Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26355/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione e la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 3 ella sentenza impugnata ove si fa, tra l'altro, riferimento oltre che all'entità del quantitativo di uva sottratto anche alla circostanza del conseguente danneggiamento delle piante da cui l'uva era stata sottratta), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette in definitiva di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, I3outartour, Rv. 277710-01), è altresì non consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; Considerato altresì che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'inosservanza della legge e la mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti con conseguente determinazione del trattamento san.zionatorio in misura eccessivamente gravosa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata) a fronte di quelli genericamente indicati dalla difesa (dimostrativi piuttosto, quelli afferenti le modalità di esecuzione della condotta, della spregiudicatezza e dedizione al crimine dell'imputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favcre della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione e la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 3 ella sentenza impugnata ove si fa, tra l'altro, riferimento oltre che all'entità del quantitativo di uva sottratto anche alla circostanza del conseguente danneggiamento delle piante da cui l'uva era stata sottratta), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette in definitiva di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, I3outartour, Rv. 277710-01), è altresì non consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; Considerato altresì che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'inosservanza della legge e la mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti con conseguente determinazione del trattamento san.zionatorio in misura eccessivamente gravosa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata) a fronte di quelli genericamente indicati dalla difesa (dimostrativi piuttosto, quelli afferenti le modalità di esecuzione della condotta, della spregiudicatezza e dedizione al crimine dell'imputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favcre della cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 26355/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris