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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03072/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAfissata la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che il difensore non ha presentato le conclusioni; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di tribunale del riesame, ha accolto in parte, decidendo in sede di rinvio a seguito di Sez. 5 n. 11579 del 29 marzo 2022, la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Mario ADILEITA avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 16 luglio 2021 con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere, poi sostituita con la misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, per i reati di associazione per delinquere (capo A), finalizzata alla commissione di reati fallimentari (bancarotte fraudolente per distrazione, sottrazione e documentali e di concorso nel dissesto per mezzo di false comunicazioni sociali — capo B, capo C, capo D e capo E) nonché tributari (atti fraudolenti, simulati e spogliativi per sottrarsi al pagamento delle imposte ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 — capo F e capo I) e di trasferimento di valori (art. 512-bis cod. pen. — capo R e capo S), annullando il provvedimento cautelare genetico con riguardo al capo R), a causa dell'estinzione del reato per prescrizione, e respinto nel resto l'impugnazione, dando atto della mancata contestazione della responsabilità per i capi B), C), D) ed E).

2. [OSCURATO:PERSONA] ADILETTA, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:

2.1. - la violazione della legge sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per il reato associativo di cui al capo A), con riferimento all'utilizzazione e gestione della società [OSCURATO:PERSONA] che è una società effettiva e "legale", nonché all'omessa motivazione con riguardo ad alcune specifiche deduzioni difensive.

Le varie società implicate nella vicenda sono tutte lecite ed effettive e riconducibili al "gruppo ADILETTA", anche tramite i famigliari del ricorrente, sicché non vi è stato alcun intento di mascherare la realtà; in effetti, la società [OSCURATO:PERSONA] è una impresa reale ed effettiva che non ha la funzione di proseguire le attività delittuose dei capi B), C), D) ed E), non essendo emerso alcun disegno o programma delinquenziale.

Le operazioni finanziarie compiute tra le società del "gruppo" sono, quindi, lecite e non finalizzate al compimento di frodi fiscali, tanto è vero che lo ha accertato l'amministratore giudiziario, così dovendosi escludere la natura di "società cartiera" utilizzata per la prosecuzione delle attività della fallita [OSCURATO:PERSONA].

La riduzione del debito fiscale dell'impresa, che era stato ritenuto indice di fittizietà, è la prova del contrario.

Il ruolo di amministratore di fatto delle società non fallite è assegnato al ricorrente in modo apodittico e, comunque, senza che da ciò possa desumersi l'esistenza dell'associazione per delinquere e il presunto ruolo di vertice attribuito all'imputato.

L'effettivo compimento di operazioni infragruppo e la liceità fiscale di esse emerge dalla consulenza in atti (primo, secondo, terzo e quarto motivo);

2.2. - la violazione della legge sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e alle disposizioni incriminatrici dei capi F), I) e S), e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per tali reati nonché all'omessa motivazione con riguardo ad alcune specifiche deduzioni difensive.

I contratti stipulati da Eurotraffic sono reali e leciti, sicché non è stata compiuta alcuna attività simulatoria o fraudolenta per ostacolare o impedire l'attività di recupero dell'Agenzia delle Entrate.

Con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], del resto, non sussistevano debiti esecutivi con l'Erario, tanto è vero che sono in corso rateizzazioni con il fisco, sicché il fatto non sussiste; in ogni caso, le operazioni con la Viadana e la [OSCURATO:PERSONA] sono lecite ed effettive e non finalizzate a non pagare il fisco, tanto è vero che non viene contestato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Con riguardo al trasferimento della società Triveneto è privo di rilievo il fatto che il ricorrente sia considerato amministratore di fatto, poiché il reato richiede il trasferimento della titolarità delle quote sociali del bene, circostanza non provata (quinto e sesto motivo);

2.3. - la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 274 cod. proc. pen., per insussistenza delle esigenze cautelari in considerazione della distanza temporale tra i fatti e il provvedimento restrittivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

2.1. Nel caso in esame il ricorso deduce un omesso confronto del percorso motivazionale del provvedimento con le censure difensive, ma in realtà, si articola in una critica parcellizzata di singoli argomenti motivazionali senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione della gravità indiziaria del reato associativo che si poggia, anzitutto, sulla non contestata responsabilità per i gravissimi fatti di bancarotta di cui ai capi B), C), D) ed E), che, in forza di una non illogica valutazione incentrata sulle preordinazione delle condotte, sul coinvolgimento di numerosi soggetti, anche come prestanome, e sulla gestione illecita di vari schermi societari, è stata giudicata espressiva del delitto associativo.

2.2. D'altro canto, la denunzia di presunte marginali incongruenze argomentative o di asserite omesse risposte alle argomentazioni difensive, che risultano invece superate nell'ambito di una complessiva valutazione della piattaforma indiziaria, non sono idonee a costituire una ammissibile critica del provvedimento impugnato anche perché il ricorrente non è stato in grado di dimostrare la decisività di tali elementi per scardinare l'impianto motivazionale.

Soltanto l'esame critico del complesso indiziario, entro il quale ogni elemento deve essere contestualizzato, consente al giudice di legittimità di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione.

Nel caso in esame, invece, le critiche, ove mai specifiche, si appuntano su elementi marginali e secondari.

3. Circa il ruolo di amministratore di fatto delle varie imprese coinvolte, è solo il caso di evidenziare che il ricorso — che appare intrinsecamente contraddittorio là dove lo esclude (terzo e quarto motivo) e poi, invece, lo ammette (quinto e sesto motivo) — non si confronta con il provvedimento impugnato che lo ha posto a base del ragionamento indiziario dei reati societari e fallimentari (per i quali non vi è ricorso, sicché il ruolo risulta definitivamente accertato), mentre, per quello che riguarda il delitto associativo, detto ruolo è valorizzato quale importante sintomo della posizione direttiva assunta dal ricorrente.

3.1. Ciò premesso, il ricorso è privo di capacità critica perché si limita a non convenire con l'ampia motivazione stesa sul punto dal Tribunale del riesame che ha valorizzato le specifiche condotte delittuose di cui ai capi B), C), D) ed E) e le risultanze delle intercettazioni dalle quali, come il ricorso non contesta, emerge l'esistenza dell'associazione e il ruolo del ricorrente, reale "capo" indiscusso del gruppo di soggetti coinvolti a vario titolo nelle numerose operazioni illecite oggetto di indagine.

3.2. Risultano, del resto, generiche le critiche concernenti la presunta liceità delle operazioni finanziarie infragruppo (l'irrilevanza a fini fallimentari ricorre, peraltro, in ipotesi alquanto limitate che non rientrano tra quelle oggetto del giudizio: Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702) poiché non si tratta di un gruppo societario palese, ma di varie società occultamente controllate dalla stessa famiglia, sicché non può invocarsi la disciplina che opera per le prime, risultando piuttosto le dette operazioni indicative di operazioni illecite e fraudolente.

Sul punto il ricorso, oltre a essere manifestamente infondato in diritto, è del tutto privo di capacità critica.

3.3. Circa la presunta operatività della [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è inammissibile poiché omette totalmente di confrontarsi con la motivazione che ha evidenziato come la capacità operativa sia stata nuovamente acquisita, ma solo grazie all'opera dell'amministratore giudiziario che ha consentito di sottrarre al ricorrente il controllo dell'impresa implicata nelle illecite operazioni descritte nell'imputazione.

Anche le questioni sul pagamento dei debiti verso l'Erario sono generiche perché non si confrontano con la motivazione che ha posto in luce la parzialità dei pagamenti, peraltro in larga parte compiuti dopo il sequestro, e irrilevanti, poiché operati in compensazione.

4. Le ulteriori questioni sulle società Eurotraffic, [OSCURATO:PERSONA] e Triveneto hanno trovato puntuale risposta, con la quale il ricorso non si confronta, alle pagg. 20 - 24 del provvedimento impugnato.4.1.

È inammissibile anche il motivo di ricorso sul capo S) poiché non si confronta con l'accertata disponibilità in capo al ricorrente dell'impresa fittiziamente trasferita a un terzo.

Il ricorso non si confronta con la motivazione stesa alle pagg. 29 - 31 che fa riferimento non tanto al ruolo di amministratore di fatto, ma piuttosto alla diretta disponibilità delle quote da parte del ricorrente e dei suoi famigliari prestanome.

5. È inammissibile anche il motivo sulle esigenze cautelari poiché il provvedimento impugnato, facendo leva sull'indiscussa sussistenza dei reati di cui ai capi B), C), D) ed E), ha motivato in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione in considerazione della prosecuzione dell'attività delittuosa attestata dalla consumazione del reato associativo di cui al capo A) e dei reati di cui ai capi F), I) e S).

Del resto, il ricorso non si confronta con la complessiva valutazione in termini di concretezza del pericolo di reiterazione legata alla professionalità dimostrata e alla ampia programmazione e realizzazione di numerosi e gravi reati societari, fallimentari e tributari.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAfissata la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che il difensore non ha presentato le conclusioni; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di tribunale del riesame, ha accolto in parte, decidendo in sede di rinvio a seguito di Sez. 5 n. 11579 del 29 marzo 2022, la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Mario ADILEITA avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 16 luglio 2021 con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere, poi sostituita con la misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, per i reati di associazione per delinquere (capo A), finalizzata alla commissione di reati fallimentari (bancarotte fraudolente per distrazione, sottrazione e documentali e di concorso nel dissesto per mezzo di false comunicazioni sociali — capo B, capo C, capo D e capo E) nonché tributari (atti fraudolenti, simulati e spogliativi per sottrarsi al pagamento delle imposte ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 — capo F e capo I) e di trasferimento di valori (art. 512-bis cod. pen. — capo R e capo S), annullando il provvedimento cautelare genetico con riguardo al capo R), a causa dell'estinzione del reato per prescrizione, e respinto nel resto l'impugnazione, dando atto della mancata contestazione della responsabilità per i capi B), C), D) ed E). 2. [OSCURATO:PERSONA] ADILETTA, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: 2.1. - la violazione della legge sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per il reato associativo di cui al capo A), con riferimento all'utilizzazione e gestione della società [OSCURATO:PERSONA] che è una società effettiva e "legale", nonché all'omessa motivazione con riguardo ad alcune specifiche deduzioni difensive. Le varie società implicate nella vicenda sono tutte lecite ed effettive e riconducibili al "gruppo ADILETTA", anche tramite i famigliari del ricorrente, sicché non vi è stato alcun intento di mascherare la realtà; in effetti, la società [OSCURATO:PERSONA] è una impresa reale ed effettiva che non ha la funzione di proseguire le attività delittuose dei capi B), C), D) ed E), non essendo emerso alcun disegno o programma delinquenziale. Le operazioni finanziarie compiute tra le società del "gruppo" sono, quindi, lecite e non finalizzate al compimento di frodi fiscali, tanto è vero che lo ha accertato l'amministratore giudiziario, così dovendosi escludere la natura di "società cartiera" utilizzata per la prosecuzione delle attività della fallita [OSCURATO:PERSONA]. La riduzione del debito fiscale dell'impresa, che era stato ritenuto indice di fittizietà, è la prova del contrario. Il ruolo di amministratore di fatto delle società non fallite è assegnato al ricorrente in modo apodittico e, comunque, senza che da ciò possa desumersi l'esistenza dell'associazione per delinquere e il presunto ruolo di vertice attribuito all'imputato. L'effettivo compimento di operazioni infragruppo e la liceità fiscale di esse emerge dalla consulenza in atti (primo, secondo, terzo e quarto motivo); 2.2. - la violazione della legge sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e alle disposizioni incriminatrici dei capi F), I) e S), e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per tali reati nonché all'omessa motivazione con riguardo ad alcune specifiche deduzioni difensive. I contratti stipulati da Eurotraffic sono reali e leciti, sicché non è stata compiuta alcuna attività simulatoria o fraudolenta per ostacolare o impedire l'attività di recupero dell'Agenzia delle Entrate. Con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], del resto, non sussistevano debiti esecutivi con l'Erario, tanto è vero che sono in corso rateizzazioni con il fisco, sicché il fatto non sussiste; in ogni caso, le operazioni con la Viadana e la [OSCURATO:PERSONA] sono lecite ed effettive e non finalizzate a non pagare il fisco, tanto è vero che non viene contestato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con riguardo al trasferimento della società Triveneto è privo di rilievo il fatto che il ricorrente sia considerato amministratore di fatto, poiché il reato richiede il trasferimento della titolarità delle quote sociali del bene, circostanza non provata (quinto e sesto motivo); 2.3. - la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 274 cod. proc. pen., per insussistenza delle esigenze cautelari in considerazione della distanza temporale tra i fatti e il provvedimento restrittivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. 2.1. Nel caso in esame il ricorso deduce un omesso confronto del percorso motivazionale del provvedimento con le censure difensive, ma in realtà, si articola in una critica parcellizzata di singoli argomenti motivazionali senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione della gravità indiziaria del reato associativo che si poggia, anzitutto, sulla non contestata responsabilità per i gravissimi fatti di bancarotta di cui ai capi B), C), D) ed E), che, in forza di una non illogica valutazione incentrata sulle preordinazione delle condotte, sul coinvolgimento di numerosi soggetti, anche come prestanome, e sulla gestione illecita di vari schermi societari, è stata giudicata espressiva del delitto associativo. 2.2. D'altro canto, la denunzia di presunte marginali incongruenze argomentative o di asserite omesse risposte alle argomentazioni difensive, che risultano invece superate nell'ambito di una complessiva valutazione della piattaforma indiziaria, non sono idonee a costituire una ammissibile critica del provvedimento impugnato anche perché il ricorrente non è stato in grado di dimostrare la decisività di tali elementi per scardinare l'impianto motivazionale. Soltanto l'esame critico del complesso indiziario, entro il quale ogni elemento deve essere contestualizzato, consente al giudice di legittimità di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. Nel caso in esame, invece, le critiche, ove mai specifiche, si appuntano su elementi marginali e secondari. 3. Circa il ruolo di amministratore di fatto delle varie imprese coinvolte, è solo il caso di evidenziare che il ricorso — che appare intrinsecamente contraddittorio là dove lo esclude (terzo e quarto motivo) e poi, invece, lo ammette (quinto e sesto motivo) — non si confronta con il provvedimento impugnato che lo ha posto a base del ragionamento indiziario dei reati societari e fallimentari (per i quali non vi è ricorso, sicché il ruolo risulta definitivamente accertato), mentre, per quello che riguarda il delitto associativo, detto ruolo è valorizzato quale importante sintomo della posizione direttiva assunta dal ricorrente. 3.1. Ciò premesso, il ricorso è privo di capacità critica perché si limita a non convenire con l'ampia motivazione stesa sul punto dal Tribunale del riesame che ha valorizzato le specifiche condotte delittuose di cui ai capi B), C), D) ed E) e le risultanze delle intercettazioni dalle quali, come il ricorso non contesta, emerge l'esistenza dell'associazione e il ruolo del ricorrente, reale "capo" indiscusso del gruppo di soggetti coinvolti a vario titolo nelle numerose operazioni illecite oggetto di indagine. 3.2. Risultano, del resto, generiche le critiche concernenti la presunta liceità delle operazioni finanziarie infragruppo (l'irrilevanza a fini fallimentari ricorre, peraltro, in ipotesi alquanto limitate che non rientrano tra quelle oggetto del giudizio: Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702) poiché non si tratta di un gruppo societario palese, ma di varie società occultamente controllate dalla stessa famiglia, sicché non può invocarsi la disciplina che opera per le prime, risultando piuttosto le dette operazioni indicative di operazioni illecite e fraudolente. Sul punto il ricorso, oltre a essere manifestamente infondato in diritto, è del tutto privo di capacità critica. 3.3. Circa la presunta operatività della [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è inammissibile poiché omette totalmente di confrontarsi con la motivazione che ha evidenziato come la capacità operativa sia stata nuovamente acquisita, ma solo grazie all'opera dell'amministratore giudiziario che ha consentito di sottrarre al ricorrente il controllo dell'impresa implicata nelle illecite operazioni descritte nell'imputazione. Anche le questioni sul pagamento dei debiti verso l'Erario sono generiche perché non si confrontano con la motivazione che ha posto in luce la parzialità dei pagamenti, peraltro in larga parte compiuti dopo il sequestro, e irrilevanti, poiché operati in compensazione. 4. Le ulteriori questioni sulle società Eurotraffic, [OSCURATO:PERSONA] e Triveneto hanno trovato puntuale risposta, con la quale il ricorso non si confronta, alle pagg. 20 - 24 del provvedimento impugnato.4.1. È inammissibile anche il motivo di ricorso sul capo S) poiché non si confronta con l'accertata disponibilità in capo al ricorrente dell'impresa fittiziamente trasferita a un terzo. Il ricorso non si confronta con la motivazione stesa alle pagg. 29 - 31 che fa riferimento non tanto al ruolo di amministratore di fatto, ma piuttosto alla diretta disponibilità delle quote da parte del ricorrente e dei suoi famigliari prestanome. 5. È inammissibile anche il motivo sulle esigenze cautelari poiché il provvedimento impugnato, facendo leva sull'indiscussa sussistenza dei reati di cui ai capi B), C), D) ed E), ha motivato in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione in considerazione della prosecuzione dell'attività delittuosa attestata dalla consumazione del reato associativo di cui al capo A) e dei reati di cui ai capi F), I) e S). Del resto, il ricorso non si confronta con la complessiva valutazione in termini di concretezza del pericolo di reiterazione legata alla professionalità dimostrata e alla ampia programmazione e realizzazione di numerosi e gravi reati societari, fallimentari e tributari. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
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