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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 08211/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro , sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena dell’imputatonella misura di anni due e mesi otto di reclusone e di euro 660,00 di multa.

2. Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 111 Cost., con conseguente illegalità della sanzione comminata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema diconcordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. esclusivamente ove esso faccia valere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’ art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione comminata, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa daquella prevista dalla legge(ex ceteris, Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 , dep. 2020, M., Rv. 278170).

Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure afferenti il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio, senza che osti a tale conclusione, nel caso in esame, la generica doglianza con la quale il ricorrente evoca parametri costituzionali per assumere l’eccessività della pena, derivante dal divieto normativo di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. 2.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della C assa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro , sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena dell’imputatonella misura di anni due e mesi otto di reclusone e di euro 660,00 di multa. 2. Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 111 Cost., con conseguente illegalità della sanzione comminata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema diconcordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. esclusivamente ove esso faccia valere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’ art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione comminata, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa daquella prevista dalla legge(ex ceteris, Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 , dep. 2020, M., Rv. 278170). Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure afferenti il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio, senza che osti a tale conclusione, nel caso in esame, la generica doglianza con la quale il ricorrente evoca parametri costituzionali per assumere l’eccessività della pena, derivante dal divieto normativo di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. 2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della C assa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
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