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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 41765/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \A" [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata, considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata attitudine dell'oggetto del reato contestato (fattispecie di cui all'art. 707 cod. pen.) a forzare le serrature, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le corrette affermazioni del provvedimento censurato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata).

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancanza di uno degli elementi del reato ossia la necessaria pluralità degli oggetti detenuti dall'agente è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile tra gli elementi descritti dall'art. 707 cod. pen. la richiesta di più di un oggetto ai fini dell'integrazione del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la valutazione che il giudice di merito ha effettuato in ordine alla documentazione del percorso riabilitativo intrapreso dall'imputato, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \A" [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata, considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata attitudine dell'oggetto del reato contestato (fattispecie di cui all'art. 707 cod. pen.) a forzare le serrature, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le corrette affermazioni del provvedimento censurato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata). Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancanza di uno degli elementi del reato ossia la necessaria pluralità degli oggetti detenuti dall'agente è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile tra gli elementi descritti dall'art. 707 cod. pen. la richiesta di più di un oggetto ai fini dell'integrazione del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la valutazione che il giudice di merito ha effettuato in ordine alla documentazione del percorso riabilitativo intrapreso dall'imputato, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]