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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1999

Cassazione n. 44819/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/02/1999 avverso la sentenza del 23/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 marzo 2022 il G.I.P. del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, previa riqualificazione del reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, errata interpretazione ed applicazione dell'art. 99 cod. pen., oltre a mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di ricorrenza della recidiva, stante l'insussistenza di elementi legittimanti la configurazione di una sua maggiore pericolosità sociale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.

La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/02/1999 avverso la sentenza del 23/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 marzo 2022 il G.I.P. del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, previa riqualificazione del reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, errata interpretazione ed applicazione dell'art. 99 cod. pen., oltre a mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di ricorrenza della recidiva, stante l'insussistenza di elementi legittimanti la configurazione di una sua maggiore pericolosità sociale. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 44819/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris