CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 4-5). Osservato che il secondo motivo è inammissibile, avendo il Collegio di merito fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, secondo i quali non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comrna quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere. (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479). Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto, evidenziando che "la pervicacia con la quale la prevenuta ha perseverato nei suoi comportamenti e la prontezza con cui la medesima è stata capace di adottare comportamenti mistificatori della realtà sono elementi che non consentono di esprimere una prognosi favorevole circa la capacità della medesima di astenersi in futuro della commissione di altri reati" Tale elementi sono stati ritenuti di maggior rilievo rispetto agli elementi indicati dalla difesa. La Corte di appello ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi favorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nei caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato ma esamini la incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C