CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 1976
Cassazione n. 21656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: °[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1976 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi B) e D), per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, ed ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui al capo C) (bancarotta fraudolenta patrimoniale) - per avere egli, da liquidatore della fallita 'PUNTOSHOP ITALIA S.r.l., distratto somme di pertinenza della società, imputandole, in parte, a compenso per il suo ruolo di liquidatore, in parte, a rimborso di spese sostenute per trasferte effettuate nell'interesse della medesima -, con rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la menzionata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e affida l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale, tramite la denuncia del vizio di violazione dell'art. 216, comma 3, L.F. e del vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale, travisando il contenuto del capo d'imputazione, aveva ritenuto che l'autoliquidazione del compenso dovuto al liquidatore rientrasse tra le condotte distrattive poste in essere tramite il pagamento di fittizi costi per il personale, così finendo per stravolgere la dinamica dei fatti per come ricostruita dal primo giudice, che aveva ben chiarito come il pagamento dei costi per il personale fosse stato posto in essere quando ancora la società era attiva, mentre il pagamento degli emolumenti del liquidatore aveva avuto luogo allorché la società era ormai entrata in uno stato di crisi conclamata. Donde, se la Corte si fosse attenuta a tale incontestato accertamento, per verificare se la condotta di autoliquidazione del compenso posta in essere da Olindo integrasse la bancarotta fraudolenta patrimoniale o, al contrario, la bancarotta preferenziale, avrebbe dovuto compiere un apprezzamento relativo alla congruità del compenso rispetto al concreto esercizio della funzione svolta. 3. Con requisitoria presentata per iscritto in data 2 marzo 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria in data 30 marzo 2023, il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestate ad [OSCURATO:PERSONA] al capo C) dell'imputazione, consistono nell'autoliquidazione del compenso dovutogli quale liquidatore della fallita 'PUNTOSHOP ITALIA S.r.l.' per Euro 25.737,00 e nel rimborso delle spese fittiziamente sostenute nell'interesse della società per Euro 7.995,41. 2. Ciò posto, nella sentenza di primo grado si legge che le condotte distrattive consistite in «spese esorbitanti per personale dipendente, contabilizzate nell'anno di esercizio 2009» (pag. 8), contestate ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] al capo A) d'imputazione, «non possono essere ascritte ad [OSCURATO:PERSONA], atteso lo svolgimento cronologico dei fatti, che vedeva quest'ultimo assumere la carica di amministratore soltanto a far data dal 28 ottobre 2009» (cfr. pag. 9, secondo capoverso); donde, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato a lui ascritto al capo A) e condannato per le sole condotte di cui ai capi B), C) e D). 3. Tanto riportato, i passaggi argomentativi della sentenza impugnata, nei quali si afferma che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo C) sia provata perché «uno dei fattori di crisi della società .. era costituto dall'ingente volume dei costi sostenuti per il personale dipendente... (tanto vero che)... .la società fallita aveva chiuso il bilancio 2009 con una perdita di 197 mila euro dopo avere capitalizzato, nel corso dell'anno ben 280 mila euro per costi per il personale dipendente» (cfr. pag. 3), non potendosi, dunque, ritenere <<sussistente l'ipotesi di bancarotta preferenziale, come sostenuto dall'appellante, perché i creditori asseritamente pagati, ossia i lavoratori, non sono reali, essendovi stato un artificioso aumento dei costi a copertura della condotta distrattiva, che integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta contestata al capo C)» (cfr. pag. 4, secondo capoverso), appaiono del tutto disancorati non solo dall'oggetto dell'imputazione, per come formulata al capo C) della rubrica, ma anche dal chiaro significato della sentenza di primo grado. Donde, la motivazione rassegnata dalla Corte di appello per confermare la condanna inflitta all'imputato per i fatti di cui al capo C) risulta assolutamente eccentrica rispetto al thema decidendum: tanto comporta l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice elimini il vizio argomentativo rilevato. 4. S'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del