CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19030/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione agli arti. 192 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata con riferimento al compendio probatorio gravante sulla prevenuta e sulla dosimetria della pena inflitta, la cui congruità è stata correttamente motivata dalla Corte territoriale in ragione del nutrito curriculum criminale della stessa e della totale opacizzazione del movente che hanno escluso in radice la valorizzazione in chiave attenuatrice ex art. 62 bis cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione dell'art. 99 comma sesto cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme penali palesemente smentita dagli atti e, segnatamente dalle attestazioni emergenti dal casellario giudiziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]