CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 495 c.p.; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso con cui viene censurato il vizio della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. In particolare, il predetto ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a riportare alcuni apodittici rilievi formulati in appello. Così facendo il giudice dell'impugnazione non è messo in condizione di individuare i specifici profili di censura e di esercitare, quindi, il proprio sindacato. 3. Ritenuto che il secondo motivo di censura, con il quale il ricorrente lamenta la mancata assunzione della prova decisiva in riferimento al documento riguardante il certificato di morte del padre, si presenta generico al pari del primo motivo, in quanto non viene indicata la rilevanza dell'acquisizione di tale documento ai fini della decisione, anche in relazione agli altri elementi di prova posti dal giudice a base della stessa. Peraltro, da quanto dedotto, non risulta essere stata fatta alcuna richiesta di acquisizione documentale in appello; sotto questo aspetto il ricorso, oltre ad essere complessivamente generico risulta anche non autosufficiente. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il