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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 36601/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A DECRETO INGIUNTIVO (ART. 650 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 29 / 11/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7489 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7489del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C14 L117G) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoSaverio Cosi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L02 B842C ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocatiLeopoldo Conti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50P02 D969S ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74E14 H501R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 453/2020, pubblicatain data 13 ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione tardiva, ai sensi dell’art.650 c.p.c., avverso un decreto ingiuntivo (per € 10.546,10), ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di un contratto di finanziamento non onorato.

Ric. n. 7489/2021 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Terni.

La Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Fino, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’inammissibilità del ricorso, peraltro espressamente eccepitadalla società controri- corrente,[OSCURATO:SOCIETA]. 1.1La presente controversia (avente ad oggetto una opposi- zione tardiva a decreto ingiuntivo) ha avuto inizio con la cor- retta evocazione in giudizio proprio di tale società, in quanto creditrice e ricorrente in sede monitoria.

Nelle more del giudizio, peraltro, la titolarità del credito oggetto di lite è stata da essa trasferita, in virtù di una cessione di ramo di azienda, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., determinandosi una situazione di successione a titolo particolare nel diritto controverso.

Nel giudizio di secondo grado, promosso dalla parte opponente, si è costituita – quale appellata – esclusivamente la società avente causa ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nuova titolare del credito.

Al giudizio di appello non ha, invece, di fatto partecipato la so- cietà dante causa, benché evocata, per quanto pare evincersi dagli atti: la sentenza impugnata non indica la società dante causa tra le parti in causa, neanche quale parte contumace, né risulta che la eventuale dichiarazione della sua contumacia sia stata richiesta dalle parti costituite nel corso del giudizio; di Ric. n. 7489/2021 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 conseguenza, la sentenza di secondo grado deve certamente ritenersi emessa esclusivamente nei confronti della società avente causa, con sostanziale estromissione dal giudizio, quanto meno di fatto ed in via implicita, della stessa società dante causa. 1.2Secondo l’indirizzo di questa stessa Corte, cui intende darsi continuità, ineffetti, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, laddove la decisione sia pronunciata esclusivamente nei confronti dell’avente causa e della relativa contropartesi determina una estromissione implicita del dante causa (cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005, Rv. 581199; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 03/08/2007, Rv. 599125 –01; Sez. 5, Sentenza n. 10955 del 14/05/2007, Rv. 597737 –01; Sez. 2, Sentenza n. 18248 del 05/08/2010, Rv. 614614 –01). 1.3 Il presente ricorso per cassazione risulta, però, diretto esclusivamente nei confronti della cedente dante causa, [OSCURATO:SOCIETA]., cioè del soggetto che – come appena chiarito – non solo non è più titolare del credito controverso, ma non ha partecipato o, comunque, deve ritenersi essere stato estro- messo (quanto meno implicitamente) dal giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata emessa nei confronti della sola avente causa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 1.4Va precisato che, nel ricorso, non sono formulate specifiche censure con riguardo alla statuizione di estromissione di fatto della società dante causa dal giudizio, implicitamente disposta dalla corte d’appello con la pronuncia che ha definito il giudizio stesso in secondo grado, per essere la stessa stata emessa solo nei confronti della cessionaria avente causa.

Né analoghe censure sono state avanzate dalle altre parti astrattamente a tanto legittimate.

Ne consegue che la predetta estromissione deve ritenersi ormai consolidata, non potendo del resto considerarsi la mera Ric. n. 7489/2021 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 evocazione della società dante causa in sede di legittimità, senza alcuna specifica censura in ordine alla statuizione impli- cita di estromissione della stessa dal giudiziodi secondo grado, alla stregua di una impugnazione di tale statuizione. 1.5In siffatta situazione, la società avente causa deve certa- mente ritenersi l’unica legittimata passiva, in sede di impugna- zione.

Non essendo stata evocata nella presente fase del giudizio l’unica parte legittimata passiva, il ricorso va, dunque, dichia- rato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Ric. n. 7489/2021 –Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A DECRETO INGIUNTIVO (ART. 650 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 29 / 11/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7489 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7489del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C14 L117G) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoSaverio Cosi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L02 B842C ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocatiLeopoldo Conti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50P02 D969S ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74E14 H501R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 453/2020, pubblicatain data 13 ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione tardiva, ai sensi dell’art.650 c.p.c., avverso un decreto ingiuntivo (per € 10.546,10), ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di un contratto di finanziamento non onorato. Ric. n. 7489/2021 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Terni. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Fino, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’inammissibilità del ricorso, peraltro espressamente eccepitadalla società controri- corrente,[OSCURATO:SOCIETA]. 1.1La presente controversia (avente ad oggetto una opposi- zione tardiva a decreto ingiuntivo) ha avuto inizio con la cor- retta evocazione in giudizio proprio di tale società, in quanto creditrice e ricorrente in sede monitoria. Nelle more del giudizio, peraltro, la titolarità del credito oggetto di lite è stata da essa trasferita, in virtù di una cessione di ramo di azienda, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., determinandosi una situazione di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Nel giudizio di secondo grado, promosso dalla parte opponente, si è costituita – quale appellata – esclusivamente la società avente causa ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nuova titolare del credito. Al giudizio di appello non ha, invece, di fatto partecipato la so- cietà dante causa, benché evocata, per quanto pare evincersi dagli atti: la sentenza impugnata non indica la società dante causa tra le parti in causa, neanche quale parte contumace, né risulta che la eventuale dichiarazione della sua contumacia sia stata richiesta dalle parti costituite nel corso del giudizio; di Ric. n. 7489/2021 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 conseguenza, la sentenza di secondo grado deve certamente ritenersi emessa esclusivamente nei confronti della società avente causa, con sostanziale estromissione dal giudizio, quanto meno di fatto ed in via implicita, della stessa società dante causa. 1.2Secondo l’indirizzo di questa stessa Corte, cui intende darsi continuità, ineffetti, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, laddove la decisione sia pronunciata esclusivamente nei confronti dell’avente causa e della relativa contropartesi determina una estromissione implicita del dante causa (cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005, Rv. 581199; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 03/08/2007, Rv. 599125 –01; Sez. 5, Sentenza n. 10955 del 14/05/2007, Rv. 597737 –01; Sez. 2, Sentenza n. 18248 del 05/08/2010, Rv. 614614 –01). 1.3 Il presente ricorso per cassazione risulta, però, diretto esclusivamente nei confronti della cedente dante causa, [OSCURATO:SOCIETA]., cioè del soggetto che – come appena chiarito – non solo non è più titolare del credito controverso, ma non ha partecipato o, comunque, deve ritenersi essere stato estro- messo (quanto meno implicitamente) dal giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata emessa nei confronti della sola avente causa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 1.4Va precisato che, nel ricorso, non sono formulate specifiche censure con riguardo alla statuizione di estromissione di fatto della società dante causa dal giudizio, implicitamente disposta dalla corte d’appello con la pronuncia che ha definito il giudizio stesso in secondo grado, per essere la stessa stata emessa solo nei confronti della cessionaria avente causa. Né analoghe censure sono state avanzate dalle altre parti astrattamente a tanto legittimate. Ne consegue che la predetta estromissione deve ritenersi ormai consolidata, non potendo del resto considerarsi la mera Ric. n. 7489/2021 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 evocazione della società dante causa in sede di legittimità, senza alcuna specifica censura in ordine alla statuizione impli- cita di estromissione della stessa dal giudiziodi secondo grado, alla stregua di una impugnazione di tale statuizione. 1.5In siffatta situazione, la società avente causa deve certa- mente ritenersi l’unica legittimata passiva, in sede di impugna- zione. Non essendo stata evocata nella presente fase del giudizio l’unica parte legittimata passiva, il ricorso va, dunque, dichia- rato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. Ric. n. 7489/2021 –Sez
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