IRPEF, purmodulando la base imponibile secondo una latitudine piùristretta.La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, aespresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivoe agevolmente verificabile e non su un dato virtuale,disancorato dall’imputazione fiscale del reddito.Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia aifini IRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e,con scelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo atale reddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.Tali presupposti non sussistono allorché il reddito siadenunciato dalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un redditodella società e non – come la legge prescrive – un redditodell’obbligato.13.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria allaluce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgeredell’obbligo quanto la determinazione del suo contenutopostulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riservadi legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimonialiimposte.Numero registro generale 12149/2023Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in unN umero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25628/2026più generico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” eData pubblicazione 21/09/2026provvisoriamente accantonati, anche quando non risultinosoddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogansdell’enunciato normativo.14.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versantesistematico, dall’intento del legislatore di armonizzare ladisciplina previdenziale con quella tributaria.Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assettoprefigurato dalla legge, nell’assumere «una base imponibilecorrispondente a quella dell’ambito tributario», attua «laconvergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tradisciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alladefinizione proprio della base imponibile, a testimonianza di unaesigenza di tendenziale armonizzazione in materia» (sentenzan. 354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato in diritto).Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e didifformità in ordine all’elemento qualificante del redditodenunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributariadefinire.La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica ancherispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimerele questioni inerenti alla determinazione della base imponibile,individuando nella normativa tributaria il paradigma diriferimento della connessa normativa previdenziale.15.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi disegno contrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.16.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non èdecisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e nonNumero registro generale 12149/2023di redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettivaN umero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25628/2026percezione del reddito.Data pubblicazione 21/09/2026Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamentepercepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato,in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società aresponsabilità limitata per il regime di imputazione “pertrasparenza” caratteristico delle società di persone.17.– Né il reddito dichiarato dalla società, e nondall’obbligato, può venire in rilievo alla stregua della ratio legisdel d.l. n. 384 del 1992, che si prefigge di ampliare la baseimponibile contributiva.Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dareàdito a un’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questaCorte ha osservato nell’escludere la rilevanza dei redditiderivanti dalla mera partecipazione a società di capitali in cuil’obbligato non svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 del2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione).18.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzaree interpretare in chiave sistematica una normativa stratificata ecomplessa.L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può checonfrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia delreddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbitooperativo della disciplina, senza determinarne, per le società aresponsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilità chel’ufficio della Procura Generale paventa.19.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesiaffievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva. Ladeterminazione del quantum dei contributi dovuti sarebberimessa all’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta ineditaNumero registro generale 12149/2023Numero sezionale 3267/2026nell’ordinamento previdenziale, anche alla luce del Numraerno gdi ora ccolta generale 25628/2026Data pubblicazione 21/09/2026pubblicistico degl’interessi coinvolti.La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campoanche da tali critiche.È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributivae nel delineare i contorni della sua inderogabilità in modoautonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tradisciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurandol’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica edichiarati ai fini IRPEF.Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chipartecipi al lavoro aziendale di una società a responsabilitàlimitata rispecchia la scelta del legislatore di modellare lanormativa previdenziale su quella tributaria, a sua voltaragionevolmente correlata alle particolarità dei diversi tipisocietari e del grado d’immedesimazione tra società e socio e alconseguente differenziato regime di imputazione dei redditi.20.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza direprimere l’impiego strumentale e distorto dell’accantonamentodegli utili.La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioniimprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intentofraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che nonè necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dalsuo ruolo apicale nella compagine societaria.Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifical’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispettoalla lettera della legge e alla finalità di attuare una progressivaconvergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.21.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivineppure dai riflessi favorevoli sulla determinazione delleNumero registro generale 12149/2023Numero sezionale 3267/2026prestazioni erogate e dai princìpi solidaristici che perNmumeerao ndi ora ccolta generale 25628/2026Data pubblicazione 21/09/2026l’ordinamento previdenziale.L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modopuntuale e vincolante, non può travalicare i limiti così tracciatisol perché a tale estensione fa riscontro l’incremento delleprestazioni previdenziali future.Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplinatributaria compromette l’adeguatezza della tutela previdenziale(art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento deicontributi parametrati su un livello minimo imponibile.22.– In conclusione, si deve affermare che il socio chepartecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoroaziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciòtenuto a iscriversi alla gestione artigiani e commercianti deveversare un contributo annuo commisurato alla parte di redditodi impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita allavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societariae dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provarel’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgeredell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtùdell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della societàper l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.23.– La decisione d’appello non merita, dunque, censure peraver escluso dalla base imponibile contributiva gli utiliaccantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati aifini IRPEF, in difetto di prova di un’opzione della società perl’imputazione “per trasparenza”.24.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.Numero registro generale 12149/202325.– Le spese del presente giudizio possono essereN umero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25628/2026compensate in ragione della novità e della complessità delleData pubblicazione 21/09/2026questioni dibattute.26.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 7 luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA] TricomiNumero registro generale 12149/2023Numero sezionale 3267/2026Numero di raccolta generale 25628/2026Data pubblicazione 21/09/2026