CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° GIANMARCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione maturata in data 28.03.2022, udito il difensore • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia semplice - così riqualificata la fattispecie aggravata originariamente contestata. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore dì fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata si è del tutto adagiata su quanto argomentato nella pronuncia di primo grado senza operare proprie valutazioni né considerare gli specifici contenuti dell'atto di appello) che avevano posto, alla luce delle stesse testimonianze valorizzate ai fini della condanna, il tema della minaccia irrealizzabile o comunque condizionata, non punibile in quanto diretta a prevenire l'azione illecita della persona offesa che stava facendo applicare dei pali sul muro di confine ma di esclusiva proprietà della famiglia dell'imputato, senza una preventiva autorizzazione. 2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131- bis cod. pen. pure oggetto di richiesta subordinata in appello. 2.3.Col terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo deve ribadirsi che non integrano il delitto dì minaccia le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette, non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un'azione illecita o inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall'eventuale realizzazione di dette azioni (Sez. 5, Sentenza n. 29390 del 04/05/2007, Rv. 237436 - 01), e che è punibile la minaccia condizionata, salvo che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe il suo comportamento (Sez. 5, Sentenza n.37438 del 15/07/2021, Rv. 281874 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha annullato agli effetti civili la decisione di assoluzione dell'imputato che aveva ammonito l'insegnante della figlia con la frase "io ti conosco bene, se tocchi i bambini, ti uccido, sei morta"); laddove nel caso di specie, a fronte del controverso diritto relativo al muro in questione - rispetto al quale nulla di specifico è dedotto in ricorso - l'imputato avrebbe pronunciato una frase del seguente tenore: " Coglione, guarda che salto il muro e ti rompo le ossa ti levo dalla faccia della terra una volta per tutte", come riportata in imputazione (minaccia che peraltro come sottolineato nella sentenza impugnata era profferita nei confronti di persona ottantenne da parte dell'imputato, ventenne, sicché anche gli altri argomenti indicati in ricorso non assumono alcuna valenza dirimente ai finì dell'esclusione del reato, non potendosi ritenere affatto irrealizzabile la minaccia profferita). 3.2. Quanto al secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve rilevarsi che in tema di particolare tenuità del fatto, qualora un reato di competenza del giudice di pace sia attratto per connessione dinanzi ad un giudice diverso, quest'ultimo potrà dichiarare la causa di improcedibilità ex art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a meno che per il reato attraente non risulti applicabile l'art. 131- bis cod. pen., nel qual caso la causa di non punibilità opererà per tutti i reati giudicati (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271588 e 01); per quel che qui rileva, in tale pronuncia si afferma, più in generale, che ove i reati di competenza del giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso, anche dinanzi a questo si applica una serie di norme attinenti agli epiloghi decisori tipici dello speciale procedimento, "in quanto applicabili", e tra questi va ricompreso quello di cui all'art. 34 suindicato. In ogni caso il motivo è generico, non confrontandosi con la motivazione resa sul punto dalla corte territoriale che ha ritenuto comunque grave la condotta nel suo complesso considerata. 13. Il terzo motivo è generico, esso già tacciato di genericità in appello è, qui, nuovamente riproposto in maniera aspecifica. D'altronde, in tema di liquidazione dei danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto i profilo del vizio della motivazione solo se essi difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 Ud. (dep 01/03/2021), Rv. 280495 - 02), ipotesi non ricorrente nel caso di specie. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00