CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45857/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi due di reclusione per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità ed alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico e manifestamente infondato. Manifestamente infondata, invero, risulta la censura formulata con riferimento alla responsabilità tenuto conto dell'adeguata risposta fornita dalla Corte territoriale che ha dato conto delle ragioni per cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile: a seguito di controllo, non si trovava nella "baracca" del campo nomadi ove era sottoposto agli arresti domiciliari, né veniva rintracciato nonostante fosse stato chiamato al telefono da parte di familiari. Quanto alla gradazione della pena, si osserva che l'obbligo motivazionale risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza non ricorrente nel caso di specie in cui la pena risulta determinata nel minimo edittale, mentre l'aumento per la ritenuta recidiva è stato effettuato nel minimo. Le risposte già date ad entrambi i profili ricorso in occasione del giudizio di appello che il ricorrente acriticamente reitera rendono altresì generico il presente ricorso. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il presidente An