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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35366/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 17 gennaio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7,C.d.S e 590 cod. pen. 2.

L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Ha inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369).

L'accertamento sull'esistenza del dolo, pertanto, va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223500).

E anche reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, è reato punibile a titolo di dolo eventuale (Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 - 01).

Nella sentenza impugnata si è dato conto delle ammissioni dell'imputato, delle dichiarazioni della persona offesa e del testi Nappi e Bernardi, conducenti del veicolo Ama in transito sul posto, dalle quali emerge che, dopo l'incidente, l'imputato si era immediatamente allontanato dal luogo del fatto, senza verificare le condizioni della persona offesa né tantomeno prestargli assistenza.

Alla luce della dinamica dell'incidente non è plausibile che l'imputato non si sia rappresentato la possibilità che si fossero verificate t lesioni personali a danno del conducente della moto del quale aveva provocato la rovinosa caduta.

Si tratta di affermazioni coerenti con il materiale istruttorio esaminato, non manifestamente illogiche e conformi ai principi, pertanto incensurabili nella presente sede di legittimità.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le modalità concrete del sinistro e il grado di pericolo derivante dall'omessa assistenza alla persona ferita.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.

Peraltro, la motivazione risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 17 gennaio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7,C.d.S e 590 cod. pen. 2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Ha inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369). L'accertamento sull'esistenza del dolo, pertanto, va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223500). E anche reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, è reato punibile a titolo di dolo eventuale (Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 - 01). Nella sentenza impugnata si è dato conto delle ammissioni dell'imputato, delle dichiarazioni della persona offesa e del testi Nappi e Bernardi, conducenti del veicolo Ama in transito sul posto, dalle quali emerge che, dopo l'incidente, l'imputato si era immediatamente allontanato dal luogo del fatto, senza verificare le condizioni della persona offesa né tantomeno prestargli assistenza. Alla luce della dinamica dell'incidente non è plausibile che l'imputato non si sia rappresentato la possibilità che si fossero verificate t lesioni personali a danno del conducente della moto del quale aveva provocato la rovinosa caduta. Si tratta di affermazioni coerenti con il materiale istruttorio esaminato, non manifestamente illogiche e conformi ai principi, pertanto incensurabili nella presente sede di legittimità. 5. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le modalità concrete del sinistro e il grado di pericolo derivante dall'omessa assistenza alla persona ferita. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen. Peraltro, la motivazione risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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