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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30197/2026

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requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza dell’11 novembre 2025 resa nel procedimento n. 1279/22R.

S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibilel’istanza di affidamento in prova avanzata ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 e rigettato le istanze di differimento dell’esecuzione della pena, diaffidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354(d’ora in avanti: Ord. pen.) e di detenzione domiciliare avanzate nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale ha, anzitutto, premesso che l’istante è stato raggiunto daprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Pordenone, emesso il 4 settembre 2023, che avevaoriginariamente determinato la pena da scontare nella misura di anno uno, mesiquattro e giorni quindici di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda,successivamente ridotta, giusta ordinanza del Tribunale di Pordenone, qualeGiudice dell’esecuzione, nella misura di mesi nove di arresto ed euro 2.400,00 diammenda a seguito dell’avvenuto riconoscimento della sussistenza del vincolodella continuazione tra tutte le fattispecie contravvenzionali per le quali hariportato condanna (art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, art. 186,comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 76, comma 3, d. lgs. 6 settembre2011 n. 159).Ha, quindi, ricostruito le vicende processuali del XXXXXXXXX, nonchél’articolato iter messo in moto dalla prima istanza difensiva, depositata l’11 luglio2022, con la quale, nell’interesse del predetto, è stata avanzata richiesta diammissione a misure alternative alla detenzione.Ha, in particolare, richiamato il contenuto delle numerose memorie neltempo prodotte dal difensore – nelle quali a più riprese è stata avanzata richiestadi svolgimento di accertamenti mirati a verificare le condizioni di salute psichicadel condannato – nonché degli esiti cui ha condotto lo svolgimento di periziapsichiatrica disposta nell’ambito di un diverso procedimento penale («laconsapevolezza di malattia è pressoché nulla…l’interessato presenta un disturboda alcol con conseguente progressivo e grave decadimento della personalità…ilquadro clinico configura la condizione di cronica intossicazione con conseguentedeclino cognitivo…l’interessato è irreversibilmente incapace di parteciparecoscientemente al processo…presenta una condizione di pericolosità socialepsichiatrica attenuata che comporta…necessità di cura, tuta, protezione econtrollo»).Ha, poi, compiutamente illustrato il contenuto delle numerose relazionidell’U.E.P.E. – l’ultima delle quali datata 23 ottobre 2025 – nelle quali vengonodelineate non solo le drammatiche condizioni personali sofferte dal XXXXXXXXX,soggetto affetto da un decadimento cognitivo, dovuto ad un’inveterata esmodata assunzione di sostanze alcoliche, privo di consapevolezza della malattia,indisponibile a sottoporsi a qualsivoglia trattamento, sprovvisto di ogni supporto(«l’interessato vive solo, non ha rete familiare o amicale di supporto, si presentetrascurato nel vestiario, poco curato all’igiene personale»), ma è stata altresìdescritta la situazione di radicale abbandono dell’abitazione della quale ilpredetto ha la disponibilità, invasa da rifiuti di ogni tipo ed infestata da topi.Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che l’articolata istanza difensiva nonpotesse trovare accoglimento posto che:- nel procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza l’infermità delcondannato non può giustificare il differimento dell’esecuzione della pena, malegittima, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., la nomina di un curatore speciale,adempimento cui si è provveduto l’11 marzo 2025;- la richiesta di affidamento in prova avanzata ai sensi dell’art. 94 d.P.R.309/90 è inammissibile perché non corredata dalle prescritte certificazioni;- la carenza di un domicilio idoneo, le fragilità personali, l’apprezzamentodei numerosissimi precedenti penali e dei procedimenti pendenti, l’assenza diuna rete familiare di sostegno, le gravissime problematiche legate all’abuso disostanze alcoliche, le informazioni negative da parte delle Forze dell’ordine,l’assenza di risorse lavorative, l’incapacità denotata di aderire a propostetrattamentali rappresentano dati che impongono, a fronte di un quadro che nonha condotto all’emersione di una condizione di «una infermità psichica tale dacomportare l’applicazione di un differimento della pena», il rigetto di tutte le altrerichieste («impediscono all’evidenza la formulazione di qualsiasi giudizioprognostico positivo in ordine all’astensione per il futuro della reiterazione diqualsiasi condotta penalmente rilevante»).2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omessaosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.Il difensore lamenta che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Triesteoggetto di impugnazione, nonché il susseguente ordine di carcerazione dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone emesso il 7 gennaio2026, sono stati notificati al difensore ed al procuratore speciale del XXXXXXXXXsolo il 12 gennaio 2026.

Lamenta che in tal modo si è determinata una violazioneradicale del diritto di difesa.

Eccepisce, sulla scorta di ciò, l’inesistenza ocomunque la nullità radicale dell’ordine di carcerazione emesso nei riguardidell’assistito ed invoca, per l’effetto, l’immediata scarcerazione del XXXXXXXXXX2.2.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. peromessa osservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità circa ladisciplina del soggetto incapace ed in ordine, poi, all’obbligatorietà deldifferimento della pena, nonché per manifesta contraddittorietà ed illogicità dellamotivazione.Il difensore contesta che il Tribunale abbia erroneamente escluso lasussistenza di una condizione di infermità psichica tale da comportare ildifferimento della pena.

Evidenzia che il ricorrente è soggetto che, sottoposto aperizia nell’ambito di un distinto procedimento penale, è risultato privo diconsapevolezza della malattia e incapace di partecipare coscientemente algiudizio.

Rimarca come il dottor XXXXXXXXXXche detta verifica ha operato,escusso in dibattimento nel gennaio del 2025, ha affermato che il ricorrente èvittima di una situazione di incapacità irreversibile e non è più nelle condizioni di«distinguere il bene dal male».

Censura che da dette conclusioni il Tribunale sisia discostato senza esplicitare i motivi per cui è giunto a conclusioni diverse.Lamenta che a tal fine non possa essere valorizzato un passaggio di una dellerelazioni dell’U.E.P.E. («l’unico appiglio…risulta l’ombroso passaggio a pag. 5 incui si evocano le relazioni interne di Ser.D e UEPE circa una parvenza diconsapevolezza del suo rifiuto») trattandosi di parere atecnico, peraltronemmeno reso nel contradditorio delle parti.2.3.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifestacontraddittorietà ed illogicità della motivazione circa il giudizio prognostico inmerito alla ricaduta nel reato.Il difensore contesta che il Tribunale ha formulato un giudizio prognosticonegativo pur avendo evidenziato che dal gennaio del 2023 il XXXXXXXXXnonrisulta aver commesso ulteriori reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni ed in relazione aimotivi di seguito esposti.2.

Manifestamente infondato è il primo dei motivi posti a suo fondamento.Avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti – atto avente naturaamministrativa – non è, infatti, ammesso il ricorso per cassazione.

Competente aconoscere di eventuali vizi che lo inficino è, semmai, il Giudice dell’esecuzioneindividuato secondo i criteri generali di cui all’art. 665 cod. proc. pen.3.

Fondato si atteggia, invece, il secondo dei motivi sopra illustrati.Al fine di esplicitare le ragioni sottese a siffatta determinazione, appareopportuno operare un preliminare inquadramento di ordine generale in relazioneagli istituti la cui applicazione è stata invocata a vantaggio del XXXXXXXXX.Stabilisce l’art. 47, comma 1-ter, ord. pen. che «quando potrebbe esseredisposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensidegli articoli 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza, anche se lapena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione delladetenzione domiciliare stabilendo un termine di durata di tale applicazione,termine che può essere prorogato».Primo presupposto per il riconoscimento del beneficio è, quindi, l’averapprezzato, in capo al condannato, la presenza di una delle condizioni fattualiche impongono o legittimano il differimento dell’esecuzione della sanzionepenale.L’esecuzione della pena restrittiva può, in particolare, essere rinviataallorché essa debba essere eseguita contro chi si trovi in condizioni di «graveinfermità fisica» - art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen. - o anche di naturapsichica (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2019) eciò al fine di evitare che la sottoposizione alla stessa possa confliggere con lasalvaguardia del diritto alla salute e con il senso di umanità, costituzionalmentegarantiti, sul presupposto che il condannato sia affetto da malattia grave, tale,cioè, da porre in pericolo la vita o da richiedere la prestazione di adeguate curemediche che non possono garantirsi in ambito carcerario, neppure attraverso ilricorso al ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art.11 Ord. pen., o patisca comunque stati di scadimento fisico a seguito dei quali larestrizione inframuraria finisce per assumere i connotati di una condizioneesistenziale iniqua perché non rispettosa della dignità della persona.E’ appena il caso di precisare come, secondo consolidato e condivisoorientamento di questa Corte, la valutazione dello stato di salute incompatibilecon il regime carcerario idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione dellapena per infermità fisica o psichica vada effettuata comparativamente ed inconcreto: essa, pertanto, non può esaurirsi in un giudizio di astratta idoneità deipresidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuitopenitenziario, ma postula una verifica di concreta adeguatezza del trattamentoterapeutico che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al soggetto inmodo da verificare che siano garantite le tipologie di cura necessarie e che siaponderata l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico(Sez. 1, n. 28631 del 23 aprile 2024, L., Rv. 286742).In presenza delle condizioni fattuali appena menzionate, il giudice deve inogni caso valutare se le condizioni di salute del condannato siano o menocompatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete direinserimento sociale conseguenti alla rieducazione.Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità,l'espiazione di una pena si atteggi contraria al senso di umanità per le eccessivesofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo inconseguenza della impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzionesul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dalcodice penale.Ove, invece, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannatosia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che sisuo carico un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra leesigenze di tutela del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenerenecessario un controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo deldifferimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, ladetenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., cheespressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospendel'esecuzione.La concessione del beneficio in esame è, per l'effetto, subordinata ad unaduplice valutazione del Tribunale, che deve, dapprima, verificare la sussistenzadelle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e, poi,disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensionedell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano dellecaratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano dellagravità e durata della pena da scontare, mirando tale polifunzionale regime, perun verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessariocontrollo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a unaesecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità.4.

Tanto premesso, è opinione di questa Corte che il Tribunale disorveglianza di Trieste non abbia fatto buon governo dei canoni interpretativiappena delineati, avendo, in particolare, offerto una motivazione scarsamentepersuasiva sotto il profilo della logicità proprio con riguardo alla valutazione delpresupposto di ordine fattuale dal quale il suo percorso argomentativo dovevaprendere le mosse.Come già evidenziatosi, l’analitica ricostruzione fattuale operata nel corpodel presente provvedimento delinea - in termini che apparivano già oltremodoevidenti ancor prima delle nette conclusioni cui è giunto lo specialista psichiatrache, nell’ambito di un procedimento penale ancora in corso, ha dato corso aperizia - i tratti di una vicenda umana tanto drammatica quanto ormaiconsolidata e concorre, soprattutto, ad attribuire al condannato i connotati di unsoggetto affetto da un’irrimediabile compromissione delle facoltà intellettuali,nella più radicale carenza di compliance medica, scaturente da un quadro diormai cronica intossicazione da consumo di alcol.

A fronte di ciò, le diverseconclusioni cui il Tribunale è pervenuto - laddove ha escluso l’emersione diun’infermità psichica tale da giustificare il differimento della pena - appaionocensurabili perché esclusivamente fondate su un apprezzamento di un dato difatto emergente da una delle relazioni in atti (la consapevolezza manifestata dalCominotto delle conseguenze scaturenti dal rifiuto opposto nelle occasioni in cuigli era stato proposto un ricovero ospedaliero) che appare, a cagione della suaambiguità, per nulla risolutivo e che, per ciò, è inidoneo a lumeggiare conchiarezza le condizioni di salute psichica del condannato.

Non possono allora nonribadirsi i consolidati principi dettati, per casi consimili, da questa Corte secondocui «il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestantil'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regimecarcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione dellapena o di detenzione domiciliare per motivi di salute, deve basarsi su dati tecniciconcreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza,nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948).Allorché, cioè, sia stata avanzata una richiesta di differimento della pena,ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, il giudice,nel momento in cui il quadro acquisito al compendio offra un serio supporto allaprospettazione difensiva, è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l’ausiliodi un perito, il reale stato patologico del detenuto al fine di verificare se lo statodi restrizione intramuraria comporti una sofferenza ed un’afflizione tale daeccedere il livello ontologicamente connaturato alla legittima esecuzione dellapena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispettodella dignità umana.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere,pertanto, accolto.

L’ordinanza impugnata deve, per l’effetto, essere annullata,con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste per un nuovo giudizio che, liberonell’esito, si muova, però, nell’alveo dei principi sopra puntualizzati.L’oggetto del presente provvedimento impone l’oscuramento dei datipersonali, nel rispetto del diritto alla riservatezza del detenuto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Trieste.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza dell’11 novembre 2025 resa nel procedimento n. 1279/22R. S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibilel’istanza di affidamento in prova avanzata ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 e rigettato le istanze di differimento dell’esecuzione della pena, diaffidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354(d’ora in avanti: Ord. pen.) e di detenzione domiciliare avanzate nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale ha, anzitutto, premesso che l’istante è stato raggiunto daprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Pordenone, emesso il 4 settembre 2023, che avevaoriginariamente determinato la pena da scontare nella misura di anno uno, mesiquattro e giorni quindici di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda,successivamente ridotta, giusta ordinanza del Tribunale di Pordenone, qualeGiudice dell’esecuzione, nella misura di mesi nove di arresto ed euro 2.400,00 diammenda a seguito dell’avvenuto riconoscimento della sussistenza del vincolodella continuazione tra tutte le fattispecie contravvenzionali per le quali hariportato condanna (art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, art. 186,comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 76, comma 3, d. lgs. 6 settembre2011 n. 159).Ha, quindi, ricostruito le vicende processuali del XXXXXXXXX, nonchél’articolato iter messo in moto dalla prima istanza difensiva, depositata l’11 luglio2022, con la quale, nell’interesse del predetto, è stata avanzata richiesta diammissione a misure alternative alla detenzione.Ha, in particolare, richiamato il contenuto delle numerose memorie neltempo prodotte dal difensore – nelle quali a più riprese è stata avanzata richiestadi svolgimento di accertamenti mirati a verificare le condizioni di salute psichicadel condannato – nonché degli esiti cui ha condotto lo svolgimento di periziapsichiatrica disposta nell’ambito di un diverso procedimento penale («laconsapevolezza di malattia è pressoché nulla…l’interessato presenta un disturboda alcol con conseguente progressivo e grave decadimento della personalità…ilquadro clinico configura la condizione di cronica intossicazione con conseguentedeclino cognitivo…l’interessato è irreversibilmente incapace di parteciparecoscientemente al processo…presenta una condizione di pericolosità socialepsichiatrica attenuata che comporta…necessità di cura, tuta, protezione econtrollo»).Ha, poi, compiutamente illustrato il contenuto delle numerose relazionidell’U.E.P.E. – l’ultima delle quali datata 23 ottobre 2025 – nelle quali vengonodelineate non solo le drammatiche condizioni personali sofferte dal XXXXXXXXX,soggetto affetto da un decadimento cognitivo, dovuto ad un’inveterata esmodata assunzione di sostanze alcoliche, privo di consapevolezza della malattia,indisponibile a sottoporsi a qualsivoglia trattamento, sprovvisto di ogni supporto(«l’interessato vive solo, non ha rete familiare o amicale di supporto, si presentetrascurato nel vestiario, poco curato all’igiene personale»), ma è stata altresìdescritta la situazione di radicale abbandono dell’abitazione della quale ilpredetto ha la disponibilità, invasa da rifiuti di ogni tipo ed infestata da topi.Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che l’articolata istanza difensiva nonpotesse trovare accoglimento posto che:- nel procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza l’infermità delcondannato non può giustificare il differimento dell’esecuzione della pena, malegittima, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., la nomina di un curatore speciale,adempimento cui si è provveduto l’11 marzo 2025;- la richiesta di affidamento in prova avanzata ai sensi dell’art. 94 d.P.R.309/90 è inammissibile perché non corredata dalle prescritte certificazioni;- la carenza di un domicilio idoneo, le fragilità personali, l’apprezzamentodei numerosissimi precedenti penali e dei procedimenti pendenti, l’assenza diuna rete familiare di sostegno, le gravissime problematiche legate all’abuso disostanze alcoliche, le informazioni negative da parte delle Forze dell’ordine,l’assenza di risorse lavorative, l’incapacità denotata di aderire a propostetrattamentali rappresentano dati che impongono, a fronte di un quadro che nonha condotto all’emersione di una condizione di «una infermità psichica tale dacomportare l’applicazione di un differimento della pena», il rigetto di tutte le altrerichieste («impediscono all’evidenza la formulazione di qualsiasi giudizioprognostico positivo in ordine all’astensione per il futuro della reiterazione diqualsiasi condotta penalmente rilevante»).2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omessaosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.Il difensore lamenta che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Triesteoggetto di impugnazione, nonché il susseguente ordine di carcerazione dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone emesso il 7 gennaio2026, sono stati notificati al difensore ed al procuratore speciale del XXXXXXXXXsolo il 12 gennaio 2026. Lamenta che in tal modo si è determinata una violazioneradicale del diritto di difesa. Eccepisce, sulla scorta di ciò, l’inesistenza ocomunque la nullità radicale dell’ordine di carcerazione emesso nei riguardidell’assistito ed invoca, per l’effetto, l’immediata scarcerazione del XXXXXXXXXX2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. peromessa osservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità circa ladisciplina del soggetto incapace ed in ordine, poi, all’obbligatorietà deldifferimento della pena, nonché per manifesta contraddittorietà ed illogicità dellamotivazione.Il difensore contesta che il Tribunale abbia erroneamente escluso lasussistenza di una condizione di infermità psichica tale da comportare ildifferimento della pena. Evidenzia che il ricorrente è soggetto che, sottoposto aperizia nell’ambito di un distinto procedimento penale, è risultato privo diconsapevolezza della malattia e incapace di partecipare coscientemente algiudizio. Rimarca come il dottor XXXXXXXXXXche detta verifica ha operato,escusso in dibattimento nel gennaio del 2025, ha affermato che il ricorrente èvittima di una situazione di incapacità irreversibile e non è più nelle condizioni di«distinguere il bene dal male». Censura che da dette conclusioni il Tribunale sisia discostato senza esplicitare i motivi per cui è giunto a conclusioni diverse.Lamenta che a tal fine non possa essere valorizzato un passaggio di una dellerelazioni dell’U.E.P.E. («l’unico appiglio…risulta l’ombroso passaggio a pag. 5 incui si evocano le relazioni interne di Ser.D e UEPE circa una parvenza diconsapevolezza del suo rifiuto») trattandosi di parere atecnico, peraltronemmeno reso nel contradditorio delle parti.2.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifestacontraddittorietà ed illogicità della motivazione circa il giudizio prognostico inmerito alla ricaduta nel reato.Il difensore contesta che il Tribunale ha formulato un giudizio prognosticonegativo pur avendo evidenziato che dal gennaio del 2023 il XXXXXXXXXnonrisulta aver commesso ulteriori reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni ed in relazione aimotivi di seguito esposti.2. Manifestamente infondato è il primo dei motivi posti a suo fondamento.Avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti – atto avente naturaamministrativa – non è, infatti, ammesso il ricorso per cassazione. Competente aconoscere di eventuali vizi che lo inficino è, semmai, il Giudice dell’esecuzioneindividuato secondo i criteri generali di cui all’art. 665 cod. proc. pen.3. Fondato si atteggia, invece, il secondo dei motivi sopra illustrati.Al fine di esplicitare le ragioni sottese a siffatta determinazione, appareopportuno operare un preliminare inquadramento di ordine generale in relazioneagli istituti la cui applicazione è stata invocata a vantaggio del XXXXXXXXX.Stabilisce l’art. 47, comma 1-ter, ord. pen. che «quando potrebbe esseredisposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensidegli articoli 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza, anche se lapena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione delladetenzione domiciliare stabilendo un termine di durata di tale applicazione,termine che può essere prorogato».Primo presupposto per il riconoscimento del beneficio è, quindi, l’averapprezzato, in capo al condannato, la presenza di una delle condizioni fattualiche impongono o legittimano il differimento dell’esecuzione della sanzionepenale.L’esecuzione della pena restrittiva può, in particolare, essere rinviataallorché essa debba essere eseguita contro chi si trovi in condizioni di «graveinfermità fisica» - art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen. - o anche di naturapsichica (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2019) eciò al fine di evitare che la sottoposizione alla stessa possa confliggere con lasalvaguardia del diritto alla salute e con il senso di umanità, costituzionalmentegarantiti, sul presupposto che il condannato sia affetto da malattia grave, tale,cioè, da porre in pericolo la vita o da richiedere la prestazione di adeguate curemediche che non possono garantirsi in ambito carcerario, neppure attraverso ilricorso al ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art.11 Ord. pen., o patisca comunque stati di scadimento fisico a seguito dei quali larestrizione inframuraria finisce per assumere i connotati di una condizioneesistenziale iniqua perché non rispettosa della dignità della persona.E’ appena il caso di precisare come, secondo consolidato e condivisoorientamento di questa Corte, la valutazione dello stato di salute incompatibilecon il regime carcerario idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione dellapena per infermità fisica o psichica vada effettuata comparativamente ed inconcreto: essa, pertanto, non può esaurirsi in un giudizio di astratta idoneità deipresidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuitopenitenziario, ma postula una verifica di concreta adeguatezza del trattamentoterapeutico che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al soggetto inmodo da verificare che siano garantite le tipologie di cura necessarie e che siaponderata l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico(Sez. 1, n. 28631 del 23 aprile 2024, L., Rv. 286742).In presenza delle condizioni fattuali appena menzionate, il giudice deve inogni caso valutare se le condizioni di salute del condannato siano o menocompatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete direinserimento sociale conseguenti alla rieducazione.Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità,l'espiazione di una pena si atteggi contraria al senso di umanità per le eccessivesofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo inconseguenza della impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzionesul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dalcodice penale.Ove, invece, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannatosia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che sisuo carico un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra leesigenze di tutela del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenerenecessario un controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo deldifferimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, ladetenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., cheespressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospendel'esecuzione.La concessione del beneficio in esame è, per l'effetto, subordinata ad unaduplice valutazione del Tribunale, che deve, dapprima, verificare la sussistenzadelle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e, poi,disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensionedell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano dellecaratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano dellagravità e durata della pena da scontare, mirando tale polifunzionale regime, perun verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessariocontrollo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a unaesecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità.4. Tanto premesso, è opinione di questa Corte che il Tribunale disorveglianza di Trieste non abbia fatto buon governo dei canoni interpretativiappena delineati, avendo, in particolare, offerto una motivazione scarsamentepersuasiva sotto il profilo della logicità proprio con riguardo alla valutazione delpresupposto di ordine fattuale dal quale il suo percorso argomentativo dovevaprendere le mosse.Come già evidenziatosi, l’analitica ricostruzione fattuale operata nel corpodel presente provvedimento delinea - in termini che apparivano già oltremodoevidenti ancor prima delle nette conclusioni cui è giunto lo specialista psichiatrache, nell’ambito di un procedimento penale ancora in corso, ha dato corso aperizia - i tratti di una vicenda umana tanto drammatica quanto ormaiconsolidata e concorre, soprattutto, ad attribuire al condannato i connotati di unsoggetto affetto da un’irrimediabile compromissione delle facoltà intellettuali,nella più radicale carenza di compliance medica, scaturente da un quadro diormai cronica intossicazione da consumo di alcol. A fronte di ciò, le diverseconclusioni cui il Tribunale è pervenuto - laddove ha escluso l’emersione diun’infermità psichica tale da giustificare il differimento della pena - appaionocensurabili perché esclusivamente fondate su un apprezzamento di un dato difatto emergente da una delle relazioni in atti (la consapevolezza manifestata dalCominotto delle conseguenze scaturenti dal rifiuto opposto nelle occasioni in cuigli era stato proposto un ricovero ospedaliero) che appare, a cagione della suaambiguità, per nulla risolutivo e che, per ciò, è inidoneo a lumeggiare conchiarezza le condizioni di salute psichica del condannato. Non possono allora nonribadirsi i consolidati principi dettati, per casi consimili, da questa Corte secondocui «il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestantil'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regimecarcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione dellapena o di detenzione domiciliare per motivi di salute, deve basarsi su dati tecniciconcreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza,nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948).Allorché, cioè, sia stata avanzata una richiesta di differimento della pena,ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, il giudice,nel momento in cui il quadro acquisito al compendio offra un serio supporto allaprospettazione difensiva, è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l’ausiliodi un perito, il reale stato patologico del detenuto al fine di verificare se lo statodi restrizione intramuraria comporti una sofferenza ed un’afflizione tale daeccedere il livello ontologicamente connaturato alla legittima esecuzione dellapena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispettodella dignità umana.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere,pertanto, accolto. L’ordinanza impugnata deve, per l’effetto, essere annullata,con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste per un nuovo giudizio che, liberonell’esito, si muova, però, nell’alveo dei principi sopra puntualizzati.L’oggetto del presente provvedimento impone l’oscuramento dei datipersonali, nel rispetto del diritto alla riservatezza del detenuto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Trieste.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris