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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 10277/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Foggia il 14 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 commesso il 2 maggio 2017, alla pena di mesi otto di reclusione, esclusa la recidiva.

Considerato che il motivo, articolato in più censure, proposto dalla difesa, avv.

F. P. Ferragonio (inosservanza ed erronea applicazione, nonché violazione degli artt. 99, 69, 62-bis cod. pen., 546 cod. proc. pen. - prima censura; violazione degli artt. 546, 438, comma 6-bis, 192 cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 649 del codice di rito - seconda censura; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen., con vizio di motivazione)Idevolvinu doglianze generiche perché prive della puntuale indicazione delle ragioni in fatto e in diritto su cui fondano, comunque riproduttive di profili di censura già vagliati dai giudici di merito, non scanditi da specifica critica rispetto agli argomenti posti a base della sentenza impugnata.

Ritenuto che la prima censura relativa alla recidiva appare non confrontarsi con il complesso delle decisioni di merito, avendo il Tribunale già escluso la contestata aggravante (cfr. p. 6 della sentenza di appello) e che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la terza censura si riferisce testualmente alla posizione di soggetto diverso dal ricorrente (Caposeno) e quindi appare aspecifica.

Rilevato, infine, in relazione alla seconda doglianza, che questa appare perplessa, di contenuto generico rispetto alla motivazione offerta dalla Corte territoriale (cfr. p. 5) e, comunque, non conferente al caso in esame, laddove fa riferimento alla richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione di un teste, quando, invece, risulta che il procedimento di primo grado è stato definito all'esito di dibattimento ordinario.

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.tronere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Foggia il 14 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 commesso il 2 maggio 2017, alla pena di mesi otto di reclusione, esclusa la recidiva. Considerato che il motivo, articolato in più censure, proposto dalla difesa, avv. F. P. Ferragonio (inosservanza ed erronea applicazione, nonché violazione degli artt. 99, 69, 62-bis cod. pen., 546 cod. proc. pen. - prima censura; violazione degli artt. 546, 438, comma 6-bis, 192 cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 649 del codice di rito - seconda censura; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen., con vizio di motivazione)Idevolvinu doglianze generiche perché prive della puntuale indicazione delle ragioni in fatto e in diritto su cui fondano, comunque riproduttive di profili di censura già vagliati dai giudici di merito, non scanditi da specifica critica rispetto agli argomenti posti a base della sentenza impugnata. Ritenuto che la prima censura relativa alla recidiva appare non confrontarsi con il complesso delle decisioni di merito, avendo il Tribunale già escluso la contestata aggravante (cfr. p. 6 della sentenza di appello) e che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la terza censura si riferisce testualmente alla posizione di soggetto diverso dal ricorrente (Caposeno) e quindi appare aspecifica. Rilevato, infine, in relazione alla seconda doglianza, che questa appare perplessa, di contenuto generico rispetto alla motivazione offerta dalla Corte territoriale (cfr. p. 5) e, comunque, non conferente al caso in esame, laddove fa riferimento alla richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione di un teste, quando, invece, risulta che il procedimento di primo grado è stato definito all'esito di dibattimento ordinario. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.tronere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 10277/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris