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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37756/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] I due motivi di ricorso sono inammissibili per gene ,-icità e manifesta infondatezza degli stessi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con !a quale il ricorso non si confronta.

I giudici hanno correttamente ritenuto, con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale che le frasi offensive furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di altre persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n, 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466).

In particolare, la sentenza di primo grado, richiamata per relationem dal Collegio di appello, ricostruisce nel dettaglio la dinamica dei fatti e spiega le rarioni per le quali non sono stati ritenuti attendibili i testi della difesa Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] I due motivi di ricorso sono inammissibili per gene ,-icità e manifesta infondatezza degli stessi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con !a quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente ritenuto, con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale che le frasi offensive furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di altre persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n, 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466). In particolare, la sentenza di primo grado, richiamata per relationem dal Collegio di appello, ricostruisce nel dettaglio la dinamica dei fatti e spiega le rarioni per le quali non sono stati ritenuti attendibili i testi della difesa Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 37756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris