CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 07754/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6075/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2448/2021 depositata il 21/12/2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del23 gennaio 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha rigettato l’appello della ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 688 del 03/06/2016 che aveva condannato l’appellante: 1) ad arretrare fino a cinque metri dal confine l’intero muro costruito sulla particella 282 del foglio 7 del c.f. del Comune di Piandiscò a confine con la limitrofa proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il porticato ivi esistente ; 2) ad arretrare l’intera parete fronteggiante il fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino al raggiungimento, in ciascun punto delle due pareti contrapposte, della distanza di 10 metri lineari; 3)a pagare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] € 2.917,69 (oltre interessi legali) , a titolo di risarcimento della metà dei danni cagionati lesionando la pavimentazione del loro terrazzo; ed aveva respinto le domande proposte dalla societàLa [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 3. In data 15/01/2024 la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato rinuncia all’azione e agli atti del giudizio, dando atto di averla notificata alle controparti che l’hanno accettata; ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio in quanto le parti hanno conciliato la lite in via stragiudiziale; ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Ilprocesso va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 , cod. proc. civ. 4. Quanto alla disciplina delle spese: la rinuncia risulta essere stata accettata del difensore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato telematicamente datato 11/01/2024, così che tra la ricorrente e tali parti va disposta la compensazione delle spese. Non vi è stata analoga adesione alla rinuncia da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA], che , nell’atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], riportandosi alle conclusioni del precedente difensore, ha insistito nella richiesta di inammissibilità e/o rigetto del ricorso. Pertanto, la ricorrentedeve essere co ndannat a a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione , nella misura liquidata in dispositivo. Null’altro occorre statuire in tema di spese in quanto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrent e e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 4.500,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli acces