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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 02098/2025

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a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione di errore materiale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa alla sentenza n. 33859/2024 emessa da questa Sezione; visti gli atti, la sentenza e l'istanza di correzione; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso OSSERVA

1. Il ricorrente ha chiesto di correggere l'errore contenuto nell'intestazione della sentenza n. 33859, emessa da questa Sezione il 9 luglio 2024, laddove è stato scritto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso anziché l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Al riguardo deve rilevarsi che, se è vero, come risulta dagli atti, che nell'intestazione della sentenza n. 33859/2024 sono state erroneamente indicate le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, è pur vero che — e ciò assume preliminare e assorbente rilievo — per proporre impugnazione occorre, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., avervi interesse.

Tale interesse deve avere carattere concreto e giuridico.

L'impugnazione, infatti, deve essere diretta ad ottenere un provvedimento più favorevole, non essendo sufficiente a sostenerla interessi morali o meramente teorici.

Questi rilievi possono essere estesi anche alla presente procedura, in quanto sono espressione di un principio generale sotteso alla formulazione di qualsiasi istanza processuale, che necessita pur sempre della sussistenza di un interesse di una delle parti del procedimento, pena, in ipotesi contraria, l'inammissibilità della stessa.

Nel caso in esame, risulta evidente che il ricorrente non ha alcun interesse, nel senso anzidetto, a presentare la richiesta di correzione.

È significativo rilevare che egli nulla ha dedotto sul vantaggio pratico perseguito e, del resto, ciò che rileva è che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale abbia formulato le conclusioni in udienza e la difesa del ricorrente sia stata posta in condizione di interloquire, rassegnando le proprie conclusioni.

Circostanze, queste, ritualmente effettuate all'udienza del 9 luglio 2024.

2. Va precisato che il difetto di interesse può essere rilevato anche in questa sede.

Le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S., Rv. 274032 - 01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01).

3. Deve seguire, in forza dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La particolarità del caso, che muove da considerazione del ricorrente in sé non errata, consente di non applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M. o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese -7, Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione di errore materiale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa alla sentenza n. 33859/2024 emessa da questa Sezione; visti gli atti, la sentenza e l'istanza di correzione; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso OSSERVA 1. Il ricorrente ha chiesto di correggere l'errore contenuto nell'intestazione della sentenza n. 33859, emessa da questa Sezione il 9 luglio 2024, laddove è stato scritto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso anziché l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Al riguardo deve rilevarsi che, se è vero, come risulta dagli atti, che nell'intestazione della sentenza n. 33859/2024 sono state erroneamente indicate le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, è pur vero che — e ciò assume preliminare e assorbente rilievo — per proporre impugnazione occorre, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., avervi interesse. Tale interesse deve avere carattere concreto e giuridico. L'impugnazione, infatti, deve essere diretta ad ottenere un provvedimento più favorevole, non essendo sufficiente a sostenerla interessi morali o meramente teorici. Questi rilievi possono essere estesi anche alla presente procedura, in quanto sono espressione di un principio generale sotteso alla formulazione di qualsiasi istanza processuale, che necessita pur sempre della sussistenza di un interesse di una delle parti del procedimento, pena, in ipotesi contraria, l'inammissibilità della stessa. Nel caso in esame, risulta evidente che il ricorrente non ha alcun interesse, nel senso anzidetto, a presentare la richiesta di correzione. È significativo rilevare che egli nulla ha dedotto sul vantaggio pratico perseguito e, del resto, ciò che rileva è che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale abbia formulato le conclusioni in udienza e la difesa del ricorrente sia stata posta in condizione di interloquire, rassegnando le proprie conclusioni. Circostanze, queste, ritualmente effettuate all'udienza del 9 luglio 2024. 2. Va precisato che il difetto di interesse può essere rilevato anche in questa sede. Le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S., Rv. 274032 - 01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01). 3. Deve seguire, in forza dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La particolarità del caso, che muove da considerazione del ricorrente in sé non errata, consente di non applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.M. o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese -7, Così dec
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