CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9824/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (Non doversi procedere per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. perché il reato è estinto per prescrizione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denunciano violazioni di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e erronea applicazione di legge rispetto all'illecito amministrativo di cui all'art 213, comma 4, Dlgs 285/1992, ed infine si chiede di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, senza tenere in considerazione che la sentenza impugnata ha già dichiarato N.D.P. per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. perché il reato è estinto per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M