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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28744/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art.73, co. 4, d.P.R. 309/90, condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 del d.P.R. 309/90 per non aver riqualificato il fatto come coltivazione domestica non punibile perché destinata all'esclusivo uso personale.

Con il secondo motivo censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata qualificazione giuridica dei fatti in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.

3. I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3.1 Quanto al primo motivo, la Corte di Appello ha fornito un'adeguata e logica motivazione a foglio 3, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624).

Nel caso in esame, dalla sostanza sequestrata erano ricavabili, come emerge dalla consulenza tossicologica, 388 dosi medie singole, inoltre presso l'abitazione dell'imputato erano rinvenuti un bilancino di precisione e n.20 bustine in plastica trasparente destinate al confezionamento della sostanza stupefacente, elementi da cui, in modo non illogico, la Corte di appello ha inferito la destinazione dello stupefacente coltivato ad un consumo non strettamente personale. 3.2 I giudici di secondo grado, hanno poi dato conto del perché hanno ritenuto il fatto in contestazione, non riconducibile alla previsione di cui all'art. 73 co. 5 D.p.r. 309/90 evidenziando per un verso il valore ponderale dello stupefacente, ma anche la certa destinazione allo spaccio e la circostanza che l'imputato risulti dedito all'attività illecita di spaccio (foglio 3).

La sentenza appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n, 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art.73, co. 4, d.P.R. 309/90, condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 del d.P.R. 309/90 per non aver riqualificato il fatto come coltivazione domestica non punibile perché destinata all'esclusivo uso personale. Con il secondo motivo censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata qualificazione giuridica dei fatti in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. 3. I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3.1 Quanto al primo motivo, la Corte di Appello ha fornito un'adeguata e logica motivazione a foglio 3, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624). Nel caso in esame, dalla sostanza sequestrata erano ricavabili, come emerge dalla consulenza tossicologica, 388 dosi medie singole, inoltre presso l'abitazione dell'imputato erano rinvenuti un bilancino di precisione e n.20 bustine in plastica trasparente destinate al confezionamento della sostanza stupefacente, elementi da cui, in modo non illogico, la Corte di appello ha inferito la destinazione dello stupefacente coltivato ad un consumo non strettamente personale. 3.2 I giudici di secondo grado, hanno poi dato conto del perché hanno ritenuto il fatto in contestazione, non riconducibile alla previsione di cui all'art. 73 co. 5 D.p.r. 309/90 evidenziando per un verso il valore ponderale dello stupefacente, ma anche la certa destinazione allo spaccio e la circostanza che l'imputato risulti dedito all'attività illecita di spaccio (foglio 3). La sentenza appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n, 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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