CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27932/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4817/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia (allora) minore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentat i e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatidigitalmente ex lege ; –controricorrenti – nonchésul ricorso successivamente propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatidigitalmente ex lege ; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5067 /2021 , depositata l’8luglio 20 21. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R. , il Ministero della Salute , il Minister o dell'Economia e delle Finanze e l ’U niversità degli Studi di Genova , chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92. 2. Con sentenza n. 8600 del 20 20 il Tribunale rigettò la domanda ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni convenute. 3. L’appello interposto da alcuni medici è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma che, con sentenza n. 5067/2021, depositata l’8 luglio 2021, ha confermato la decisione di primo grado, condannando gli appellanti alle spese del grado. 4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi , nell’ordine: ─ [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici o loro eredi indicati in epigrafe, con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con un solo motivo; ─[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando quattro motivi. Le amministrazioni intimate resistono ad entrambi i ricors i , depositando distinti controricorsi. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Iricorrenti principali hanno depositato memori e ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] I. Osservazioni preliminari 1. Lasentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medicinei cui confronti nessuno dei ricorsi risulta notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativ i ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. I du e ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente;quello proposto per secondo d eve considerarsi a tutti gli effetti quale ricorso incidentale (v., ex multis , Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 del 06/12/2005), del quale possiede tutti i requisiti; tale, nella specie, deve considerarsi quello dei ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dovendo a tal fine aversi riguardo all’ordine cronologico di notifica (v. Cass. n. 4088 del 14/06/1983). II. Ricorso Bazzucchi e altri (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con l’unicomotivo del ricorso principale i medici difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU;, degli artt. 1, 10, 11 e 12delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmente nella rubrica). Sostengono che la legge n. 370 del 19 99 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine diprescrizione. LaCorte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. III. [OSCURATO:PERSONA] e altri (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con il primo motivo del ricorso incidentale i medici difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 132, 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.». Lamentano la mancanza di motivazione adeguata a fondamento della sentenzaimpugnata, per essersi la Corte limitata a richiamare il principio di diritto applicato in altro precedente, in tal modo non fornendo una chiara esposizione delle ragioni poste alla base della decisione, avendo anche omesso di indicare il numero della sentenza oggetto di gravame, «elemento di fatto – afferma no ─ più che rilevante ai fini del completo esercizio del diritto alla difesa del singolo». amentano inoltre che la Corte abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. in relazione al diesa quo del termine prescrizionale, individuato a torto in sentenza , secondo i ricorrenti, nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999(27 ottobre 1999), invece che in quella della emanazione dei decreti attuativi del d.lgs. n. 368 del 19 99 e, segnatamente, del d.p.c.m. del 6 luglio 2007 . Rilevano che diverse sentenze di merito hanno individuato il dies a quo per la prescrizione nella data di emanazione dei d.p.c.m. del 2007, ritenendo che solo da quel momento gli interessati hanno acquisito la certezza che non avrebbero potuto più percepire il compenso previsto. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76, dell’art. 3 Cost., degli artt. 5 e 7 Direttiva 75/362 e 75/363, e dell’art. 220 TCE, in relazione alle ulteriori questioni rimaste assorbite, tra le quali, in particolare, quella afferente all’esclusione del diritto al risarcimento del danno in ragione della mancata espressa previsione delle specializzazioni negli elenchi di cui alle direttive europee. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione alla statuita loro condanna alle spese del giudizio di appello. Affermano che la complessità delle questioni trattate e le contrastanti pronuncedella giurisprudenza di merito avrebbe dovuto giustificarne la compensazione. IV. Scrutinio dei motivi. 1. Rilievo preliminare assume l’esame del primo motivo del ricorso incidentalecon il quale si denunciano errores in procedendo di rilievo potenzialmente assorbente. 1.1. La prima di tali censure ─ con la quale si denuncia , come detto, vizio di mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c. ─ è manifestamente infondata. Proprio la dichiarata adesione al ─ con l’espressa citazione del ─ principioconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte in relazione all’unica questione che, com’è pacificamente riferito anche dai ricorrenti, era stata devoluta in appello (decorrenza del termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria azionata) fornisc e motivazione chiara e più che sufficiente, anche perché costituente esercizio di una facoltà espressamente prevista dall’art. 118 disp. att. c.p.c., il quale, come noto, consente che la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali possa ridursi anche solo al mero «riferimento a precedenti conformi». Nessuna incertezza può poi derivare dalla mancata indicazione del numero di raccolta generale della sentenza di primo grado, la quale del resto non ha affatto impedito ai ricorrenti di ben comprendere quale essa fossené tanto meno di cogliere le ragioni della decisione. 1.2. La seconda censura, con la quale si lamenta l’omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, è poi inammissibile. Va al riguardo ribadito che la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia CE su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, in applicazione dell'art. 234 del Trattato CE, non è configurabile come autonoma domanda, rispetto alla quale, nel caso di omessa specifica pronuncia, possa farsi questione del rispetto del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., ponendo tale richiesta una questione di diritto preliminare alla decisione sulla domanda di merito proposta dalla parte. Ne consegue che la richiesta può essere prospettata per la prima volta nel grado di appello e nel ricorso per cassazione, e, solo nel giudizio di cassazione, stante la natura di giudice di ultimo grado, la facoltà di rinvio si trasforma - ricorrendone le condizioni di rilevanza e decisività - in un obbligo (Cass. Sez. 1, 10/03/2010, n. 5842, Rv. 612093 -01). Quanto poi alla insussistenza dei presupposti perché un tale rinvio abbia a disporsi in questa sede si rimanda a quantoverrà detto subito appresso nell’esame degli altri motivi. 2. Può dunque procedersi all’esame dei motivi che in entrambi i ricorsi contestano in iure la correttezza della decisione in punto di decorrenza della prescrizione, ossia: l’unico motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell'art.360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 2.1. La Corte territoriale ha motivato sulla ragione assorbente richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021 ; n. 1589 del 2020 ; n. 18961 del 2020 ; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019 ; n. 13758 del 2018 ) . Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbe sostenersiche il leading case del 2011 a bbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099)─ nella fattispecie non emerge , né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a seguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteriper la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale. Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 2.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale cheentrambi i patrocin atori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano. Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del ricorso principale, i medici specializzati difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «se, alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata. Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 3. Nemmeno può in alcun modo giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili. Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione –e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso “successo” univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato “resistenze” nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582; v. anche Cass. n. 28130 del 2022 , cit. ; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 3284 del 02/02/2023). 4. Il terzo motivo del ricorso è palesemente inammissibile. Con esso, infatti, i ricorrenti si limitano a riproporre questione che essi stessi evidenziano essere rimasta assorbita nel giudizio di appello, senza che di ciò, peraltro,si offra alcuna spiegazione. 5. È altresì inammissibile il quarto motivo. Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa — ipotesi nella specie non ricorrente — o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/07/2005; Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi). 6. La memori a che, come detto, è stat a depositat a da i ricorrent i principali, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti realmente nuovi e diversi da quelli già ampiamente scrutinati nei numerosi precedenti in argomento e non possono, pertanto, indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. In particolare, la sentenza della Corte di giustizia 03/03/2020, in causa C-590/20, richiamata in tale memoria, attiene a diversa e non interferente questione. Con essa la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE: principio, questo, che evidentemente nessun argomento offre ai fini di una diversa individuazione della decorrenza del termine prescrizionale del diritto in questa sede azionato. Ne discende anche l’irrilevanza del riferimento alla legge 13 giugno 2025, n. 91 ( Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024) che all’art. 3 si limita a istituire presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la detta sentenza della Corte di giustizia. Come già rilevato, in proposito, da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22445 del 4/08/2025, «è arduo comprendere in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo, essa non è retroattiva. In secondo luogo, non si occupa di prescrizione. In terzo luogo, non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica». V. Conclusioni 1. Discende dallo scrutinio sopra esposto l’inammissibilità del primo ricorso e il rigetto del secondo. 2. Alla soccombenza segue la condanna di entrambi i gruppi di ricorrenti, in via solidale all’interno dei singoli gruppi,alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 3. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 4. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna di ciascuno dei due gruppi dei ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni agitate ni rispettivi ricorsi: somma liquidata come da dispositivo. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta quello incidentale. Condanna i ricorrenti principali (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), in solido tra di essi , al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti incidentali (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), in solido tra di essi, al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.700 p er compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di Euro 8.000. Condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di Euro 1.500. Ai sensi del