CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 marzo 2016
Cassazione n. 01101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 7409-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;- intimato - avverso la sentenza n. 7/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/03/2016 R.G.N. 443/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 17.11.22 - Pres. [OSCURATO:PERSONA], rel. Buffa - causa n. 15 - r.g. n. 7409/2017 Ferri ed altri /MIUR A seguito del rinvio di Cassazione n. 7298 del 2013, la corte d'appello di Milano, con sentenza dell'1.3.16, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dei lavoratori in epigrafe volta ad ottenere il riconoscimento -a seguito di trasferimento da ente locale al Ministero dell'Istruzione- dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale ex lege 124/1999. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che le domande originarie dei lavoratori si incentravano sulle doglianze per attribuzione di anzianità convenzionale invece che reale e che solo in sede di rinvio era stata richiesta (in modo nuovo ed inammissibile) l'attribuzione di differenze retributive attraverso la valorizzazione di voci di corrispettivo non considerate nel maturato economico; la corte ha altresì ritenuto che vefer3 nessuna prova di peggioramento retributivo era stata data e che, in difetto dell'allegazione di fatti all'uopo rilevanti, nessun indagine ufficiosa o attraverso consulenza tecnica poteva essere effettuata. Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per tre motivi, illustrati da memoria; resiste il Ministero con controricorso. Con i primi due motivi si deduce, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell'articolo 384 c.p.c., e, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., vizio motivazionale della sentenza impugnata, in entrambi i motivi in i ragione dell'a mancata considerazione del peggioramento retributivo che il lavoratore avrebbe subito nel passaggio da un' amministrazione all'altra. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell'articolo 1 comma 218 della legge 266 del 2005, per non avere la corte territoriale considerato la retribuzione globale già in godimento ai fini della determinazione del trattamento spettante. Occorre prendere le mosse dalla sentenza rescindente, che ha chiesto al giudice del merito di «verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento», e, quanto ai criteri ai fini della comparazione, ha precisato che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario. La sentenza non ha invece demandato al giudice del rinvio di verificare se l'inquadramento disposto dal MIUR in base all'accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o meno conforme alla sopravvenuta legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, doveva essere integralmente riconosciuta l'anzianità posseduta. La sentenza rescindente non ha peraltro posto alcun altro limite all'esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione «globale». Ciò detto osserva il collegio che la corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenere la novità delle allegazioni del ricorso in riassunzione, perché il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di ius superveniens, del quale la sentenza rescindente abbia fatto applicazione (Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass. n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 422/2014). Tuttavia l'errore commesso dalla corte territoriale non giustifica la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perché le allegazioni sulle quali i ricorrenti fanno leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto. Un peggioramento «sostanziale», impedito dalla tutela che la direttiva eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d'impresa, è ravvisabile solo qualora, all'esito della comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata. Il principio di irriducibilità della retribuzione, che questa Corte ha precisato nei termini sopra indicati (cfr. fra le tante Cass. n. 29247/2017; Cass. n. 4317/2012; Cass.n. 20310/2008), non si atteggia diversamente nei casi di modificazione soggettiva del rapporto perché, se la direttiva 77/187 «non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa» (punto 77 sentenza Scattolon), non possono essere opposti al cessionario limiti ulteriori rispetto a quelli che valevano, prima della cessione, per il datore di lavoro cedente. Ciò detto rileva il Collegio che i ricorrenti, per sostenere la tesi di un peggioramento sostanziale, verificatosi nonostante il riconoscimento dell'assegno personale, fanno leva sulla mancata valorizzazione del premio incentivante, ossia di una voce del trattamento accessorio priva dei requisiti di fissità e di continuità, che devono ricorrere ai fini del rispetto del divieto di reformatio in peius. Deve essere qui ribadito il principio di diritto già affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 10 aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell'an e nel quantum.E' utile rammentare al riguardo che, nell'interpretare l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 che detta la disciplina generale del passaggio dei dipendenti in conseguenza del trasferimento di attività, questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007). L'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019). Corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell'assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell'ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell'amministrazione (cfr. fra le tante Cass.n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012). L'infondatezza del ricorso rende non necessario disporre la rinnovazione della notifica, affetta da nullità (cfr. Cass. n. 11574/2018) perché eseguita, in violazione del combinato disposto degli artt. 149 bis cod. proc. civ. e 16 ter del d.l. n. 179/2012, ad un indirizzo di posta elettronica del destinatario ([OSCURATO:EMAIL]) diverso da quello inserito nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia ([OSCURATO:EMAIL] ). Da tempo, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che il principio della ragionevole durata del processo costituisce «un preciso parametro costituzionale ai fini della conformità a Costituzione di tutte le norme che direttamente o indirettamente determinano una ingiustificata durata del processo, fornendo agli addetti ai lavori, ed in primo luogo al giudice, uno strumento per verificare la tenuta e la portata delle singole norme del codice di rito e per garantirne una interpretazione costituzionalmente orientata» (Cass. S. U. n.20604/2008). Dal principio si è tratta la conseguenza che al giudice, anche di legittimità, è fatto obbligo di evitare comportamenti che si traducano in un inutile dispendio di attività processuali ogniqualvolta, a fronte di un ricorso prima facie infondato, il compimento dell'attività processuale, seppure previsto, si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. fra le tante Cass. n. 16141/2019 e Cass. n. 12515/2018). Da ultimo, deve rilevarsi che l'inconfigurabilità di un contrasto (peraltro prospettato come indiretto) della disciplina di cui all'art. 1, comma 218, I. 23 dicembre 2005 n. 266, con gli art. 47 e 52 della CFDUE (che solo a partire dal 1.1.09 ha acquisito lo stesso valore dei Trattati e non si applica a fattispecie, come quelle del caso, relative a periodi anteriori: cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 2286 del 30/01/2018, Rv. 647390 - 01) esclude ogni margine per la disapplicazione della norma nazionale o per sollecitare un'ulteriore intervento interpretativo della Corte di Giustizia, come richiesto dai ricorrenti nella memoria finale. Nulla per spese, essendo il Ministero rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q. m. rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p