CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1980
Cassazione n. 13839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1980 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe ic corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il Hi-LL.inaie di Castrovillari, in data 27.10.2016, aveva condannato Placc..)iià , luseppe alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli ara. 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso Per cassazione l'imputato, lamentando violazione di iecide motivazione, in punto di riconducibilità deiia condotta testazione al prevenuto; di ritenuta sussistenza della circostanza aavante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p. e di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. perché fondato su censure di merito e generiche, non scrutlnabili e esta sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche :,citanto apparenti, in quanto omettono di assolvere o cc una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor.:. ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La mancata risposta alla censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., trova, infine, giustificazione nella circostaia che evince dall'atto di appello del 30.1.2017, i rilievo deil'appeil,D ),e «wto era dei tutto generico. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità; ue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000. 00 a favwe della cassa delle ammende, tenuto conto dello circostonz ::-,ammissibilità dei motivi di impugnazione, .ac:ì conscnti. --A'aitimo immune - da colpa nella determinazione delle evkileez,LLe. -;»,:;:oni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 dei 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e concie il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonine euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma ii 14.12.2021. [OSCURATO:PERSONA] stensore Il P3.-i'e