CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 29940/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 322 cod. pen. sono, il primo, in punto di carenza di motivazione sulla responsabilità, indeducibile avendo l'imputato, in appello, rinunciato ai motivi di merito e quello sulle generiche manifestamente infondato poiché queste sono state applicate nella massima estensione a differenza dell'attenuante di cui all'art. 323- bis cod. pen. per la quale vi è congrua motivazione sulle ragioni che ne hanno determinato una minore estensione (efficacia istigatrice della somma offerta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere rela ore Il PreicJente