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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 24933/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto limitatamente alle statuizioni sulla confisca e sia per il resto rigettato. 71) [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 maggio 2022, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Bolzano del 15 novembre 2021, con cui l'imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, e 22, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998, e ttk condannato, riconosciuto il vincolo della continuazione e previa riduzione per il rito, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione.

La Corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha disposto altresì la confisca di denaro o, per equivalente, di beni dell'imputato fino al valore di euro 626.208,94.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla confisca obbligatoria di denaro o per equivalente dei beni dell'odierno ricorrente, disposta per la prima volta dalla Corte di appello, in assenza di appello proposto dal Pubblico ministero.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso si lamentano la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza, carenza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla continuazione dei reati.

La motivazione della sentenza impugnata, invero, si baserebbe solo sulla pena edittale astrattamente prevista e sulla gravità del reato.

Mancherebbe tuttavia, secondo la difesa, la motivazione con riferimento ai singoli fatti posti in continuazione.

Più precisamente, si sostiene che dare atto del superamento della soglia di punibilità prevista dal d.lgs. n. 74 del 2000, peraltro richiesto dalla stessa norma incriminatrice per il perfezionamento del reato, non costituisce adeguata motivazione sul punto.

Inoltre, con riferimento al reato ascritto all'imputato di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, si lamenta un aumento della pena eccessivo, in quanto basato sull'assunto paradossale secondo cui i datori di lavoro che svolgono attività che richiedono lo spostamento frequente di lavoratori dovrebbero essere puniti in modo più aspro rispetto a datori di lavoro che svolgono attività nell'ambito delle quali non si rende necessario lo spostamento di dipendenti.

3. Con memoria pervenuta presso la cancelleria in data 26 gennaio 2023, la difesa insiste nelle sue conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

1.1. Il primo motivo di doglianza - relativo alle statuizioni sulla confisca - è fondato, perché la Corte d'appello ha violato il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo applicato la misura di sicurezza della confisca ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in assenza di appello del Pubblico ministero.

Sul punto, deve essere ribadito il principio per cui, in tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius (Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 26/02/2020, Rv. 278598; cfr. anche Sez. 3, n. 51820 del 28/09/2018, Rv. 274096).

1.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si censura la dosimetria della pena e, in particolare, la commisurazione della pena base e quella relativa agli aumenti per la continuazione - è inammissibile.

Sul punto, deve rilevarsi come - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza impugnata offra una motivazione del tutto adeguata in relazione sia alla commisurazione della pena- base che a quella relativa agli aumenti per continuazione, ancorata alla gravità dei fatti quale emerge dalla sentenza, con particolare riferimento al notevole superamento della soglia di punibilità per ciascuna annualità in contestazione e all'impiego di due lavoratori irregolari per più cantieri (pag. 7).

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina.

Dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto limitatamente alle statuizioni sulla confisca e sia per il resto rigettato. 71) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2022, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Bolzano del 15 novembre 2021, con cui l'imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, e 22, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998, e ttk condannato, riconosciuto il vincolo della continuazione e previa riduzione per il rito, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione. La Corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha disposto altresì la confisca di denaro o, per equivalente, di beni dell'imputato fino al valore di euro 626.208,94. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla confisca obbligatoria di denaro o per equivalente dei beni dell'odierno ricorrente, disposta per la prima volta dalla Corte di appello, in assenza di appello proposto dal Pubblico ministero. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso si lamentano la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza, carenza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla continuazione dei reati. La motivazione della sentenza impugnata, invero, si baserebbe solo sulla pena edittale astrattamente prevista e sulla gravità del reato. Mancherebbe tuttavia, secondo la difesa, la motivazione con riferimento ai singoli fatti posti in continuazione. Più precisamente, si sostiene che dare atto del superamento della soglia di punibilità prevista dal d.lgs. n. 74 del 2000, peraltro richiesto dalla stessa norma incriminatrice per il perfezionamento del reato, non costituisce adeguata motivazione sul punto. Inoltre, con riferimento al reato ascritto all'imputato di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, si lamenta un aumento della pena eccessivo, in quanto basato sull'assunto paradossale secondo cui i datori di lavoro che svolgono attività che richiedono lo spostamento frequente di lavoratori dovrebbero essere puniti in modo più aspro rispetto a datori di lavoro che svolgono attività nell'ambito delle quali non si rende necessario lo spostamento di dipendenti. 3. Con memoria pervenuta presso la cancelleria in data 26 gennaio 2023, la difesa insiste nelle sue conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza - relativo alle statuizioni sulla confisca - è fondato, perché la Corte d'appello ha violato il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo applicato la misura di sicurezza della confisca ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in assenza di appello del Pubblico ministero. Sul punto, deve essere ribadito il principio per cui, in tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius (Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 26/02/2020, Rv. 278598; cfr. anche Sez. 3, n. 51820 del 28/09/2018, Rv. 274096). 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si censura la dosimetria della pena e, in particolare, la commisurazione della pena base e quella relativa agli aumenti per la continuazione - è inammissibile. Sul punto, deve rilevarsi come - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza impugnata offra una motivazione del tutto adeguata in relazione sia alla commisurazione della pena- base che a quella relativa agli aumenti per continuazione, ancorata alla gravità dei fatti quale emerge dalla sentenza, con particolare riferimento al notevole superamento della soglia di punibilità per ciascuna annualità in contestazione e all'impiego di due lavoratori irregolari per più cantieri (pag. 7). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina. Dichiara inammissib
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