CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 18692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 2688/2022 R.G. proposto da doBank S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 18; – ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (recte: Angelo), [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso l’ordinanza n. 38947/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 7 dicembre 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 2688/2022 Numero sezionale 5499/2022 Numero di raccolta generale 18692/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: doBank S.p.A. chiede procedersi alla correzione d’ufficio dell’errore materiale asseritamente presente nella ordinanza indicata in epigrafe là dove, in due punti di essa, il prenome della controparte – ricorrente, soccombente — è indicato in quello di «Antonio» invece che in quello di «Angelo», correttamente invece indicato nella motivazione; le altre parti non hanno svolto attività difensiva; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; considerato che: l’esame degli atti conferma la sussistenza del dedotto errore materiale; deve pertanto procedersi alla correzione richiesta, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., nei termini indicati nel dispositivo; P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 38947/2021, depositata il 7 dicembre 2021, sia corretta nei punti e nei termini seguenti: — a pag. 1, nella indicazione della parte ricorrente, ove è scritto «[OSCURATO:PERSONA]», deve leggersi e intendersi «[OSCURATO:PERSONA]»; — a pag. 2, ove è scritto «per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA]», deve leggersi e intendersi «per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA]». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma il 25 maggio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e